Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5441 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 08/03/2011), n.5441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 174/2007 proposto da:

B.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati DE TINA Flaviano e DE MONTE DONATA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

COMETA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 153/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 05/12/2005 R.G.N. 206/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.P. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Trieste, pubblicata il 6 dicembre 2005, che, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato la sua domanda nei confronti di Cometa srl.

Il B. era dipendente della convenuta e venne licenziato perchè gli fu addebitata “la collaborazione prestata ad una diretta concorrente, la violazione del fondamentale obbligo di non concorrenza e la diffusione al di fuori dell’azienda, di informazioni inerenti attività della stessa coperte da segretezza”.

Impugnò il licenziamento. Tribunale accolse la domanda, dichiarando illegittimo il licenziamento.

La Corte d’Appello, invece, espletata una consulenza tecnica grafologica, l’ha respinta.

La collaborazione con altra impresa concorrente viene così ricostruita in sentenza: la cliente Colmano si rivolse alla Cometa commissionando il progetto per l’arredamento della sua pasticceria.

Il compito venne affidato al ricorrente, che si avvaleva di tre collaboratori, C., Br. e dell’arch. Ba.. Il progetto venne sottoposto alla cliente che mise a disposizione un progetto sostanzialmente identico, fornito dalla concorrente Abacus System srl, tramite il sig. Co., ex dipendente della Cometa ed amico del B.. La cliente confermò l’ordine alla Cometa e il progetto esecutivo fu effettuato dalla Br..

La Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento in quanto ha ritenuto provata la violazione dell’art. 2105 cod. civ. in base ai seguenti elementi: pacifico che il B. partecipò alla stesura del progetto Cometa per la Colmano. Pacifico che la Colmano si rivolse alla Abacus ottenendone un progetto molto simile, trattando con il Co.. Dalla ctu è risultato provato che le scritte che corredano i due progetti sono della stessa mano.

La Corte quindi applica il sillogismo: le scritte del progetto Cometa sono pacificamente del B.; quindi anche le scritte, della stessa mano, contenute nel progetto Abacus sono del B.. Ne deriva che il B., dipendente di Cometa ha collaborato con l’impresa concorrente Abacus.

A conferma la Corte ritiene rilevanti alcuni altri elementi: la testimonianza del P., che afferma di aver disegnato il progetto Abacus, ma non riconosce alcune scritte e non sa indicare chi le ha apposte. Il fatto che i due progetti sono somiglianti.

le minacce ricevute dalla cliente Colmano ad opera del Co..

Il ricorso è articolato in sette motivi.

Cometa non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo si denunzia violazione delle norme del codice civile perchè i tre disegni su cui è stata eseguita la ctu sono delle copie. Due in copia eliografra, il terzo in fotostatica.

Con il secondo, si denunzia ancora violazione di legge perchè il B. negando di aver redatto non solo il progetto Abacus, ma anche il progetto Cometa, ha disconosciuto le scritture private, e pertanto la controparte avrebbe dovuto produrre l’originale.

Con il terzo motivo si sostiene che la Corte avrebbe violato l’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., fondando il suo ragionamento probatorio sul fatto che le scritte contenute nel progetto Cometa siano del B., mentre dagli atti e persino dalla memoria della Cometa emerge che al progetto hanno collaborato anche altri soggetti ( C. e Br..

Ciò avrebbe richiesto l’effettuazione di scritture certe del B. in comparazione, cosa che è stata richiesta dal B. e dalla stessa Cometa, senza esito.

Con il quarto motivo si denunzia un vizio di motivazione contraddittoria, in quanto la relazione del ctu al punto 5, pag. 23 affermerebbe che i progetti Colmano e Abacus recano scritte vergate da persone diverse, mentre nella lettera di chiarimenti del 5 ottobre 2005 ha precisato che recano scritte in stampatello maiuscolo redatte dalla stessa mano.

Con il quinto motivo si denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione in ordine alla valutazione della testimonianza del Co..

Con il sesto motivo violazione dell’art. 2105 e 2119, oltre che dell’art. 2697 c.c. e art. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione perchè la Corte avrebbe esaminato solo il dato oggettivo e materiale senza valutare il profilo psicologico (dolo o colpa).

Con il settimo si denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 112, 115, 116, 420, 429 e 437, nonchè vizio di motivazione con riferimento alla parte della sentenza che afferma: “in ultimo occorre aggiungere che solo nell’udienza di discussione in appello la difesa del B. ha messo in dubbio la corrispondenza agli originali dei progetti acquisiti in atti e sottoposti alla valutazione del ctu e ha insinuato il dubbio di una possibile manipolazione delle scritte contenute nel progetto Abacus” concludendo che si tratta di eccezioni nuove e quindi non ammissibili. Si afferma che il disconoscimento della copia presuppone la conoscenza dell’originale che la parte potrebbe non aver al momento della produzione, non è quindi corretto imporre di contestare la conformità. Si afferma inoltre che la contestazione di non aver redatto gli originali fatta dal ricorrente ha un valore unitario e globale contenendo in sè anche la contestazione della conformità della copia all’originale.

E’ fondata e cruciale la censura contenuta nel terzo motivo. In effetti, vi è una contraddizione nell’iter argomentativo della sentenza.

Il dato di fondo emerso dalla consulenza è che i documenti 2 e 3, rispettivamente di Abacus Sistem e di Cometa srl recano scritte, in stampatello minuscolo, redatte dalla stessa mano. Partendo da questo dato la Corte ha ritenuto che, poichè le scritte del progetto Cometa sono del B., conseguentemente anche le scritte del progetto Abacus sono del B.. Questo passaggio decisivo della sentenza è in contraddizione con quanto affermato a pag. 4-5 della pronunzia, laddove invece si afferma che il progetto Cometa fu affidato al B. “con altre tre persone”.

Se il B. non fu l’esclusivo redattore del progetto non si può affermare che le scritte sono sicuramente sue e non di una delle altre persone che hanno partecipato alla redazione del progetto.

In mancanza di altri elementi da cui desumere con certezza che le scritte contenute nel progetto Cometa siano del B., la Corte avrebbe dovuto disporre che venissero redatte scritture di comparazione, cosa che non è stata disposta, nonostante l’espressa istanza in tal senso.

La sentenza, pertanto, deve essere annullata con riferimento a questo motivo di impugnazione, con rinvio ad altro giudice di merito, che dovrà decidere la causa svolgendo gli accertamenti necessari per accertare il fatto sul quale la motivazione presenta la contraddizione su indicata.

Gli altri motivi sono inammissibili perchè attengono al merito della decisione (quarto, quinto, sesto) o rimangono assorbiti (primo, secondo, settimo).

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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