Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5442 del 07/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5442 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 18518-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE,
TRIOLO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

LACITIGNOLA ANTONIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2916/2010 della CORTE D’APPELLO di
0C
2010;
BARI del 17.5.2010, depositata iigy

Data pubblicazione: 07/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2014 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Ester Sciplino (per delega avv.

Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 18518 sez. ML – ud. 18-02-2014
-2-

Ragioni della decisione

La tesi alla base del ricorso dell’INPS è conforme ad una lunga serie di decisioni di questa Corte
(‘ex plurimis’: Cass. sez. lav. n. 11558 del 2010, nonché n. 202 del 2011 e n. 11152 del 2011), le
quali affermano il seguente principio di diritto, che in questa occasione si ribadisce ai sensi dell’art.
360-bis, cpc: .
Si aggiunga, che il comma 18° dell’art. 18 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito con
modificazioni nella legge n. 111 del 2011, sancisce quanto segue: “L’articolo 4 del decreto
legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e (l’articolo 01), comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la
retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato
dalla contrattazione collettiva”.
Di conseguenza, il ricorso per cassazione deve essere accolto, con riferimento ai motivi che
pongono tali questioni, e la domanda deve essere rigettata, essendo possibile la decisione nel merito
in quanto non vi è necessità di ulteriori accertamenti.
Le spese dell’intero processo devono essere compensate, poiché solo con l’intervento legislativo del
2011 le oscillazioni giurisprudenziali derivanti dalla difficoltà d’interpretazione della normativa
sono state definitivamente superate.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda d’inclusione della quota TFR nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione nel
settore agricoltura. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

li pres

Il ricorso dell’INPS concerne il computo o meno della “quota di TFR” nel calcolo dell’indennità di
disoccupazione in agricoltura.

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