Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5444 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 5444 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA
sul ricorso 9035-2011 proposto da:
AZIENDA

SANITARIA

PROVINCIALE

DI

TRAPANI

P.I.

0176061084, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
ANGELICO 45, presso lo studio dell’avvocato BUCCELLATO
FAUSTO, rappresentata e difesa dall’avvocato PARISI
2013

SALVATORE, giusta delega in atti
– ricorrente –

3609

contro

BONURA
GIUSEPPE

FRANCESCO
c.f.

c.f.

bnrfnc49130g208a,

nvrgpp47d19d423j,

NOVARA

elettivamente

Data pubblicazione: 07/03/2014

domiciliati in ROMA, VIA F. CORRIDONI 14, (STUDIO DE
FELICE

&

ASSOCIATI),

dall’avvocato DE FELICE

rappresentati

e

difesi

ROBERTO EMANUELE, giusta

delega in atti;
– controri correnti –

di PALERMO, depositata il 18/01/2011 r.g.n. 2153/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;
udito l’Avvocato BUCCELLATO FAUSTO per delega PARISI
SALVATORE;
udito l’Avvocato DE FELICE EMANUELE ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 1674/2010 della CORTE D’APPELLO

La sentenza impugnata

La Corte territoriale, in esito all’esame della disciplina collettiva, tenuto conto delle peculiarità del
rapporto di lavoro degli ex medici condotti, della funzione dirigenziale svolta e del trattamento
economico in concreto erogato, ha accertato che non vi erano ragioni per non riconoscere l’indennità
chiesta, connessa proprio allo svolgimento di mansioni dirigenziali.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani sulla base di quattro
motivi.
I contro ricorrenti hanno resistito al ricorso ed hanno anche depositato memoria illustrativa ai sensi
dell’art. 378 c.p.c..

I motivi di ricorso
1.- Omesso esame della censura, già accolta dal primo giudice, relativa alla carenza di
allegazione in fatto ed in diritto della domanda.
Sostiene l’azienda ricorrente che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che il ricorso non
conteneva alcuna allegazione circa l’avvenuto esercizio da parte dei tre medici della facoltà di optare per
il trattamento economico onnicomprensivo, circostanza che rappresentava il presupposto della
domanda. Inoltre, il giudice di appello non avrebbe considerato che la pretesa azionata non era in alcun
modo argomentata se non a mezzo di un rinvio alla decisione del Consiglio di Stato che tuttavia, nella
pronuncia n. 2537 del 2004, si era pronunciato sulla questione, del tutto diversa, della illegittimità
dell’art. 133 del contratto collettivo approvato con d.p.r. n. 384 del 1990 che aveva prorogato per un
triennio il trattamento economico previsto dall’art. 110 del d.p.r. n. 270 del 1987.

2.- violazione degli artt. 37 e 44 commi 2, 4, 5 e 6 del ccnl dell’area medica e veterinaria del
servizio sanitario nazionale quadriennio 1998-2001.
Ad avviso dell’azienda ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che gli artt. 37 e 44
del c.c.n.l. di comparto, ratione tenonis applicabile, ancorano la percezione dell’indennità all’avvenuto
passaggio al “rapporto unico” e che, ove l’opzione sia stata esercitata successivamente alla data indicata
nella norma collettiva ( 14.3.2000), il compenso deve essere erogato dalla data di esercizio dell’opzione
mentre, per tutti, il rapporto si trasforma dal 31.12.2001 ed il diritto al compenso, quindi, sorge da
allora. Il tenore letterale delle disposizioni collettive richiamate è tale che non è consentito darne altra
lettura e dunque non è sufficiente il riconoscimento degli ex medici condotti quali dirigenti del servizio
sanitario nazionale ma è necessario che questi siano confluiti nel c.d. rapporto unico.
r.g. n. 9035/2011

La Corte d’appello di Palermo ha accolto gli appelli, riuniti, proposti da Francesco Bonura e Giuseppe
Novara, entrambi ex medici condotti, e, riformando le sentenze del Tribunale di Trapani, ha
condannato la ASL provinciale di Trapani a corrispondere a ciascuno di loro la somma di € 26.468,37,
oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo, a loro dovuta, nel periodo dal 1.8.1999 al
31.12.2002, a titolo di indennità di specificità medica disciplinata dall’art. 54 del CCNL della dirigenza
medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale relativo al quadriennio 1998-2001.

3. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 110 del d.p.r. n. 270 del 1987 ed art. 5 della L. n.
58 del 1991 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
– Violazione degli artt. 70 comma 5 del ceni 5.12.1996 I biennio , art. 3 comma 3 ccn1
5.12.1996 II biennio, art. 43 comma 5 cali 8.6.2000 I biennio, art. 6 comma 4 ccn1 8.6.2000 II
biennio, art. 48 comma 1 ceni 3.11.2005 I biennio, art. 4 comma 1 ceni 5.7.2006 II biennio in
relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..

Sulla base di una disciplina transitoria gli ex medici condotti potevano accedere contemporaneamente al
servizio di dipendenza ed a quello di convenzionamento (art. 82 dpr 761 del 1979 ed art. 28 dpr 348 del
1983).
Con il d.p.r. 270 del 1987, art. 110, a coloro che avessero voluto mantenere il doppio rapporto era dato
un termine entro il quale dovevano optare per un trattamento economico onnicomprensivo ( £
8.640.000).
L’art. 133 del d.p.r. n. 384 del 1990 ha, poi, prorogato il termine per l’opzione senza introdurre alcun
incremento del trattamento economico onnicomprensivo.
Tale norma è stata ritenuta illegittima dal TAR, con sentenza poi confermata da Consiglio di Stato
(sentenza n. 2537 del 2004). Si è infatti accertato che, fatta eccezione per la peculiarità delle prestazioni
rese, i medici ex condotti sono divenuti a tutti gli effetti dipendenti delle USL e, pertanto, era illegittima
la previsione di trattamenti economici ingiustificatamente differenziati.
Sulla base di tale pronuncia i ricorrenti hanno ritenuto di aver diritto alla equiparazione del trattamento
economico a quello degli altri dirigenti medici.
Tuttavia, sottolinea la ASL ricorrente, anche dopo la decisione del giudice amministrativo legislatore e
parti sociali hanno ritenuto di dover riconoscere ai medici ex condotti un trattamento onnicomprensivo
senza altre indennità. Ed infatti l’art 5 della legge n. 58 del 1991 ha mantenuto ad esaurimento
l’inquadramento quali medici dipendenti e convenzionati sebbene l’art. 4 comma 7 della L. n. 412 del
1991 avesse stabilito l’incompatibilità del doppio rapporto. Il d.lgs. n. 229 del 1999 ha soppresso tutti i
rapporti a tempo definito ( e tra questi gli ex condotti) ma ha demandato alla contrattazione collettiva
l’attuazione. L’art. 44 ceni 8.6.2000 prevede il rientro dei medici ex condotti entro il 1.12.2001 ma
mantiene il carattere onnicomprensivo della retribuzione e non estende l’indennità in parola. La 1. 138

del 2004 ha nuovamente demandato alla contrattazione collettiva la soppressione delle posizioni
anomale ma il contratto (art. 13 =1 3.11.2005) ha scelto di conservare ad esaurimento nelle condizioni
in essere (con trattamento onnicomprensivo di volta in volta rideterminato, cfr. art. 70 comma 5 ccn1
1996 I biennio, art. 3 comma 3 1996 II biennio, art. 43 comma 5 ccril 8.6.2000 I biennio, art. 6 comma
4 ccn1 8.6.2000 II biennio, art. 48 comma 1 ccal 3.11.2005 I biennio, art. 4 comma 1 ccn1 5.7.2006 II
biennio ) senza termini per l’esercizio dell’opzione e prevedendo invece trattamenti tabellari paralleli per
la generalità dei dirigenti medici. Tale scelta si spiega ove si tenga conto delle maggiori opportunità
professionali riconosciute in ragione del doppio status conservato.

r.g. n. 9035/2011

rri

Rileva la ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della peculiarità del rapporto dei
medici ex condotti. Questi a norma dell’ art. 61 della 1. n. 833 del 1978 sono transitati alle unità sanitarie
locali per svolgere l’attività già prestata in favore di comuni o consorzi comunali.

Osserva la ricorrente che la sentenza di primo grado aveva sottolineato la decisività della circostanza
che non fossero state impugnate le norme collettive che avevano previsto il trattamento economico
differenziato dei medici ex condotti. La Corte d’appello, invece, sebbene l’eccezione fosse stata in quella
sede reiterata, non l’ha affatto esaminata. Tanto premesso la ricorrente rammenta che la
determinazione dei compensi che compongono il trattamento economico dei dipendenti pubblici è
rimessa alla contrattazione nazionale (art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001) che ha carattere obbligatorio per
le amministrazioni le quali non possono sottoscrivere, in sede decentrata, contratti integrativi che
contrastino con vincoli determinati dai contratti nazionali ovvero comportino oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Pertanto poiché le
norme contrattuali hanno previsto solo alcune indennità (l’indennità integrativa speciale e la
retribuzione individuale di anzianità) ma non anche l’indennità di specificità medica tale ultimo
compenso non può essere riconosciuto.

