Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 544 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/01/2011, (ud. 07/07/2010, dep. 12/01/2011), n.544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33135-2006 proposto da:

SANPAOLO IMI S.P.A. – quale incorporante il BANCO DI NAPOLI S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio

dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A., R.M., R.R., R.

P., eredi di R.V., S.F., V.

G., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195,

presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato FERRARO GIUSEPPE, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3784/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 24/11/2005 R.G.N. 46090/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito l’Avvocato FEDERICA PATERNO’ per delega RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO;

udito l’Avvocato FERRARO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Come si legge nella motivazione della sentenza impugnata, in una precedente controversia gli attuali intimati, ex-dipendenti del Banco di Napoli avevano ottenuto con sentenza n. 7984 del 16 luglio 1984 della Pretura del Lavoro, passata in giudicato, il diritto al godimento del trattamento di pensione previsto dall’art. 108 del Regolamento per il Personale dell’istituto, con condanna di questo ultimo al pagamento delle differenze rispetto al trattamento attribuito invece loro, oltre che agli accessori. Successivamente, nell’attuale giudizio gli interessati, signori R.V., S.F. e V.G. avevano chiesto, ed ottenuto, un decreto ingiuntivo, notificato il 19 aprile 1996, che ingiungeva al Banco stesso le differenze tra il trattamento spettante loro ai sensi dell’art. 108 del regolamento e quello attribuito loro anche con riferimento alla percentuale di incremento della una tantum forfetizzata per la copertura di un periodo di vacatio contrattuale.

2. Il decreto veniva opposto dal Banco, ma l’opposizione veniva rigettata dal giudice di primo grado e questa decisione veniva confermata, in appello dal Tribunale di Napoli, che, con sentenza n. 3784 del 24 novembre 2005, rigettava l’impugnazione dell’Istituto.

La sentenza di appello riteneva che il decreto ingiuntivo opposto fosse stato emesso in esecuzione della precedente sentenza n. 7894 del 1984, passata in giudicato, che aveva affermato, sull’an, il diritto degli interessati di usufruire del sistema pensionistico previsto dall’art. 108 del regolamento; ne derivava anche il loro diritto all’agganciamento del trattamento pensionistico a quello dei pari grado in servizio anche per il periodo di vacatio contrattuale dal luglio al novembre 1995.

Respingeva, inoltre, l’eccezione, proposta del Banco, di litispendenza con un altro giudizio intentato dai medesimi interessati al fine di far dichiarare, ma sulla base di norme sopravvenute, il proprio diritto al pagamento della perequazione, per il periodo gennaio/maggio 1996, del trattamento pensionistico vigente anteriormente all’entrata in vigore della normativa del 1992, ottenendo tale dichiarazione con una sentenza del 1994, che però era stato oggetto a sua volta di impugnazione in appello da parte del Banco.

3. Avverso la sentenza di appello, depositata in cancelleria il 24 novembre 2005, e, per quanto risulta, non notificata, la società Sanpaolo IMI s.p.a., nella sua qualità di incorporante il Banco di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi di impugnazione (il primo, per la verità, articolato a sua volta in tre punti distinti), notificato, in termine, il 23 novembre 2006.

Gli intimati signori S.F. e V.G., nonchè gli eredi dell’altro intimato signor R.V., hanno resistito con controricorso notificato, in termine, il 20 dicembre 2006.

Entrambe le parti, infine, hanno depositato memorie integrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo punto del primo motivo di impugnazione (sub 1A) la ricorrente denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo del giudizio e la conseguente violazione e falsa applicazione di una serie di norme di legge, e specificatamente dell’art. 101 Cost., comma 2, dell’art. 2909 c.c., della L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 55, della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 9, comma 2, e dell’art. 11.

I giudici non avevano tenuto conto della norma di interpretazione autentica, con effetti retroattivi, della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, norma che si applicava anche agli ex dipendenti che usufruissero di regimi aziendali integrativi, quale appunto quello previsto in favore degli ex dipendenti del Banco di Napoli, compresi quelli pensionati da prima del 1990.

Nè il giudicato poteva operare su situazioni nuove non deducibili nel momento in cui lo stesso si era formato. La ricorrente denunzia, inoltre, l’omessa indicazione della sentenza passata in giudicato;

non erano stati indicati gli estremi della pronunzia, tra le tante citate, impedendone così la verifica, con violazione dei diritti di difesa della parte ricorrente.

2. Nel secondo motivo punto del medesimo motivo di impugnazione (sub 1B) TIMI Sanpaolo deduce l’inesistenza del giudicato (con riferimento alla sentenza n. 7894 del 16 luglio 1984) e l’omessa ed insufficiente motivazione relativamente ad alcune norme di diritto, l’art. 2909 c.c., l’art. 324 c.p.c., e gli artt. 112, 1115 e 116 c.p.c..

La sentenza n. 7894 del 16 luglio 1984 del Pretore di Napoli si era limitata ad accertare la nullità della Delib. Consiglio Amministrazione Banco Napoli 28 dicembre 1978, che aveva abrogato l’art. 108 del Regolamento del personale, ma questo non aveva nulla a che fare con la questione se invece lo stesso art. 108 fosse stato, o meno, sospeso e poi abrogato dalle leggi successive intervenute in materia a partire da quella L. n. 421 del 1992, e se i pensionati interessati abbiano, o meno, diritto agli aumenti pensionistici previsti dallo stesso art. 108 successivamente al primo gennaio 1994.

La sentenza impugnata non aveva spiegato perchè le leggi sopravvenute rispetto all’accertamento giudiziale del 1984 non avessero potuto incidere su di un rapporto di durata quale quello pensionistico dedotto in giudizio.

3. Nel successivo terzo punto del primo motivo di impugnazione (sub 1C) l’istituto bancario deduce l’inesistenza del giudicato (con riferimento alla sentenza 31 ottobre – 7 novembre 1994), e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e conseguente violazione di norme di diritto (artt. 2909 e 2697 c.c., art. 324 c.p.c., ed artt. 112, 115 e 116 c.p.c.).

Per l’ipotesi che si fosse ritenuto che il giudicato si fosse formato su di una pronunzia successiva, quella in data 31 ottobre – 7 novembre 1994 del Pretore di Napoli (ipotesi questa, peraltro, che il ricorrente chiariva di formulare per mero scrupolo, e dunque di non condividere), vi sarebbe stato comunque un vizio di omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, in quanto non sarebbe stata specificata nè la coincidenza del petitum con quello dell’attuale causa, nè la coincidenza delle parti dei due giudizi, e neppure la formazione del giudicato (che peraltro non si era ancora formato al momento della sentenza qui impugnata).

4. Nel secondo motivo di impugnazione il ricorrente denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, nonchè fa violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. La violazione di questa ultima norma derivava dal fatto che la sentenza del 1984, su cui si era basato il decreto ingiuntivo, pur stabilendo il diritto degli interessati ad usufruire del regime di perequazione previsto dall’art. 108 del regolamento aziendale, nulla aveva detto sulla computabilità ai fini pensionistici di singoli specifici emolumenti venuti a maturazione, per il personale in servizio, in un’epoca successiva, compresa l’indennità per la vacatio contrattuale.

Nel primo grado di questo giudizio questo ulteriore accertamento non era stato richiesto dagli interessati. Il ricorrente sostiene anche che il sistema originariamente previsto dal regolamento per il personale non prevedeva che nella base di calcolo della perequazione pensionistica venissero incluse automaticamente tutte le possibili voci retributive, ma soltanto quelle appositamente indicate da uno specifico allegato al regolamento, e che anzi l’accordo di rinnovo contrattuale del 1995 prevedeva espressamente che l’indennità una tantum in esso prevista non venisse computata ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza aziendali.

