Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5443 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 08/03/2011), n.5443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16145/2007 proposto da:

U.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati DE MONTE Donata, DE TINA FLAVIANO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI Antonino,

CALIULO LUIGI, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2007 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 13/02/2007 r.g.n. 97/05 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2010 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 28 febbraio 2007, la Corte d’Appello di Trieste, in sede di rinvio, accoglieva parzialmente l’opposizione di U. C., titolare dell’omonima impresa artigiana, avverso l’ordinanza- ingiunzione emessa dall’INPS e il decreto ingiuntivo a favore del medesimo istituto, per contributi previdenziali omessi e relativi all’indennità sostitutiva della mensa, per il periodo 1 gennaio 1989 – 30 settembre 1992.

2. Questa Corte, con sentenza n. 8646 del 2004, aveva accolto la censura avverso la decisione dei giudici del gravame, di rigetto dell’appello dell’Istituto, in ordine alla sottoposizione a contribuzione della indennità sostitutiva della mensa, sul presupposto dell’inapplicabilità dell’accordo provinciale del 22 luglio 1988 – fonte, per l’INPS, del valore convenzionale dell’indennità sostitutiva della mensa – per non aver U. nè aderito ad alcuna associazione sindacale firmataria dell’accordo, nè istituito il servizio mensa, nè corrisposto l’indennità sostitutiva della mensa. La Corte aveva ribadito, in difetto di nuovi e significativi argomenti di segno contrario, il costante orientamento secondo cui l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non potesse essere inferiore all’importo della retribuzione dovuta ai lavoratori di un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, secondo il riferimento ad essi fatto – con esclusivo riferimento al rapporto previdenziale – dal D.L. n. 338 del 1989, art. 1, conv. in L. n. 389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 36 Cost., rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre – con incidenza sul distinto rapporto di lavoro – ai fini della determinazione della giusta retribuzione (tra i precedenti ivi citati, ex multis, Cass. 3491/2003,12088/2003; S.U. 11199/2002).

3. La Corte territoriale, decidendo in sede di rinvio, riteneva, a sostegno del decisum, che:

– i provvedimenti monitori opposti non individuassero il reale ammontare del credito dell’ente previdenziale;

– la L. n. 389 del 1989, art. 1, comma 10, conteneva ampio riferimento anche agli accordi collettivi dai quali derivava una retribuzione superiore a quella dei contratti collettivi (come, nella specie, per l’accordo regionale del 1998);

– il contratto-parametro concreto era stato stipulato dalle associazioni più rappresentative a livello nazionale;

– con riguardo agli importi, asseritamente superiori ai minimi, versati per contributi da parte di U., si trattava di rilievo non articolato chiaramente negli atti di primo e secondo grado, sì da non lasciar arguire che ipotetiche somme maggiori versate andassero compensate con il debito per contributi;

infine, l’irrilevanza sia della facoltatività dell’utilizzazione del servizio mensa, sia della mancata previsione dell’indennità sostitutiva, sia della circostanza che il datore di lavoro non fosse tenuto a creare il servizio.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, U. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. L’intimato ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3) per aver il giudice del rinvio disatteso il principio di diritto enunciato dalla S.C., con la sentenza rescindente, fondato sull’adozione del parametro di riferimento dell’imponibile contributivo dei soli contratti collettivi nazionali, venendo in considerazione gli accordi collettivi di livello regionale o locale o i contratti individuali solo in caso di previsione di una retribuzione superiore al minimo e se, in concreto, applicabili. Per il ricorrente il giudice di rinvio avrebbe, pertanto, errato nel ritenere applicabile il contratto integrativo provinciale.

L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del relativo quesito di diritto.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 384 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c.. Si osserva che il giudice di rinvio non si è attenuto alle indicazioni della sentenza rescindente, che aveva demandato a quel giudice di interpretare il contratto collettivo e l’accordo integrativo provinciale onde stabilire se, ed entro quali limiti, fosse dovuta l’indennità di mensa, da ricomprendere tra i trattamenti retributivi da considerare per il minimale contributivo ex L. n. 389. Lamentano i ricorrenti che la Corte di Appello, in assenza dell’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva della mensa e in considerazione della natura assistenziale, e non retributiva, del servizio mensa, non avrebbe dovuto affermare l’obbligo di sottoporre a prelievo contributivo tale inesistente indennità o il valore del pasto. L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del relativo quesito di diritto.

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sfornita di prova la statuizione del giudice del rinvio secondo cui la società avrebbe corrisposto ai dipendenti una retribuzione superiore a quella stabilita dalla contrattazione collettiva e sulla quale avrebbe versato la contribuzione previdenziale. Rilevano i ricorrenti che l’Inps non ha mai contestato, alla società, la corresponsione di una retribuzione superiore ai minimi e il versamento, sulla stessa, dei contributi dovuti. L’Inps, attore in senso sostanziale, avrebbe dovuto, ad avviso dei ricorrenti, provare che la società era tenuta o a fornire il servizio mensa o a corrispondere l’indennità sostitutiva.

