Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5444 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 08/03/2011), n.5444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14881/2007 proposto da:

SOCIETA’ MONTANARI S.N.C., di DI MACCAFERRI GIUSEPPE & GABRIELE,

in

persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè per le Signore

M.M. e MO.GI., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BOEZIO N. 92, presso lo studio dell’avvocato

CELESTI Valerio, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MALIPIERO ALESSANDRO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO;

– intimato –

sul ricorso 17727/2007 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati TARANTINO CRISTOFARO e ROSSI ANDREA,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MONTANARI DI MACCAFERRI GIUSEPPE & GABRIELE S.N.C.,

M.

M., MO.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 454/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/12/2006 R.G.N. 1373/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2010 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato, CELESTI VALERIO;

udito l’Avvocato ROSSI ANDREA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo

del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale per

quanto di ragione, rigetto nel resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 27 dicembre 2006, accoglieva il gravame svolto dall’INAIL contro la decisione con la quale il locale Tribunale aveva rigettato la domanda di rivalsa della somma erogata in favore del dipendente della società Montanari s.n.c., previo accertamento che l’ipoacusia da cui il medesimo era affetto dipendeva da esposizione a rumore nello svolgimento dell’attività lavorativa, proposta nei confronti della snc Montanari e delle legali rappresentanti M.M. e M. G., condannate per il reato di cui all’art. 590 c.p..

2. La Corte territoriale ha ritenuto i convenuti responsabili solidalmente dell’insorgenza della malattia professionale a carico di M., recependo integralmente le conclusioni dell’ausiliare nominato in sede di gravame, che ha accertato l’esposizione fin dal 1990 del lavoratore, addetto alla produzione di imballaggi mediante l’uso di macchine con costante rumorosità, a rischio rumore nel corso dell’intero svolgimento dell’attività lavorativa, con menomazione valutata nel corso del 1992 del 14% e pur senza un monitoraggio nel tempo della progressione, ha ritenuto presumibile che l’insorgenza in misura preponderante nella prima parte dell’attività lavorativa, non escludesse l’aggravamento prodottosi, nel tempo, sino all’ultimo spazio temporale, con incidenza del 25% del danno totale.

3. La Montanari snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, e M.M. e Mo.Gi. hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. L’INAIL si è difeso con controricorso e ricorso incidentale con unico motivo, illustrato con memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.

5. Il primo motivo censura la sentenza (ex art. 360 c.p.c., n. 5) per erronea valutazione delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel giudizio di appello e omessa valutazione delle prove.

L’esposizione del motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, con il quale si chiede alla Corte di dire se possa essere ritenuto responsabile; per tutto il danno maturato nel corso dell’intera vita lavorativa del dipendente, il datore presso cui sia stato prestato l’ultimo periodo di attività prescindendo dall’accertamento della presenza dell’elemento causale.

6. Il motivo non può trovare accoglimento alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende uniformarsi, secondo cui le censure alla consulenza tecnica d’ufficio disposta in sede di gravame configuranti, come nella specie, un mero dissenso diagnostico, non possono trovare ingresso in sede di legittimità. Invero, nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da malattie dell’assicurato, le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice di secondo grado con riguardo alla valutazione di situazioni di incapacità al lavoro non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni espresse dal consulente d’ufficio di primo grado, poichè tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali. In ogni caso la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un’analitica disamina – non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. 15796/2004).

7. Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 445 c.p.p., per aver la sentenza censurata, fondato il decisimi sull’efficacia probatoria della sentenza penale di condanna ex art. 444 c.p.p.; in assenza di riscontri probatori idonei ad avallare l’esistenza dei fatti dedotti in sede penale chiedendo, con il quesito di diritto, che la Corte si pronunci in ordine alla rilevanza, decisiva o sufficiente come prova, della condanna del datore di lavoro in sede penale seguita a patteggiamento ex art. 444 c.p.p., in contrasto con altri elementi probatori.

8. Il motivo è infondato. La sentenza penale non irrevocabile, ancorchè non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò ai giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce, in ogni caso, una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza, come nell’ipotesi della sentenza ex art. 444 c.p.p. “di patteggiamento”, nella stessa natura della pronuncia adottata, recante pur sempre un accertamento che, benchè non vincolante, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere al convincimento del detto giudice, il quale è perciò legittimato a sottoporlo a vaglio critico, utilizzandolo come elemento istruttorie) emerso in sede penale o, per converso, considerandolo insufficiente per il raggiungimento della prova, ferma restando la necessità, in entrambi i casi, di dare adeguata ragione dei motivi della scelta (Cass. 23906/2007, Cass. 3626/2004).

9. Con il terzo motivo si censura la sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione, in relazione all’accoglimento integrale della domanda svolta dall’INAIL a fronte di una responsabilità stimata dal consulente intorno al 25% del danno totale. L’esposizione del motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

10. Il motivo è fondato e merita accoglimento per l’insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione. I Giudici del gravame hanno condiviso e fatto proprie le valutazioni dell’ausiliare, in ordine all’incidenza, sull’aggravamento della malattia professionale a cagione dell’esposizione a rumore nello svolgimento dell’attività lavorativa, insorta in misura preponderante in un primo arco temporale, dell’attività lavorativa alle dipendenze della società Montanari, svolta nell’ultimo segmento temporale della vita professionale, nella misura percentuale del 25 per cento. Dalla predetta incidenza dell’ultimo segmento temporale dell’attività a rischio hanno, tuttavia, tratto, in dispositivo, la condanna in foto degli attuali ricorrenti, con valutazione omnicomprensiva del credito dell’INAIL per la complessiva prestazione economica liquidata in favore del lavoratore.

11. Con il quarto motivo si denuncia la sentenza per omessa pronuncia in relazione alle domande proposte dagli appellati e al dedotto difetto di specificità dei motivi di appello. L’esposizione del motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se la Corte d’appello, nel riformare la sentenza di primo grado, può omettere l’esame delle eccezioni proposte in via pregiudiziale dall’appellato.

12. Il motivo è infondato. Ritiene il collegio non con figurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise – sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza – in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza. Peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitazione dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (ex multis, Cass. 13649/2005). La Corte territoriale, nell’esaminare e nel valutare nel merito le ragioni poste a base dell’impugnazione, ha implicitamente ritenuto infondata l’eccezione al riguardo formulata dagli appellati in ordine alla specificità dei motivi di appello.

13. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’INAIL censura, per omessa pronunciarla decisione della Corte territoriale per aver condannato gli attuali ricorrenti alla restituzione della somma erogata dall’INAIL, per prestazioni previdenziali, non maggiorata degli accessori di legge, nonostante la specifica richiesta dell’INAIL. 14. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, pienamente condivisa da questo Collegio, che non ha ragione di discostarsene, “il credito dell’Inail per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell’infortunato verso il terzo autore del danno, ovvero verso il datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo, è credito di valore e non di valuta, corrispondendo alla passività patrimoniale che l’istituto subisce effettivamente in conseguenza degli esborsi e dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all’infortunato” (ex multis, Cass. 5935/2008; Cass. 4193/2003; Cass. 7479/2000; Cass. 3738/1995).

15. La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, e per questa parte la causa deve essere rimessa, per un nuovo esame da compiersi alla luce dei principi di diritto e dei criteri enunciati in questa motivazione, alla Corte d’Appello di Firenze, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; rigetta nel resto; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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