5. Il ricorso non è fondato, e non può trovare accoglimento. La sentenza qui impugnata precisa, a pag. 4, che “la sentenza posta a base della procedura monitoria, la n. 7894/84” aveva dichiarato il diritto degli interessati “al godimento delle pensioni come delineato dall’art. 108 del reg. pers. Banco di Napoli”.

Spiega anche che l’azione svolta in questo giudizio scaturiva appunto dal diritto riconosciuto agli interessati da quella stessa sentenza, passata in giudicato, e che, anche se erano state proposte due distinte azioni dai pensionati dell’Istituto di credito, la seconda, diretta ad ottenere il medesimo accertamento sulla base di norme sopravvenute, rimaneva irrilevante.

Il punto decisivo della sentenza è costituito, dunque, dall’esistenza del giudicato derivante dalla sentenza del 1984.

6. Il ricorrente contesta, per la verità, l’esistenza di questo giudicato.

Le sue contestazioni però non appaiono convincenti, e non valgono a superare il carattere decisivo del giudicato stesso.

E’ errata l’argomentazione, sviluppata alle pagg. 9 e 10, e di nuovo a pag. 20, del ricorso, secondo cui quel giudicato non sarebbe stato più efficace perchè nel frattempo si era modificata la situazione.

Il ragionamento sarebbe corretto se si fossero modificate le circostanze di fatto oggetto della controversia, se non sussistesse più quel certo quadro di fatto su cui era intervenuto il giudicato.

Nel caso di specie, però, non è così.

Le circostanze di fatto nella loro materialità sono rimaste le stesse, e non vengono contestate.

Il ricorrente fa riferimento piuttosto al mutamento del quadro giuridico di riferimento, e più specificamente, della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3, comma 1, lett. p), e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 9, comma 2, e soprattutto, della norma interpretativa introdotta con la L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 55.

L’argomentazione, però, non può essere condivisa, per la considerazione assorbente che una successiva modifica legislativa (o una serie di successive modifiche legislative) non può incidere sull’efficacia di un giudicato che abbia deciso in maniera definitiva una questione concreta.

7. Nè sussistono dubbi sulla sentenza precedente passata in giudicato, cui la pronunzia qui impugnata del Tribunale di Napoli ha fatto riferimento: come espressamente chiarito si tratta della sentenza n. 7894/84 della Pretura di Napoli.

Dei resto, lo stesso ricorrente, pur prospettando dei dubbi, la individua esattamente come tale a pag. 18 del ricorso.

8. In ogni caso, il ricorrente – pur affermando genericamente, a pag.

18 del ricorso, che quella sentenza si era limitata ad accertare la nullità della Delibera del Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli che aveva abrogato l’art. 108 del Regolamento per il Personale – non contesta specificamente il contenuto del giudicato, nè riporta il testo della pronunzia stessa in modo da permettere a questa Corte di verificare se effettivamente quel giudicato avesse un contenuto diverso da quello individuato dal giudice d’appello.

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, “posto che il giudicato va assimilato agli “elementi normativi”, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito”. (Cass. civ., S.U., 28 novembre 2007, n. 24664;

nello stesso senso, più recentemente, 5 febbraio 2008, n. 2732; 5 ottobre 2009, n. 21200; 30 aprile 2010 n. 10537) Se dunque il giudice di legittimità può verificare direttamente la sussistenza ed il contenuto di un giudicato esterno, è necessario però che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari per effettuare questo controllo; nel caso specifico, invece, non li riporta.

9. Tutte le altre considerazioni svolte in ricorso, sul merito, ed in particolare sull’interpretazione della normativa del 1990 e del 1992 e della successiva norma interpretativa del 2004, rimangono assorbite dall’esistenza del giudicato.

10. Il ricorso perciò deve essere rigettato siccome infondato.

Tenuto conto della complessità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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