Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5444 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/03/2017, (ud. 26/01/2017, dep.03/03/2017),  n. 5444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12191/2014 proposto da:

THE BOEING SRL, in persona dell’Amministratore Unico sig.ra

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 6, presso

lo studio dell’avvocato ARNALDO COSCINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO MONTEMURRO, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI SPA, in persona

dell’avvocato M.S., quale Procuratore Speciale, considerata

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BARTOLOMEO DELLA

MORTE giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3665/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato BARTOLOMEO DELLA MORTE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letti gli atti del giudizio iscritto al R.G. 12191/2014;

Rilevato che, come evincesi dalla annotazione di Cancelleria apposta sull’avviso di fissazione di udienza, l’unico difensore della parte ricorrente, Avv. Roberto Montemurro, è deceduto;

Ritenuto che nel giudizio di cassazione il decesso del difensore del ricorrente, avvenuto dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, non determina l’interruzione del processo, ma attiva il potere-dovere della Corte di rinviare a nuovo ruolo la causa, disponendo la comunicazione di questo provvedimento alla parte personalmente per consentirle la nomina di nuovo difensore (Cass., 20 settembre 2013 n. 21608; Cass., 14 marzo 2016 n. 4960);

Ritenuto pertanto di dover provvedere in tal senso.

PQM

La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria di comunicare questo provvedimento alla ricorrente, The Boeing s.r.l., nella sede legale in (OMISSIS), per provvedere all’eventuale nomina di altro difensore.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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