Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5445 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. III, 05/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A., D.S.A., R.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. TORNIELLI 46, presso lo

STUDIO PROTA, rappresentati e difesi dall’avvocato MALAFRONTE

ANTONIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante, società con unico socio

soggetta a direzione e coordinamento di ENEL SpA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo Studio

dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO, giusta procura speciale alle

liti per atto notaio Nicola Atlante di Roma, in data 10.12.08, n.

rep. 29922, che viene allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 330/2007 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA –

SEZIONE DISTACCATA di GRAGNANO, depositata il 12/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati.

Osserva:

1. Il Tribunale di Torre Annunziata, sede distaccata di Gragnano, con sentenza n. 330 depositata il 12.10.2007, in riforma di tre sentenze del giudice di pace di Gragnano, con cui l’Enel distribuzione veniva condannata al risarcimento dei danni patiti rispettivamente da G.A., D.S.A. e R.G. a seguito del black out elettrico verificatosi nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2003, rigettava le domande e riteneva che il preteso danno esistenziale non fosse risarcibile e che non era stato provato il danno patrimoniale dell’avaria di generi alimentari conservati nei frigoriferi.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli attori.

Resiste con controricorso l’Enel Distribuzione s.p.a..

2. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2059 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè il vizio motivazionale della sentenza a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo il giudice di appello liquidato il danno, che, sia pure definito esistenziale, coincideva con il diritto costituzionalmente garantito di non vedersi privato per 15 ore di black out della possibilità di attendere alle normali attività realizzatrici della persona umana.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Come statuito da Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972, non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di “danno esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona. Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. – anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 cod. civ., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.

Nella fattispecie i ricorrenti si riferiscono ad una generica impossibilità di attendere alla normale attività realizzatrice della persona umana, senza indicare (e poi provare) quale fosse lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio.

4. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Assumono i ricorrenti che erroneamente il tribunale abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, relativo all’avaria dei cibi in frigorifero, perchè non provato, pur avendo il tribunale non ammesso la prova testimoniale perchè irrilevante e ciò in violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendosi l’Enel opposta a tale ammissione; che il giudice si sarebbe dovuto avvalere delle presunzioni semplici e del notorio in merito alla presenza di cibi nel frigorifero ed al danno per mancata fornitura di energia elettrica.

5. Il motivo è inammissibile quanto alla violazione di norme di diritto, mentre è manifestamente infondato quanto alla censura relativa al vizio motivazionale.

Il motivo, infatti si conclude con il seguente quesito: “Se costituisca o meno violazione delle norme di legge indicate ed integri omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il considerare irrilevante il capo di prova articolato dalla parte, che contiene in sè la prova implicita di fatti che sono presupposti di quelli che si intende provare e comunque sono notori, quali il possesso di un frigorifero contenete generi alimentari deperibili in Italia nel corso del 21^ secolo”.

Il motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., poichè il quesito sopra trascritto non è conforme al modello delineato dalla norma.

Come ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice (tra le tantissime, cfr. Cass. 23 luglio 2008 n. 2360), inoltre:

– il quesito di diritto costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale,risultando altrimenti inadeguata, e quindi non ammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità;

– deriva da quanto precede, pertanto, che ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso deve consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera di questa Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso;

– il quesito deve poi costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata;

Il quesito sopra trascritto non solo non permette di ricostruire quale sia stata la regula iuris applicata dal giudice a quo ma neppure consente di individuare quale sia la regula di cui questa Corte dovrebbe fare applicazione al fine di pervenire alla cassazione della sentenza impugnata.

6. Manifestamente infondata è la censura di vizio motivazionale dell’impugnata sentenza.

Spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. 11/05/2007, n. 10847). Tanto non si è verificato nella fattispecie.

Quanto poi alla ritenuta irrilevanza della prova testimoniale, va osservato che ogni relativa valutazione del giudice del merito (che va fatta d’ufficio indipendentemente dalle contestazioni della controparte, pur effettuate nella fattispecie) è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (Cass. civ., Sez. 3^, 11/05/2007, n. 10820).

Nella fattispecie è immune dal vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria la motivazione del tribunale che ha ritenuto la prova irrilevante per l’assoluta genericità della stessa nella formulazione.

7. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver il tribunale compensato per il 50% e non per l’intero le spese processuali del doppio grado di giudizio, pur in presenza di un grave inadempimento della convenuta.

8. Il motivo è manifestamente infondato.

Infatti il principio generale è che la condanna alle spese segua la soccombenza. Ove il giudice ritenga che ricorrano giusti motivi, è necessario che egli motivi tale compensazione, sia pure implicitamente nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), che prevede l’indicazione espressa delle ragioni di compensazione (Cass. civ., Sez. Unite, 30/07/2008, n. 20598). Ne consegue che, mentre in caso di compensazione totale o parziale, il giudice deve motivare la stessa, eguale motivazione non va fornita allorchè il giudice il giudice applichi il principio generale della condanna alle spese per la ritenuta soccombenza, implicitamente non ritenendo sussistere ragioni di compensazione.

Da ciò deriva che in caso di compensazione solo parziale delle spese di liti, ciò che deve essere adeguatamente motivata è solo la statuizione attinente alla compensazione, sia pure parziale, mentre nella fattispecie gli attori, che sono soccombenti in questo giudizio vedendosi definitivamente rigettate le loro rispettive domande, lamentano che il giudice di appello abbia compensato per metà e non per l’intero le spese del giudizio del doppio grado di merito.” Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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