Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5442 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. II, 05/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELL’ARTE 85, presso lo studio dell’avvocato GRECO

FILOMENA, rappresentato e difeso dagli avvocati PIANESE FRANCESCO, DI

FOGGIA STEFANO;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, CIPE, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

CONSORZIO QUARTO POZZUOLI P.I. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso n. 4959/2005 proposto da:

CONSORZIO QUARTO POZZUOLI P.I. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, P.LE PORTA PIA 121, presso lo studio

dell’avvocato NAVARRA GIANCARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CIMADOMO BRUNO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3530/2003 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per rigetto ricorso principale;

accoglimento del ricorso incidentale per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 10.05.1991 P.F., premesso di essere proprietario in (OMISSIS) di un villino deduceva che una parte del terreno annesso a tale immobile era stata occupata dal Consorzio Quarto – Pozzuoli (quale concessionario del Commissario Straordinario di Governo), in occasione dei lavori eseguiti per la realizzazione della strada di collegamento tra l’Asse (OMISSIS); che, con atto di transazione del 16.12.1987 il predetto consorzio gli aveva corrisposto una determinata somma a titolo di svalutazione dell’immobile conseguente all’esecuzione dei menzionati lavori e per indennita’ di espropriazione, riconoscendogli altresi’ il diritto di passaggio con la contestuale garanzia della realizzazione di “un comodo accesso” al suo fabbricato ed alla residua proprieta’; che a seguito di copiose piogge nel mese di febbraio del 1991 era fuoriuscito liquame dalle fogne che aveva invaso il terreno di sua prosperita’ cagionandogli danni; tutto cio’ premesso citava avanti il Tribunale di Napoli il nominato Consorzio, nonche’ la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del funzionario CIPE, per sentirli dichiarare responsabili dei predetti danni e condannare al relativo risarcimento da quantificare in corso di causa.

Si costituiva il Consorzio, eccependo: la carenza di legittimazione passiva non essendo stato l’autore materiale dei danni e comunque l’infondatezza della domanda, cio’ anche in relazione alla richiesta relativa alla costituzione della servitu’ di passaggio, essendo stata questa rimessa al momento dell’emanazione del decreto d’esproprio. Si costituiva anche la P.C.M. contestando la propria legittimazione passiva. Disposta ed espletata la CTU, il tribunale adito, con sentenza del 18.10.2001 accoglieva la domanda attrice, condannando il consorzio, in via solidale o alternativa con la PCM con diritto di eventuale rivalsa, al pagamento in favore dell’attore della somma complessiva di L. 145.000.000 a titolo di risarcimento danni, anche con riferimento alle opere non eseguite per la sistemazione dell’accesso alla proprieta’ dell’attore; condannava inoltre il solo consorzio all’esecuzione delle opere necessarie ad eliminare le cause che avevano provocato i danni in questione.

Per la totale riforma di tale decisione proponeva appello il Consorzio Quarto – Pozzuoli ; si costituiva il P. opponendosi all’accoglimento del gravame, nonche’ la P.C.M. che a sua volta proponeva appello incidentale dolendosi della propria condanna in via solidale o alternativa con il consorzio.

L’adita Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 3530/2003 depos.

in data 10.12.2003, accoglieva per quanto di ragione l’appello principale e quello incidentale, condannando il consorzio ad eseguire opere d’incanalamento delle acque meteoriche ed opere di sistemazione del terreno nonche’ al risarcimento dei danni liquidati in minor misura rispetto a quanto previsto nella sentenza impugnata (Euro 16.924,94); regolando variamente le spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio. Contro la predetta decisione propone ricorso per Cassazione il P., sulla base di due mezzi;

resistono con controricorso la P.C.M. funzionano CIPE ed il Consorzio Quarto – Pozzuoli; quest’ultimo ha proposto ricorso incidentale fondato su due censure, illustrate da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi.

Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente denunzia la violazione ed errata applicazione dell’art. 1183 c.c. nonche’ l’omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controverta. L’esponente censura la tesi della Corte d’App. secondo cui – a proposito della creazione del comodo accesso al proprio fondo da realizzarsi a cura del Consorzio secondo quanto previsto nell’atto di transazione del (OMISSIS) – non era configurabile alcun adempimento a carico del consorzio stesso in quanto non era ancora intervenuto il formale decreto di esproprio; in realta’ tale assunto, ad avviso del ricorrente, deve ritenersi illegittimo perche’ in contrasto con l’art. 1183 c.c.; nella fattispecie invero il temine di adempimento deve ritenersi maturato in quanto era di fatto venuta meno l’originaria esigibilita’ della prestazione, atteso che il decreto di esproprio di fatto non era stato piu’ emesso.

La doglianza e’ infondata.

Occorre rilevare preliminarmente che la censura non e’ autosufficiente in quanto il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere integralmente il contenuto dell’atto di transazione del 16.12.1987 da cui scaturisce l’obbligazione a carico del Consorzio. Inoltre l’esponente ha omesso di contestare l’assunto della Corte territoriale che ha sostenuto la perdurante vigenza dell’occupazione legittima del terreno in questione, per cui non era ancora configurabile l’inadempimento, “non essendo tuttora legittimamente intervenuto il decreto di esproprio in forza dei provvedimenti di proroga dell’occupazione d’urgenza disposti con decreti-legge successivamente convertiti”. Va infine sottolineato la novita’ della censura che non risulta – come rilevato dal controricorrente – in precedenza sollevata.

Con il 2 motivo del ricorso, l’esponente denunzia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.