L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del relativo quesito di diritto.

8. I primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

9. Il Collegio intende uniformarsi al precedente specifico di questa Corte, sentenza n. 21105 del 2009, in mancanza di ragioni nuove e diverse prospettate dalle parti e in ottemperanza al principio di fedeltà ai precedenti (ex multis, Cass., sez. un., 4 luglio 2003, n. 10615; 15 aprile 2003, n. 5994).

10. Il D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, convertito in L. n. 389 del 1989, stabilisce che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

11. Nella specie viene in rilievo, oltre al CCNL di settore, anche l’accordo collettivo provinciale stipulato dalle organizzazioni sindacali in data 22.2.1978, il cui art. 3, riprodotto in ricorso a pag. 12, fa obbligo alle imprese operanti nel settore dell’edilizia di fornire ai propri dipendenti un pasto caldo, direttamente o avvalendosi di altre soluzioni, con l’avvertenza che ai dipendenti che non si avvalgono del servizio mensa attuato dall’impresa non spetta alcuna indennità.

12. Il valore economico del pasto, previsto dall’accordo provinciale, costituisce senza dubbio un incremento del livello complessivo della retribuzione, assoggettabile a contribuzione a norma del D.L. n. 338 del 1989, art. 1 rientrando nel “minimale contributivo” previsto dall’ultima parte della norma di legge sopra trascritta, a nulla rilevando che di fatto il datore di lavoro non abbia mai corrisposto alcunchè a tale titolo, nè che il livello delle retribuzioni fosse superiore al minimo previsto dal contratto nazionale, poichè il valore del pasto si aggiunge, comunque, a tale livello.

13. Peraltro, è la stessa sentenza rescindente ad aver demandato al giudice di rinvio l’esame del contratto collettivo unitamente all’accordo integrativo provinciale, sicchè egli non poteva esimersi dal prendere in considerazione il contratto decentrato. Sono quindi destituite di fondamento le censure del ricorrente con le quali è stato affermato che occorreva aver riguardo esclusivamente alla contrattazione nazionale, ovvero che occorreva tener presente che la società aveva corrisposto ai propri dipendenti una retribuzione superiore a quella stabilita dalla contrattazione collettiva, versando i relativi contributi.

14. Ne consegue l’infondatezza anche delle censure con le quali la ricorrente ha lamentato violazione del principio di ripartizione dell’onere della prova, attesa l’irrilevanza, ai fini della presente controversia, della prova del versamento di contributi su retribuzione superiore ai minimi contrattuali.

15. Non sussistono, pertanto, le denunciate violazioni dell’art. 384 c.p.c., comma 1, e degli artt. 1362 e 2697 c.c. 16. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., del D.P.R. n. 797 del 1955, art. 29 e del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 30, comma 2, nonchè omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio; violazione della legge processuale. Si sostiene che il giudice di rinvio non si sia attenuto alla sentenza rescindente che gli aveva demandato il compito di determinare l’ammontare della base imponibile. Si osserva che proprio la disciplina previdenziale (D.P.R. n. 797 del 1955, art. 29, confermato dalla L. n. 359 del 1992, art. 6, comma 5) prevedeva l’assoggettabilità a contribuzione del servizio mensa, entro il valore convenzionale stabilito con decreto ministeriale. A tale normativa non avrebbe apportato alcuna sostanziale modifica la L. n. 389 del 1989, art. 1. Si sostiene, inoltre, che l’accordo provinciale, del 22.2.1978 e anche il successivo del 22.12.1978, non prevedono alcun criterio per adeguare, nel tempo, l’iniziale costo del pasto, fissato in L. 1.800, sicchè il giudice del rinvio non ha dato conto, adeguatamente motivando, del criterio in base al quale ha rivalutato il valore iniziale del pasto, nè della condanna al pagamento del 70 per cento del valore asseritamente reale del pasto, anzichè al pagamento della somma risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva, all’epoca vigente, sul 7 per cento del supposto valore reale del pasto.

17. Le censure sono infondate. La sentenza rescindente ha ben stabilito le fonti normative e pattizie per la determinazione del valore assoggettabile a contribuzione (nella specie, il contratto collettivo nazionale di settore e l’accordo decentrato del 22.2.1978 per la provincia di Udine) ed a tale indicazione il giudice di rinvio era tenuto ad attenersi e si e attenuto. E’ quindi ultroneo ed irrilevante il richiamo, suggerito dal ricorrente, ad altre fonti normative.

18. Inoltre, la sentenza rescindente ha demandato al giudice di rinvio, tra l’altro, il compito di “determinare l’ammontare della base contributiva” e la decisione, al riguardo, del giudice di rinvio appare adeguatamente motivata ed immune da vizi logici.

19. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 15,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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