Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5443 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25713-2017 R.G. proposto da:

R.D.T.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato RICCARDO GROSSI;

– ricorrente –

contro

G.I., T.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIUSEPPE AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA

MANFREDINA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIER LUIGI MOBILIO;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2062/2017 della

CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE FULVIO, che conclude

per l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza e, per

l’effetto, perchè, annullata la sentenza impugnata, la causa sia

rinviata alla Corte di Appello di Firenze per il proseguimento del

giudizio di appello.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.I. e T.M. proposero opposizione avverso decreto n. 4262/2015 con il quale il Tribunale di Firenze aveva loro ingiunto il pagamento, in favore di R.D.T.M.G., della somma di Euro 7.065,65, oltre interessi, a titolo di canoni dovuti per i mesi di febbraio-giugno 2015 in relazione ad un contratto stipulato tra le parti il 9-10-2000.

A sostegno dell’opposizione eccepirono preliminarmente l’incompetenza del Giudice adito, trattandosi di contratto di affitto agrario e quindi di controversia in materia agraria, come tale devoluta alla competenza esclusiva della sezione specializzata agraria; nel merito, sostennero di nulla dovere, avendo esercitato legittimamente la facoltà di recesso dal contratto.

Si costituì R.D.T.M.G., sostenendo (tra l’altro) la competenza del giudice adito in sede monitoria, atteso che la questione era coperta dal giudicato rappresentato da precedente D.I. n. (OMISSIS) del 2012, emesso dal Tribunale ordinario di Firenze e non opposto, con il quale era stato ingiunto il pagamento dei canoni di settembre ed ottobre 2012 relativi allo stesso contratto 9-10-2000.

Con sentenza 714/2017 il Tribunale di Firenze, ritenutosi competente, rigettò nel merito l’opposizione, confermando il d.i. opposto; in particolare il Tribunale ritenne improponibile la sollevata questione d’incompetenza, in quanto sul punto si era già formato il giudicato implicito per la mancata opposizione del precedente d.i. (OMISSIS), emesso dal Tribunale ordinario di Firenze, con il quale quest’ultimo si era implicitamente dichiarato competente a conoscere il rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda azionata in via monitoria; al riguardo evidenziò, in conformità con Cass. S.U. 14546/2005, che il giudicato sulla giurisdizione può formarsi anche a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di merito (cui va equiparato il d.i. non opposto), che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione del giudice adito (regola applicabile anche per la competenza).

Con sentenza n. 2062/2017 la Corte d’Appello di Firenze ha invece dichiarato l’incompetenza del Tribunale ordinario di Firenze in favore della sezione specializzata agraria dello stesso Tribunale, assegnando tre mesi per la riassunzione del processo dinanzi al Giudice dichiarato competente; in particolare la Corte ha evidenziato che tra il presente giudizio e quello oggetto del d.i. (OMISSIS) non poteva crearsi un giudicato implicito sulla giurisdizione, non avendo affrontato i due giudizi questioni identiche; nello specifico, nel presente giudizio si discuteva anche della corretta qualificazione del contratto stipulato inter partes (se contratto di locazione o affitto di fondo rustico) mentre siffatta questione non era stata oggetto di valutazione neppure indiretta nell’altro giudizio, in cui si era infatti discusso solo in merito al riconoscimento della pretesa creditoria dei canoni del 2012; a causa delle diversità delle questioni non poteva crearsi giudicato implicito nemmeno sulla qualificazione giuridica del contratto, in quanto siffatta questione non costituiva premessa nè presupposto logico indefettibile del rapporto dedotto con il decreto ingiuntivo non opposto; la Corte ha, inoltre, considerato che l’emissione di un decreto ingiuntivo, non essendo stato opposto, non si era trasfuso in un giudizio di “cognitio piena”, e che la competenza ad emettere il provvedimento monitorio trascendeva la competenza esclusiva in materia agraria, dal momento che sarebbe stata comunque competenza del Presidente del Tribunale ordinario (e non certo del Presidente della sez. agraria) emettere il decreto ingiuntivo; ciò posto, la Corte ha quindi ritenuto, in base al contenuto del contratto stesso e ad alcune missive intercorse tra le parti, che la reale volontà dei contraenti fosse quella di stipulare un contratto di affitto di fondo rustico, con conseguente competenza della sezione specializzata agraria.

Avverso detta sentenza R.D.T.G. propone regolamento necessario di competenza sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso G.I. e T.M..

Il P.G. ha chiesto raccoglimento del ricorso per regolamento di competenza.

G.I. e T.M. hanno presentato anche memoria integrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo sostiene il ricorrente che, nel caso di successive richieste creditorie che traggano origine dal medesimo rapporto contrattuale, la mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo rende incontestabile la giurisdizione, e “a fortiori” la competenza; nella specie: la natura dei crediti azionati nel d.i. passato in giudicato ed in quello opposto era la stessa (canoni di locazione); erano identiche anche le questioni trattate, differenziandosi solo per le mensilità a cui i rispettivi crediti si riferivano; il magistrato ordinario che aveva emesso il decreto ingiuntivo (OMISSIS) (non opposto) aveva espressamente accertato la propria competenza (tanto in relazione ad un ricorso per decreto ingiuntivo in cui i ricorrenti avevano dichiarato che “la reale ed effettiva volontà delle parti era quella di stipulare un contratto di locazione di immobile urbano ad uso prevalentemente abitativo soggetto alla normativa di cui alla L. n. 431 del 1998 ed al c.c.”).

Evidenzia, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la competenza ad emettere un decreto ingiuntivo in materia agraria è riservata unicamente al Presidente della sezione specializzata agraria.

Il motivo è fondato.

Quando il decreto ingiuntivo, ottenuto per canoni non corrisposti, non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti sull’esistenza, validità e natura giuridica del rapporto corrente “inter partes”, e sull’inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione; conì. Cass. 6628/2006 e Cass. 13207/2015, che richiama innumerevoli precedenti (da Cass. 2508/1969 a Cass. 12994/2013); tanto in base al principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico; principio che trova applicazione anche in riferimento al d.i. di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia stata proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso (v. Cass. 28318/2017).

Siffatto principio trova applicazione anche nel caso di specie, ove peraltro nel decreto ingiuntivo non opposto vi è una espressa dichiarazione di competenza dello stesso Tribunale ordinario di Firenze; dichiarazione che acquista ancor più significato per l’esplicita premessa del ricorrente (contenuta nel ricorso per il detto decreto ingiuntivo non opposto) in ordine alla volontà delle parti di stipulare un contratto di locazione di immobile urbano ad uso prevalentemente abitativo soggetto alla normativa di cui alla L. n. 431 del 1998 ed al c.c..

Di conseguenza, va ritenuto che l’affermazione contenuta nel decreto ingiuntivo non opposto sulla competenza del Tribunale ordinario di Firenze ad emettere il detto decreto ingiuntivo (competenza basata sulla dedotta natura di locazione di immobile urbano del contratto in questione) costituisca presupposto logico-giuridico della stessa condanna in sede monitoria disposta dal Tribunale ordinario di Firenze, e sia quindi da estendere anche ad essa l’efficacia di cosa giudicata.

In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza in primo grado del Tribunale ordinario di Firenze, ed il giudizio va rinviato, per nuovo esame, alla C.A. di Firenze, diversa composizione.

Le spese relative al presente ricorso per regolamento di competenza, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la competenza in primo grado del Tribunale ordinario di Firenze; rinvia, per nuovo esame, alla C.A. di Firenze, diversa composizione; condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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