Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5441 del 03/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 14/02/2017, dep.03/03/2017),  n. 5441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21132/2012 R.G. proposto da:

ICCA Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Oreste CANTILLO e

dall’Avv. Guglielmo CANTILLO, presso di loro elettivamente

domiciliata, in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 58/50/12, depositata il 14 febbraio 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2017

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito l’Avv. Cantillo Giacomo che si riporta al ricorso e alla

memoria ex art. 378 c.p.c.;

udito l’Avv. Giancarlo Caselli che si riporta al controricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di verifica fiscale nei confronti della ICCA Spa, esercente attività di produzione e vendita di prodotti caseari, l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per l’anno 2005, ai fini IVA, IRAP e IRES, per un maggior reddito d’impresa per Euro 767.584,00, recuperando a tassazione l’indebita deduzione di costi carenti dei requisiti di competenza, di sconti a clienti e sopravvenienze passive non documentate.

La CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello del contribuente avverso la decisione della CTP di Napoli, che aveva affermato la validità e fondatezza dell’accertamento.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la ICCA Spa con cinque motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Il collegio delibera l’utilizzazione di motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo il contribuente denuncia, ai sensi dell’art.

360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la CTR omesso di esaminare il motivo di appello inteso a contestare l’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), per carenza dei relativi presupposti.

Rileva, in particolare, che l’unico elemento preso a sostegno è costituito da uno studio dell’Università di Salerno sulle percentuali di resa del latte vaccino.

3.1. Il motivo è fondato.

La CTR non ha esaminato tale doglianza – testualmente riprodotta in osservanza del principio di autosufficienza – ossia se vi fossero (e quali) presunzioni gravi precise e concordanti idonee a giustificare l’accertamento induttivo, ma si è limitata a valutare i criteri per la ricostruzione induttiva del reddito d’impresa, che costituiscono un posterius logico e fattuale poichè attengono alla fase in cui, già comprovata dall’Ufficio finanziario la possibilità di procedere induttivamente, è legittima la determinazione, con metodologie indirette, dei maggiori ricavi.

4. Con il secondo motivo denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per non aver la CTR considerato la documentazione comprovante la quantità ed i tipi di latte venduto. 4.1. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., e, in subordine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con riguardo ai criteri di determinazione della resa media ponderata del latte vaccino e di bufala.

4.2. I motivi secondo e terzo restano assorbiti, per le ragioni sopra evidenziate, dall’accoglimento del primo.

5. Con il quarto motivo denuncia, avuto riguardo al recupero a tassazione della somma di Euro 91.586,54 detratta dalla società perchè relativa a note di credito emesse a favore di un cliente per sconti maturati nell’anno, omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) e, in subordine, violazione delle norme sulla forma e sulla prova delle convenzioni (art. 1350 e 2702 ss c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

5.1. Il motivo, articolato in più profili, è in parte infondato, in parte inammissibile.

E’ infondata, in primis, l’asserita omessa pronuncia, avendo la CTR affermato l’infondatezza della pretesa per assenza di prove. E’ altrettanto infondata l’asserita violazione delle norme sulle prove, incombendo sul creditore l’onere di dimostrare le proprie allegazioni senza che assuma rilievo che rispetto alle convenzioni di vendita non vi sia un obbligo di forma scritta.

E’ infine inammissibile l’ultimo profilo che si incentra su profili di fatto in funzione di una interpretazione contrapposta a quella fornita dal giudice di merito in vista di una nuova autonoma inammissibile valutazione dei fatti da parte della Corte.

6. Con il quinto motivo denuncia omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio relativamente agli oneri per provvigioni corrisposte agli agenti di vendita (Euro 20.494,68), sopravvenienze passive (Euro 20.996,41), prestazioni di consulenze commercio estero (Euro 2.219,30) imputate dalla società nel 2005 ancorchè maturate nel 2004, trattandosi di importi non ancora certi nell’an e nel quantum.

Il motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente nè indicato, nè riprodotto la documentazione asseritamente posta a sostegno delle sue pretese.

7. La sentenza, pertanto, in relazione al motivo accolto, va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Campania, che si atterrà ai principi sopra enunciati.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo e il terzo; rigetta il quarto motivo e dichiara inammissibile il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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