Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5444 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. III, 05/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati MONTALBANO PATRIZIA e BERTUGLIA GIOVANNI, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 773/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

dell’11/4/08, depositata il 13/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore Cons. Antonio Segreto Letti gli atti depositati.

Osserva:

1. G.G. ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 773 del 13.6.2008.

Resiste con controricorso M.L..

2. – Il ricorso non risulta essere stato depositato, pertanto ne va dichiarata l’improcedibilità, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1, Va osservato, infatti, che l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto (ovvero dell’ultima notificazione eseguita, nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti di più parti), può essere rilevata anche d’ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto.” Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso;

che la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c..

dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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