Le ragioni della decisione
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale, infatti, per esaminare il merito della controversia ha, seppur implicitamente,
ritenuto che in atti fossero stati allegati i fatti costitutivi del diritto azionato. D’altro canto riprova
dell’esistenza di sufficienti allegazioni è data dalla constatazione di un ampio sviluppo del
contraddittorio su tutte le circostanze di fatto che qualificavano la posizione degli odierni resistenti e
delle pretese fatte valere.
Ciò posto, e venendo all’esame delle censure riportate nel secondo terzo e quarto motivo, che per la
loro connessione vanno esaminate congiuntamente, si osserva quanto segue.
In primo luogo va rilevato che le disposizioni collettive richiamate prevedono uno specifico
trattamento economico omnicomprensivo (originariamente previsto dall’art. 110 del d.P.R. n.
270/1987) per i medici ex condotti che, pur inquadrati come dirigenti medici nei ruoli della A.S.L. non
abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo con quest’ultima.
Con gli artt. 70, comma 5, del c.c.n.l. 1996, 43, comma 5, del c.c.n.l. del 2000 e 48 del c.c.n.l. del 2005,
la parti sociali si sono limitate ad aggiornare l’importo omnicomprensivo originariamente contemplato
dall’art. 110 del d.P.R. n. 270/1987, ma non ha previsto il riconoscimento di quegli emolumenti che
spettano invece ai dirigenti medici, a tempo pieno o a tempo definito, con rapporto esclusivo di
dipendenza con l’azienda sanitaria, quale appunto l’indennità di specificità medica.
Al riguardo va rammentato che questa Corte, seppur in fattispecie parzialmente diversa, ha affermato
che ai medici dipendenti di una A.S.L., inquadrati ai sensi dell’art. 110 del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270
come medici ex condotti, con trattamento economico onnicomprensivo, cui l’azienda datrice di lavoro
abbia attribuito mansioni ulteriori e diverse, in assenza di disposizioni legislative e contrattuali in tal
senso, non hanno diritto alla corresponsione di una quota aggiuntiva di retribuzione in quanto l’unica
questione che si può concretamente porre è quella dell’ adeguatezza e proporzionalità della retribuzione

r.g. n. 9035/2011

4.- Violazione dell’art. 40 commi 3 e 4 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione all’art. 360 comma
1 n.S. Omesso esame dell’eccezione diretta a rilevare la mancata impugnazione delle nonne
contrattuali.

in relazione alla qualità e quantità della prestazione complessivamente svolta ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36 della Costituzione ( cfr. Cass. 19.3.2008 n. 7387).

Ed infatti, mentre con il D.L. 29/12/1990 n. 415, convertito con modificazioni in L. 26/2/1991 n. 58,
sono stati confermati ad esaurimento i rapporti di lavoro dei medici ex condotti in essere alla data del
30.12.1990, l’art. 5 della legge n. 58 del 1991 ha consentito agli stessi di mantenere, con l’azienda di
provenienza, il doppio rapporto (quali medici dipendenti e convenzionati), nonostante la L. n. 412/91
(art. 4, comma 7) ne avesse escluso la possibilità, obbligandoli tuttavia a scegliere tra la dipendenza ed il
rapporto di lavoro a convenzione e favorendo per tale scelta il passaggio al rapporto di lavoro a tempo
pieno. Il d.lgs. n.229 del 1999, poi, ha disposto la soppressione di tutti i rapporti di lavoro a tempo
definito (art. 15 bis d.lgs. n. 502 del 1992), e ne ha demandato l’attuazione al C.C.N.L..
Tale ultima fonte (e cioè il C.C.N.L. 8.6.2000), ha quindi previsto il rientro in tale rapporto di lavoro ad
orario unico ed esclusivo entro il 1.12.2001.
In materia è nuovamente intervenuto il legislatore che, dopo aver prorogato i termini per l’opzione, da
ultimo – con la L. n. 138 del 2004 – ha nuovamente affidato al C.C.N.L. il compito di ricondurre ad
unità tutti i rapporti di lavoro.
Il contratto collettivo del 2005, quindi, all’art. 13, non ha più imposto termini per l’opzione ed ha
lasciato la scelta alla libera determinazione degli interessati, mantenendoli ad esaurimento alle medesime
condizioni in essere.
Tale essendo il quadro normativo, ne deriva che si deve ritenere ancora sussistente la distinzione tra
medici ex condotti che non abbiano optato per il rapporto esclusivo ed il restante personale della a.s.1..
In tal senso depone anche la contrattazione collettiva atteso che l’art. 70 comma 5 del c.c.n.l. 5.12.1996,
stabilisce che: “Il trattamento economico omnicomprensivo di L. 8.640.000 annue lorde previsto
dall’art. 110 del d.P.R. n. 270/1987 per gli ex medici condotti ed equiparati che, entro la data di entrata
in vigore del presente contratto, non risultino aver ancora optato ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n.
384/1990, è rideterminato in L. 9.158.006”.
L’art. 37, comma 1, del c.c.n.l. del 2000, poi, ha aumentato solo la i.s.m.. Tale disposizione prevede
infatti che “Il fondo previsto dall’art. 9 del CCNL stipulato l’ 8 giugno 2000, II biennio economico 2000
— 2001, ai fini del finanziamento dell’indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione,
dell’equiparazione, dello specifico trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale
nonché dell’indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è incrementato a decorrere dal 1
gennaio 2001, in ragione d’anno, di una quota pari allo 0,32% del monte salati annuo calcolato al 31
dicembre 1999. L’incremento non assorbe quello già previsto dal 10 luglio 2001 ma si aggiunge ad
esso”.
L’att. 36, comma 3, dello stesso contratto, invece, mantiene la distinzione per gli ex medici condotti
non optanti e stabilisce che: “Il trattamento economico omnicomprensivo di L. 11.289.872 (pari ad €
r.g. n. 9035/2011

qarri

Più in particolare si osserva che sebbene tutti i medici del Servizio sanitario nazionale abbiano la
qualifica di dirigente (ex art. 15, comma 3, D.Lgs. n. 502 del 1992, cfr. Cass. 3.11.06 n. 23549), tuttavia
la legge prima e la contrattazione collettiva, poi, hanno conservato per i medici ex condotti che non
abbiano esercitato l’opzione per il rapporto esclusivo con l’azienda sanitaria una specifica posizione.

5.830,73) – previsto dall’art. 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico per gli ex medici

