Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5443 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5443 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso 17923-2017 proposto da:
BENSON AUGUSTINE, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO GIORGETTI;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope lcgis;

– controrícorrente –

Data pubblicazione: 07/03/2018

avverso la sentenza n. 9/2017 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 04/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE.

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza
della Corte d’appello di Ancona del 4 gennaio 2017, che ha dichiarato
inammissibile l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa
città, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo
della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale;
– che la corte d’appello ha ritenuto l’impugnazione inammissibile
perché proposta con atto di citazione, anziché con ricorso secondo il
disposto dell’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 come modificato dal
d.lgs. n. 142 del 2015, atto di citazione non seguito da iscrizione a
ruolo nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza;
– che il Ministero ha depositato il controricorso;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis
c.p.c.;
CONSIDERATO
– che il motivo verte sulla violazione dell’art. 19, comma 9, d.lgs. n.
150 del 2011 e 27 d.lgs. n. 142 del 2015, per avere la corte del merito
nella specie dichiarato inammissibile l’impugnazione;
– che esso è manifestamente fondato, avendo questa Corte già
affermato che l’indirizzo interpretativo, secondo cui l’appello nel
procedimento sommario di cognizione si propone con citazione (Cass.,
sez. un., n. 2907 del 2014), non è inciso dalle modifiche apportate al
citato art. 19 dall’art. 27 del d.lgs. n. 142 del 2015, giacché in tale
Ric. 2017 n. 17923 sez. M1 – ud. 06-02-2018
-2-

RILEVATO

norma l’improprio riferimento al termine “ricorso” è effettuato ai soli
fini della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna
espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione; consegue che
l’appello, proposto ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ. avverso la
decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al

con citazione, non con ricorso, e la tempestività del gravame va
ragguagliata al termine di notifica della citazione detta (da ultimo, Cass.
n. 28287 e n. 17420 del 2017; nonché molte altre successive);
– che la sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima corte
d’appello, in diversa composizione, per l’esame del merito;
– che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio
svoltosi in questa sede di legittimità;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di
Ancona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2018.
Il P sidgrite

(Francese
Il Funzionario Giudiziarie
Dott.ssa Rossana Riccafdi
7

io Genovese)

riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto

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