Le anomalie della motivazione sarebbero particolarmente evidenti in relazione alle problematiche relative all’accertamento delle cause degli allagamenti del proprio fondo e al criterio di liquidazione dei danni subiti. Contesta l’assunto della Corte d’Appello che aveva escluso – non aderendo alle conclusione cui era giunto il CTU – che la condotta fognaria (deviata e ridotta di portata dal Consorzio) fosse la causa principale degli allagamenti e che, in difformita’ da quanto previsto dal primo giudice, ai fini della liquidazione dei danni, aveva ridotto la responsabilita’ del Consorzio del 50%, mentre, secondo il ricorrente, tale ente era l’unico autore degli eventi subiti; invero il ragionamento del giudice si fonda solo su elementi presuntivi e su un ragionamento meramente induttivo.

La doglianza non ha pregio.

Intanto la predetta censura introduce questioni di merito non sindacabili in sede di legittimita’ quali quelle relativa alla valutazione del materiale probatorio acquisito. E’ opportuno ricordare a questo riguardo che – come ha piu’ volte ribadito questa Corte – “…il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita’ ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo’ invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perche’ la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. Sez. U. n. 5802 del 11/06/1998).

Cio’ posto, occorre rilevare che, nella fattispecie la Corte napoletana ha ampiamente motivato, in modo conforme a logica, le ragioni delle sue scelte, talora non in sintonia con le affermazioni dei CTU, per quanto riguarda, in specie, le cause degli allagamenti;

ha infatti escluso che vi« fosse stata un’effettiva riduzione della portata della condotta fognaria, sottolineando che l’originario impianto era destinato alla raccolta sia delle acque bianche che delle acque nere, mentre, nella nuova condotta, erano convogliate solo tali ultimi reflui, in quanto le acque bianche erano deviate, tramite un partitore, in due condotte laterali di nuova realizzazione. La Corte di merito ha pure evidenziando le altre concause dei fenomeni in esame, quali la mancanza di manutenzione (imputabile ad altri enti, diversi dal Consorzio, a cio’ preposti ), ovvero a sovraccarichi per innesti abusivi connessi con il caotico sviluppo urbanistico della zona, giustificando in tal modo l’attenuata responsabilita’ del Consorzio.

Passando all’esame dei 1 motivo del ricorso incidentale, con esso il Consorzio, denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043, 2697 e 1226 c.c. nonche’ l’omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Si sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dal P. pur in mancanza di qualsiasi prova in ordine all’esistenza ed all’ammontare dei danni da lui lamentati. Osserva che l’attore in realta’ non aveva provato i danni che assume di aver subito, come del resto ritenuto dalla stessa Corte di merito che pero’, coerentemente, avrebbe dovuto limitarsi a rigettare la relativa domanda ; invece, contraddicendosi in modo palese, aveva finito per liquidare, con valutazione equitativa, tali asseriti danni, ne’ specificati e neppure dimostrati, in violazione degli artt. 2697 e 1226 c.c..

La doglianza e’ fondata.

Appare infatti evidente – sotto il profilo del denunciato vizio motivazionale – la contraddittorieta’ del ragionamento seguito dal giudice di merito; questi in premessa aveva ammesso che il P. non aveva provato i danni “che assume(va) di aver subito, essendosi limitato a produrre le denunce presentate ai CC. a seguito dell’evento in questione”; aggiungendo poi che neppure il CTU aveva “… provveduto a riscontrarli in sede di sopralluogo per sua stessa ammissione “. Contraddicendo tali premesse, lo stesso giudice ha pero’ ritenuto – senza spiegarne i motivi – che ci fosse certezza sull’esistenza dell’evento e sulle sue conseguenze dannose, cosi’ da poter procedere ad una valutazione in via equitativa. ( …” la mancanza di specifica prova, se influisce sulla determinazione dell’evento danno, non e’ idonea ad escluderlo del tutto, una volta che vi e’ certezza sulle conseguenze dannose, che ben possono, in tal caso determinarsi in via equitativa”).

Sussiste peraltro la denunciata violazione di legge atteso che – secondo la giurisprudenza di questa Corte – ” il potere discrezionale che l’art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito e’ rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non gia’ per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilita’ del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. n. 9244 del 18/04/2007; Cass. 10850 del 10.7.2003; Cass. n. 22061 del 02/09/2008). Nella fattispecie la decisione in esame appare certamente immotivata circa la ricorrenza di uno dei presupposti previsti dall’art. 1126 c.c. con riguardo all’obiettiva impossibilita’ o estrema difficolta’ di quantificare esattamente i danni lamentati dall’attore, utilizzando i normali mezzi di prova ( documentale, testimoniale, tramite ctu ecc), che, nella fattispecie l’interessato avrebbe potuto proporre.

Passando all’esame del 2 motivo del ricorso incidentale, con esso il Consorzio denunzia la nullita’ della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo circa la misura delle compensazione delle spese processuali del doppio grado; nonche’ l’omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Invero nella parte motiva della sentenza la Corte territoriale ha affermato che “le spese del doppio grado, tenuto conto dell’esisto del giudizio, vanno dichiarate compensate per la meta’ tra il Consorzio ed il P.”, mentre, nel dispositivo, al punto d), ha dichiarato “compensate per un terzo tra il consorzio ed il P., le spese del doppio grado ponendo a carico del consorzio i restanti due terzi”.

Anche tale doglianza e’ fondata essendo evidente il denunciato contrasto tra motivazione e dispositivo (capo d) in ordine alla misura della compensazione delle spese processuali tra il Consorzio ed il P..

Conclusivamente dev’essere rigettato il ricorso principale; accolto quello incidentale, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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