Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5439 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 28/02/2020), n.5439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4298-2018 proposto da:

S.I., rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanna

Fronte ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Rugggero di

Sicilia, n. 1, presso lo Studio Legale Grio-Verdè;

– ricorrente –

contro

P.G., rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico

Bellantoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Roma, Via Pinerolo, n. 22;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 473/2016 della Corte d’appello di Reggio

Calabria, depositata il 29/12/2016;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

S.I. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, rilasciato dal Tribunale di Palmi, con il quale le si ingiungeva di pagare la somma di Euro 100.337,20 oltre spese ed accessori in favore di P.G..

Il Tribunale di Palmi rigettava l’opposizione.

La sentenza veniva impugnata dalla S., ma la Corte d’appello di Reggio Calabria respingeva il gravarne, con ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale decisione la S. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo. Il P. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè carente nell’esposizione dei fatti di causa.

Infatti, ad una chiara – ancorchè sommaria – esposizione delle ragioni delle parti (con particolare, all’indicazione della prova documentale posta a sostegno della domanda monitoria e al valore della produzione in giudizio di una scrittura privata di enfiteusi) e dei motivi delle decisioni di merito, la ricorrente ha sostituito valutazioni personali circa i rapporti personali fra il P. e il padre da cui era stato diseredato e la “tempistica alquanto sospetta” dell’iniziativa giudiziaria del creditore.

Anche il riferimento alla consulenza d’ufficio espletata nel corso del giudizio contiene numerosi apprezzamenti personali che rendono oscura la comprensione delle vicende processuali nella loro oggettività.

Tali carenze espositive impediscono alla Corte di avere una sufficiente cognizione dei fatti di causa e di valutare la fondatezza delle censure prospettate nel ricorso.

In ogni caso, il ricorso è inammissibile anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Infatti, il ricorso difetta di specificità (anzi resta quasi del tutto oscuro) per ciò che concerne il collegamento fra gli assegni sui quali si fonda la pretesa creditoria e un non meglio precisato rapporto di enfiteusi. Inoltre, in relazione a quest’ultimo, la ricorrente menziona una sentenza della sezione agraria del Tribunale di Palmi che ne avrebbe accertato l’insussistenza, ma il contenuto della sentenza non è riportato nè direttamente, nè indirettamente.

Infine, il ricorso è inammissibile anche perchè non prospetta effettive censure in diritto, ma sollecita una rivisitazione in fatto di accertamenti rimessi al giudice di merito. In particolare, la ricorrente si sofferma sull’accertamento della data di sottoscrizione della scrittura privata di enfiteusi, contrapponendo alle conclusioni del c.t.u. quelle del consulente di parte. Per il resto, si limita ad affermazioni apodittiche, prive di una vera e propria contrapposizione dialettica con la sentenza impugnata, come quelle secondo cui gli assegni bancari non sarebbero idonei a fungere a promessa di pagamento e la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere inesistente o invalido un “atto ricognitivo dell’asserito debito” (forse identificabile, con non poche incertezze, nella scrittura privata di enfiteusi).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della (“Sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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