Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 544 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 22/09/2016, dep.11/01/2017),  n. 544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16682-2015 proposto da:

M.M.I., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

PELLICANO’, che la rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi n. 12

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 642/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Antonino Pellicanò difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro, con decreto depositato il 31 gennaio 2015, ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da M.M.I. nei confronti del Ministero della giustizia, per la durata non ragionevole del giudizio previdenziale, introdotto in data 11 aprile 1997 e definito in data 14 dicembre 2011;

che la Corte d’appello ha accertato in sette anni la durata eccedente, riconoscendo a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale l’importo di Euro 2.100,00 oltre interessi, tenuto conto dell’esiguità della posta in gioco (adeguamento dell’indennità di disoccupazione agricola) e delle ridotte probabilità di accoglimento della pretesa, ed ha compensato per la metà le spese del giudizio;

che M.M.I. ricorre per la cassazione del decreto sulla base di quattro motivi;

che il Ministero della giustizia non ha svolto difese ed ha depositato atto per l’eventuale partecipazione all’udienza;

che la ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con i primi due motivi si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, par. 1, artt. 13 e 41 CEDU, 1226 e 2056 cod. civ., nonchè vizio di motivazione e si contesta l’irrisorietà dell’indennizzo liquidato, e l’assenza di giustificazione dello scostamento significativo dal parametro tendenziale indicato dalla giurisprudenza della Corte EDU e di questa Corte in Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo;

che con il terzo e con il quarto motivo è contestata la statuizione sulle spese processuali, sotto il duplice profilo della violazione del D.M. n. 140 del 2012, con riferimento alla congruità dell’importo liquidato, e della violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, e del vizio di motivazione, con riferimento alla disposta compensazione delle spese processuali;

che le doglianze prospettate con i primi due motivi sono fondate e assorbono le rimanenti;

che, avuto riguardo alla disciplina applicabile al giudizio in esame, introdotto prima dell’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conversione del D.L. n. 83 del 2012, l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte aveva riconosciuto al giudice dell’equa riparazione la possibilità di scostamento dalla misura standard, di matrice convenzionale, di Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo, e di Euro 1.000,00 per gli anni successivi, a fronte di circostanze peculiari da specificare in motivazione (ex plurimis, Cass., sez. 6-1, ord. n. 17922 del 2010);

che ulteriormente si era ammessa la possibilità di liquidazioni molto contenute (al di sotto della cosiddetta soglia minima) in presenza di pretese patrimoniali di carattere bagatellare (Cass., sez. 2, sent. n. 12937 del 2012);

che, nel caso in esame, la Corte d’appello ha liquidato l’indennizzo in misura eccessivamente inferiore a quella minima ritenuta ragionevole dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 6-2, sent. n. 22044 del 2015, in termini);

che pertanto il decreto deve essere cassato, e poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che sulla base dell’accertata durata eccedente, pari a sette anni, si riconosce alla ricorrente l’indennizzo in misura pari a 3.500,00 Euro, liquidando l’importo di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo;

che le spese di lite dell’intero giudizio sono poste a carico del Ministero soccombente, liquidate come in dispositivo, e distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti; cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, dell’importo di Euro 3.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo; condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese di lite, che liquida, quanto al giudizio di merito in Euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge, e, quanto al giudizio di cassazione, in Euro 800,00, oltre spese generali e accessori di legge; dispone la distrazione delle spese in favore del difensore.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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