Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5443 del 03/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 03/03/2017, (ud. 02/12/2016, dep.03/03/2017),  n. 5443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3853/2014 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LUIGI PAOLO COMOGLIO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COLABETON SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione Dott. C.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI VIGNA MURATA 1, presso lo studio dell’avvocato CORRADO

CARRUBBA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DONATELLA PAGANI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.E., C.G., C.S., C.E.,

C.N., S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2015/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato CLAUDIO MACIOCI per delega non scritta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del 1^, 2^

ed ultimo motivo di ricorso, rigetto degli altri.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

– rilevato che le notifiche del ricorso ad F.E. ed a C.S. non sono andate a buon fine;

– rilevato altresì che non sono in atti gli avvisi di ricevimento dell’avvenuta notificazione del ricorso a C.G., a C.N. ed a S.G.;

– visto l’art. 331 c.p.c..

PQM

fissa – rinvia la causa a nuovo ruolo;

– fissa al ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, per rinnovare le suddette notifiche;

– manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

la Corte di Cassazione:

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA