Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5444 del 07/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5444 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
ORDINANZA
sul ricorso 19648-2017 proposto da:
ALI ABBAS, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE
DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO
BENZI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA
BALLERINI;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;
– intimato avverso la sentenza n. 168/2017 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 24/01/2017;
Data pubblicazione: 07/03/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE.
RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza
l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città, a
sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale;
– che non svolge difese il Ministero intimato;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis
c.p.c.;
CONSIDERATO
– che il primo motivo verte sulla violazione e falsa applicazione
degli artt. 345 e 702-quater c.p.c., 3 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251,
perché la corte del merito ha dichiarato inammissibile la produzione
documentale volta a suffragare il racconto del ricorrente, che egli
chiedeva di depositare nel giudizio di appello, reputandola tardiva, ma
senza motivare perché tali documenti non sarebbero indispensabili per
la decisione;
– che il motivo è fondato;
– che, invero, questa Corte ha chiarito come, in tema di
immigrazione, il procedimento di appello è introdotto e regolato
dall’art. 702-quater c.p.c., secondo il quale possono essere ammessi
mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritenga
indispensabili ai fini della decisione (Cass., ord. 28 febbraio 2017, n.
5241), onde la corte del merito non avrebbe potuto prescindere da tale
accertamento e da quello della loro decisività;
Ric. 2017 n. 19648 sez. MI – ud. 06-02-2018
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della Corte d’appello di Torino del 24 gennaio 2017, che ha respinto
- che i rimanenti motivi (dal secondo al quinto), i quali mirano ad
affermare la sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria,
restano assorbiti;
– che la decisione va dunque cassata con rinvio alla corte del
merito, in diversa composizione, perché compia la valutazione richiesta
accanto alla attendibilità degli stessi;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la
sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di
Torino, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2018.
di indispensabilità o no dei documenti in questione ai fini del decidere,