Il c.c.n.l. per la dirigenza medico veterinaria del s.s.n. del 2005 (parte normativa per il quadriennio 20062009, e parte economica per il biennio 2006-2007), conferma la precedente disciplina, stabilendo
specificamente per gli ex medici condotti, all’art. 19, che: “Fatta salva l’applicazione dell’art. 13 del
CCNL 3 novembre 2005, il trattamento economico omnicomprensivo di € 6.675,98 previsto dall’art. 4,
comma 1, del CCNL del 5 luglio 2006 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non
esclusivo, è rideterminato, a decorrere clan’ 1 gennaio 2006, in € 6.699,98 e, a decorrere dall’ 1 febbraio
2007, in €.6.974,78”. Nello stesso senso l’art. 4 del c.c.n.l. 5.7.06, e l’art. 13 del c.c.n.l. 3.11.05, che al
comma 1 stabilisce che: “I rapporti di lavoro a tempo definito ed altri similari, già indicati nell’art. 44,
comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 ed ancora in essere all’entrata in vigore del presente contratto, sono
mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il passaggio al rapporto di lavoro con
orario unico, esclusivo o non esclusivo, dei dirigenti interessati entro il termine del 30 novembre di
ciascun anno e con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo”, mentre al comma 2 stabilisce che:
“Il comma 1 trova applicazione anche nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati, confermati
ad esaurimento in via definitiva dal d.l. n. 415 del 1990, convertito in legge n. 58 del 1991”.
Tuttavia, prosegue la norma contrattuale, “Sino al passaggio (al rapporto unico o esclusivo) il
trattamento economico spettante agli interessati è stabilito dall’art. 48.”. L’art. 48 (intitolato agli ex
medici condotti) stabilisce che: “Fatta salva l’applicazione dell’art. 13, il trattamento economico
ornnicomprensivo di €.5.993,61 previsto dall’art. 36, comma 3 del CCNL integrativo del 10 febbraio
2004 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è rideterminato, a
decorrere dal 1 gennaio 2002, in €. 6.141,85 e, a decorrere dall’ 1 gennaio 2003, in € 6.352,03”.
Dal riferito quadro contrattuale collettivo discende, ancora una volta, la perdurante distinzione tra gli ex
medici condotti che non abbiano optato per il rapporto esclusivo ed il restante personale a.s.l. .
Non rileva, poi, l’Allegato n. 6 tavola 3 di cui all’art. 13, comma 1, del c.c.n.l. del 2005, dove è fatto
riferimento all’i.s.m..
Lo stesso art. 13, al comma 2, stabilisce espressamente che: “Il comma 1 trova applicazione anche nei
confronti degli ex medici condotti ed equiparati, confermati ad esaurimento in via definitiva dal d.l. n.
415 del 1990, convertito in legge n. 58 del 1991.” Aggiunge tuttavia che: “Sino al passaggio (al rapporto
unico o esclusivo), il trattamento economico spettante agli interessati è stabilito dall’art. 48″.
L’art.48, come visto, continua a stabilire un trattamento retributivo ornnicomprensivo ad hoc per i
medici ex condotti non optanti. L’Allegato 6, tavola 3, fa poi riferimento ai dirigenti medici a tempo
definito ma non ai medici ex condotti, il cui trattamento, sino all’esercizio dell’opzione, continua ad
essere regolato dal menzionato art. 48.
Ugualmente non rileva il comma 3 dell’art. 50 del c.c.n.l. 1996, che disciplina unicamente gli effetti
pensionistici della i.s.m e dell’indennità di posizione senza prevederne l’attribuzione agli ex medici
condotti (il richiamo all’art. 110 del d.P.R. n. 384 \ 90 -riguardante in generale le indennità del personale
medico e veterinario- è evidentemente irrilevante, essendo il trattamento omnicomprensivo di costoro
disciplinato dall’ art. 110 del d.P.R. n. 270 del 1987).
r.g. n. 9035/2011

gGarri

condotti ed equiparati che non abbiano effettuato l’opzione per il rapporto esclusivo – in godimento da
parte degli stessi al 10 gennaio 2001, è rideterminato dalla stessa data in L. 11.442.246 (pari a 5.909,43) e
dal 1 luglio 2001 in L. 11.605.251 (pari ad € 5.993,61)”.

In ultimo si rileva che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sent. n. 4769
del 2013), nel decidere sulla domanda, già respinta dal T.A.R., di un ex medico condotto transitato alla
A.S.L. che chiedeva il riconoscimento del diritto agli scatti di anzianità, in aggiunta al trattamento
omnicomprensivo annuo di cui all’art. 110 del d.P.R. n. 270 del 1987, ha confermato l’interpretazione
del giudice di primo grado precisando che la norma ora citata, attribuendo agli ex medici condotti che

Dal quadro legislativo e contrattuale collettivo esposto risulta evidente che gli ex medici condotti che si
trovino ancora con rapporto non esclusivo con le a.s.1., in ragione della loro libera scelta di non
esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata dal restante personale
medico del s.s.n., mantenendo in particolare il trattamento retributivo omnicomprensivo
originariamente previsto dall’art. 110 del d.P.R. n. 270 del 1987, successivamente aggiornato come sopra
evidenziato, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i
dirigenti medici del s.s.n., ed in particolare, per quanto qui interessa, della indennità di specificità
medica.
In conclusione il ricorso va accolto. La sentenza deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la controversia può essere decisa nel merito, ai
sensi dell’art. 384 comma 2 c.p.c. con il rigetto delle domande proposte con i ricorsi introduttivi della
lite.
Quanto alle spese dell’intero processo sussistono giusti motivi per compensarle interamente tra le parti
avuto riguardo alla complessità della disciplina esaminata ed alla sua novità.
PQM
LA CORTE
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e ; decidendo nel merito) rigetta le domande proposte
dagli originari ricorrenti.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2013
Il Consigliere estensore

il Presidente§

non abbiano scelto il “tempo pieno” o il “tempo definito”, un trattamento del tutto peculiare,
II
omnicomprensivo”, esclude l’aggiunta di ulteriori emolumenti, anche se legati all’anzianità di servizio,
e si giustifica, dal punto di vista sistematico con la diversità degli obblighi di servizio e le diverse
potenzialità di produzione di reddito consentite dal mantenimento di rapporti convenzionali fino a
1400 assistiti.

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