Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5441 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24653-2017 proposto da:

F.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 9,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE PONTECORVO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CANNIZZARO;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA nella sua qualità di procuratore di CASTELLO

FINANCE SRL, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LIMA 41, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO AMERIGO CIRRI SEPE QUARTA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANGELO PERINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8333/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 31/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

F.A.M. propose innanzi al Tribunale di Piacenza opposizione al decreto con cui le era stato ingiunto di pagare, in favore di Intesa Gestione Crediti, la somma di Euro 217.000.000 quale garante (sulla base di due fideiussioni) della società Live Image s.a.s. di Aloisi Fulvio & C.

Sostenne, in particolare, di non avere mai sottoscritto le dette fideiussioni.

Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale adito, disposta CTU grafologica, rigettò l’opposizione.

Con sentenza 20 febbraio 2014 la Corte d’appello di Bologna rigettò il gravame della F.; in particolare la Corte territoriale osservò: che i rilievi critici sollevati dall’appellante erano stati in modo convincente confutati dalla CTU; che il contenuto della missiva, apparentemente proveniente da A.F., nella quale questi affermava di avere sottoscritto in modo apocrifo i moduli di fideiussione in questione, era contraddittorio e scarsamente attendibile sia perchè la prima fideiussione non era stata disconosciuta dall’appellante sia perchè non erano state precisate le circostanze del conseguimento dei moduli; che l’ A., socio accomandatario della società debitrice principale, poi dichiarato fallito in proprio in estensione del fallimento della società ed attinto dal decreto ingiuntivo, era incapace a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c. e, non essendo parte del giudizio, non poteva neanche essere chiamato a rendere interrogatorio.

Con sentenza 8333/2017 del 25-1/31-3-2017, questa S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da F.A.M.; in particolare la Corte di legittimità ha evidenziato che il rinnovo dell’indagine tecnica rientrava tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non era necessaria neppure un’espressa pronunzia sul punto, e che la valutazione di attendibilità della testimonianza dell’incapace non veniva in rilievo nel caso (quale quello di specie) di testimonianza ritenuta inammissibile per incapacità.

F.A.M. ricorre per cassazione ex art. 391 bis e ter c.p.c., e art. 395 c.p.c., n. 3, sostenendo che in base a perizia calligrafica del prof. B.A. (eseguita il 31-8-2017 ed asseverata il 1-9-2017, ricevuta per posta il 15-9-2017), cui l’ A. si era sottoposto volontariamente (v. lettera accompagnatoria dello stesso A.), era risultato che le firme apposte a nome ” F.A.” sulla fideiussione in questione erano state apposte dallo stesso A.; al riguardo evidenzia che non era stato possibile produrre in precedenza siffatta perizia, in quanto di recente formazione e del tutto indipendente dalla propria volontà.

Resiste con controricorso l’Italfondiario Spray.

F.A.M. ha presentato ulteriore memoria.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo in quanto proposto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3, che tuttavia può essere evocato, come espressamente previsto dall’art. 391 ter c.p.c., solo nei casi di decisione nel merito, e non invece quando (come nella specie) la Corte di Cassazione ha pronunciato solo sull’inammissibilità; in tale ipotesi, invero, è consentito, come previsto dall’art. 391 bis c.p.c., proporre revocazione avverso le sentenze della S.C., ma solo per evidenziare un errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c..

In ogni modo, il ricorso è comunque ulteriormente inammissibile.

Per consolidata giurisprudenza di questa S.C., invero, “il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, per i soli motivi tassativamente indicati nell’art. 395 c.p.c., comporta l’inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude di conseguenza anche la deduzione di vizi e di nullità afferenti alle pregresse fasi processuali che restano deducibili con le ordinarie impugnazioni, se e nei modi in cui possano essere ancora proposte. In particolare, il presupposto della domanda di revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., comma 3, è che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, preesista alla sentenza impugnata” (Cass. S.U. 14602/2007; conf. 9865/2014 e 3362/2015, secondo cui “l’ipotesi di revocazione di cui al n. 3) dell’art. 395 c.p.c. presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, atteso l’uso dell’espressione “sono stati trovati” contenuta nel citato n. 3), alla quale fa riscontro il termine “recupero” adottato nei successivi artt. 396 e 398 c.p.c., mentre è irrilevante che il documento faccia riferimento a fatti antecedenti alla sentenza stessa e sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione; ne consegue che detta ipotesi di revocazione non può essere utilmente invocata facendo riferimento a un documento formato dopo la decisione”).

Nella specie è pacifico che la menzionata perizia calligrafica eseguita dal prof. B.A. (così come la lettera accompagnatoria dell’ A.) sia stata formata dopo la decisione di questa S.C, sicchè, come detto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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