Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5439 del 07/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 5439 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 17940-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SANTOPIETRO ANNA, EQUITALIA POLIS SPA;
– intimati –

Nonché da:
EQUITALIA POLIS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA PREMUDA 1, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
DIDDORO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO
POLISI;
.c

Data pubblicazione: 07/03/2018

- controricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, SANTOPIETRO ANNA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 118/2009 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 29/05/2009;

consiglio del 21/12/2017 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO FEDERICI.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate con un unico motivo ha proposto ricorso per la cassazione
della sentenza n. 118/44/2009, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della
Campania e depositata il 29.05.2009;
ha riferito che a Santopietro Anna, quale erede di Santopietro Erminio, il
26.09.2006 era notificata la cartella esattoriale (n. 028200000739901/50)

dante causa. La contribuente impugnava la cartella denunciandone la tardività perché
notificata oltre il termine previsto dall’art. 17 e dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973,
nonché ai sensi della I. n. 156 del 2005. La Commissione Tributaria Provinciale di
Caserta accoglieva il ricorso; la Commissione regionale campana, con la sentenza ora
impugnata, confermava la sentenza del giudice di primo grado;
con il ricorso l’Agenzia censura la sentenza per violazione dell’art. 2946 c.c., e
falsa applicazione dell’art. 1, co. 5 ter, n. 1, lett. A, n. 1c, I. n. 156/05, in relazione
all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., per non aver tenuto conto che la nuova disciplina
regolante i termini di notifica delle cartelle di pagamento, prevista dall’art. 25 del
d.P.R. n. 602 del 1973, fosse riferita esclusivamente agli accertamenti in rettifica (ex
art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972) divenuti definitivi per
mancata impugnazione, non anche alle ipotesi di accertamento definitivo riconducibile
a sentenza passata in giudicato, come nel caso di specie. Formulava a tal fine anche il
quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c. ratione temporis vigente;
si costituiva con controricorso e con ricorso incidentale anche Equitalia, affidato ad
un motivo, che aderiva alle ragioni della Agenzia;
la controricorrente Santopietro, cui risultava correttamente notificato il ricorso,
non si costituiva.

Considerato che:
Preliminarmente

deve

dichiararsi

l’inammissibilità

dell’atto

denominato

controricorso e ricorso incidentale di Equitalia Polis s.p.a. perché tardivo. A tal fine,
poiché con tale atto difensivo l’agenzia per la riscossione non contesta il ricorso
principale ma vi aderisce, esso deve correttamente qualificarsi come ricorso
incidentale adesivo (cfr. Cass., Sez. 1, ord. n. 24155/2017); va pertanto richiamata la
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il soccombente deve impugnare la
sentenza entro i termini di legge, perché l’art. 334 c.p.c., che consente l’impugnazione
incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata “ex
RGN 17940/2010
Fecjerici

dell’importo di C 202.570,82 e relativa all’Iva degli anni 1983-1984, dovuti dal suo

2

adverso”, è applicabile solo all’impugnazione incidentale in senso stretto, cioè a quella
proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o
che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c.,
mentre la parte che propone un ricorso incidentale adesivo a quello principale è tenuta
a rispettare il termine lungo di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. (Cass., Sez. 5, sent. n.
21990/2015; Cass., Sez. L., sent. n. 14558/2012). Nel caso di specie la sentenza del
giudice d’appello era stata depositata il 29.5.2009, mentre Equitalia, soccombente

provveduto a spedire il proprio ricorso incidentale adesivo in data non visibile dal
timbro postale, ma certamente successiva al 7.09.2010, data apposta in calce al
controricorso, dunque ben oltre il termine lungo (annuale), ratione temporis vigente;
il ricorso della Agenzia, invece tempestivo, è inammissibile per difetto di
autosufficienza; esso sostiene che il giudice d’appello ha inteso applicare alla
fattispecie la disciplina dei termini prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, così
come innovata dal d.l. n. 106 del 2005, convertito con modificazioni in I. n. 156 del
2005; sennonché tale disciplina regola i termini di notificazione della cartella di
pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato, nei cui confronti procede, per
le ipotesi in cui all’avviso di accertamento o all’atto impositivo non sia seguita alcuna
impugnazione, non anche quando all’atto della Amministrazione finanziaria abbia fatto
seguito l’impugnazione del contribuente e un contenzioso, definitosi infine con
sentenza passata in giudicato. In questa seconda ipotesi il diritto di credito si
prescrive nell’ordinario termine decennale, ex art. 2953 c.c. in quanto il titolo in base
al quale la riscossione viene intrapresa non è più l’atto amministrativo ma la sentenza,
che, pronunciando sul rapporto, ne conferma la legittimità. Sennonché il
ragionamento della ricorrente, astrattamente corretto (tra le tante, Cass., Sez. 5,
sent. n. 9076/2017; sent. n. 16730/2016), non è in alcun modo supportato; il giudice
regionale infatti, dopo aver riportato nella narrativa che «gli addebiti in questione
traevano origine da due avvisi di rettifica, entrambi opposti e ancora pendenti alla
data del 21.11.1990…» evidenziava che l’Amministrazione non era stata tuttavia in
grado di chiarire l’esito dei giudizi e, nella parte motiva, osservava che «nel caso in
esame….non è in grado di precisare se, e quando, i relativi giudizi si siano conclusi,
per cui non è possibile fissare il dies a quo del relativo termine di decadenza…sicchè
l’unico dato certo a cui fare riferimento è costituito dagli anni d’imposta per i quali si
procede, ossia il 1983 e 1984, in ordine ai quali l’iscrizione a ruolo asseritamente
avvenuta nel 2000 risulterebbe irreparabilmente tardiva». A fronte di tale
RGN 17940/2010
Fe erici
t(t

dinanzi alla CTR e destinataria della notifica del ricorso principale della Agenzia, ha

3

motivazione l’Amministrazione finanziaria non ha dedotto alcunché, cioè né ha riferito
a quando risalgono le rettifiche, né soprattutto ha indicato il tempo in cui nella
successiva controversia instaurata sia intervenuta la sentenza passata in giudicato; le
affermazioni difensive restano pertanto generali ed astratte.
In conclusione il ricorso principale va rigettato.

Considerato che

spese di causa;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale
adesivo di Equitalia Polis s.p.a.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta civile della
Corte suprema di cassazione, il giorno 21 dicembre 2017.
Il Presidente
Aurelio appabianca

La mancata costituzione della contribuente esime dalla regolamentazione delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA