Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5439 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. II, 05/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MENSITIERI Alfredo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A. (OMISSIS) F.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.

MARCHETTI 35, presso lo studio dell’avvocato CATI AUGUSTO,

rappresentati e difesi dall’avvocato REGANATI LORENZO;

– ricorrenti –

contro

A.G. (OMISSIS) in proprio e nella qualità di

procuratore generale della sig.ra A.G.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GASPARE

SPONTINI 22, presso lo studio dell’avvocato SGROMO ANNAMARIA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI VITA GIUSEPPE;

– controricorrenti –

e contro

A.F.E. (OMISSIS), A.T.M.

R. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 90/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito l’Avvocato DI VITA Giuseppe difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 15.12.93 F.A. ed F.E. citarono al giudizio del Tribunale di Catania A.G., A.G.G., A.F.E. e A.T. M.R., al fine di sentirli condannare ex art. 1440 c.c. al risarcimento dei danni,che assumevano aver subito in conseguenza dell’acquisto dai medesimi, con atto del (OMISSIS) e per il prezzo di L. 240.000.000, di cui 100.800.000 versati all’atto della sottoscrizione ed il resto da pagarsi in seguitoci un agrumeto sito in agro di (OMISSIS), che tuttavia era successivamente risultato dalla indagine tecnica, affetto per circa la metà della sua estensione da “marciume radicale”, vizio taciuto dai venditori, i quali avevano assicurato agli acquirenti, giovanissimi ed inesperti di agricoltura, che il fondo, in temporaneo stato di carenza colturale, sarebbe tornato rigoglioso se diligentemente coltivato; il che era avvenuto, ma senza successo, nonostante ogni cura praticata.

Sulle stesse premesse di cui sopra i F. si opposero, con atto notificato il 6.5.94, ad un precetto loro intimato dagli A. per il pagamento del residuo prezzo. I giudizi nei quali i convenuti si erano costituiti resistendo alle domande, venivano riuniti e successivamente decisi, senza ammissione di mezzi istruttori, con sentenza pubblicata in data 11.12.00 del G.O.A. della sezione stralcio dell’adito Tribunale, con rigetto delle domande, per decadenza e prescrizione della ravvisata azione di garanzia.

I soccombenti proposero appello, al quale resistettero i soli G. e A.G.G..

Con sentenza del 30.6.04, depositata il 27.1.05, la Corte di Catania, dichiarata la contumacia di F.E. e A.T.M. R., rigettò il gravame, condannando gli appellanti al rimborso delle spese del grado in favore dei costituiti appellati. La corte etnea, pur ravvisando fondata la censura avverso la dichiarazione di decadenza dall’azione di garanzia, sul rilievo che i F. non avevano proposto un’actio redibitoria o quanti minoris, bensì una domanda per risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1440 c.c., per dolo incidente sulla determinazione della volontà negoziale, soggetta a prescrizione quinquennale, nella specie non decorsa, riteneva tuttavia tale domanda infondata, per l’intrinseca “fragilità dell’impostazione difensiva” su cui era basata. A tal proposito i giudici di appello evidenziavano come gli attori, che pur nel rogito notarile di erano qualificati “coltivatori diretti”, ove fossero stati effettivamente, come assumevano, del tutto inesperti di nozioni e pratica agricola, avrebbero dovuto rivolgersi, prima di procedere all’acquisto, ad un esperto del settore; l’obbligo di lealtà dei contraenti nelle trattative, infatti, non esonerava i compratori dal comportarsi con la normale diligenza che qualsiasi persona deve avere nella conclusione dei propri affari. Gli appellanti, poi, da una parte affermavano di essersi fidati delle assicurazioni dei venditori circa la possibilità che il fondo tornasse rigoglioso, dall’altra, contraddittoriamente, sostenevano che lo stesso, prima della vendita, sarebbe stato oggetto di interventi da parte dei predetti al fine di mascherarne il grave vizio. Peraltro, da una stessa consulenza di parte fatta eseguire dai F. nell’ottobre del 1992, poco tempo dopo l’acquisto, emergevano elementi poco conferenti alla loro tesi, evidenzianti come gli inconvenienti fossero derivati non già da cause pregresse, ma dallo sbarramento con un argine in terra battuta di un canale consortile, determinante l’imbibimento del terreno, sul quale vegetavano alberi dell’apparente età di 25 anni, di “ottime caratteristiche qualitative”, parte delle quali aveva dovuto essere sostituita con conseguente danno di circa L. 15 milioni. Nello stesso senso si era, sostanzialmente, espresso un accertamento tecnico preventivo, richiesto dai Falconi nei confronti del Consorzio di Bonifica della Piana di Catania, eseguito nel giugno del 1993. “A dir poco sorprendenti”, secondo la corte, erano poi le conclusioni di una successiva perizia di parte, giurata nell’aprile del 2001, ascrivente le scarse condizioni vegeto – produttive dell’agrumeto, comportanti una differenza di reddito di L. 22.700.000, alla natura argillosa del terreno che, al momento della vendita sarebbe stato, tuttavia, “reso in buone condizioni”.

Tali elementi, quantomeno conti addittori, non consentivano di ritenere provato il denunziato dolo incidente posto a base dell’azione risarcitoria, tanto più che i convenuti avevano prodotto alcune bolle di vendita degli agrumi risalenti al periodo tra la fine del 1991 e l’inizio del 1992, dalle quali era possibile desumere, dai dati quantitativi e dai prezzi praticati per le varietà di arance, l’esistenza di una produzione copiosa e di buona qualità.

Inutile sarebbe stata, infine, la prova testimoniale e la consulenza tecnica richieste nelle rassegnate conclusioni, dalle quali si sarebbe potuto solo accertare le attuali condizioni dell’agrumeto e non le remote cause del degrado e l’attribuzione dello stesso ai precedenti proprietari.

Per la cassazione della suddetta sentenza i F. hanno proposto ricorso affidato ad un unico motivo, cui hanno resistito G. e A.G.G. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente precisato che la mancata notificazione del ricorso agli appellati F.E. e A.T.M.R., contumaci nel giudizio di secondo grado, non comporta necessità di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., considerato che l’azione spiegata dai ricorrenti attori non tende a conseguire una decisione costitutiva, caducatoria del rapporto negoziale scaturente dal contratto nel quale anche i suddetti furono parti, bensì ad una condanna risarcitoria, per responsabilità ex art. 1440 c.c. che ben può essere affermata nei confronti di quei soli coautori dell’illecito, singolarmente perseguibili ex art. 1292 c.c., verso i quali i danneggiati, avvalendosi della facoltà di scelta spettante ai creditori nelle obbligazioni solidali, abbiano ritenuto di insistere nella loro pretesa. Neppure sul piano processuale, poi, tenuto conto in particolare dell’esito dei precedenti gradi di giudizio, le posizioni dei convenuti possono considerarsi inscindibilmente accomunate o tra loro dipendenti, sicchè vertendosi in ipotesi riconducibile alla previsione di cui all’art. 332 c.p.c. ed essendo ormai decorso il termine di impugnazione in relazione ai suddetti soggetti, il giudizio ben può proseguire nei confronti dei soli appellati concretamente intimati in questa sede.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce “erronea, omessa e contraddittoria motivazione in violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 1440 c.c.”.

Le argomentazioni, sulla base delle quali la corte di merito ha ritenuto non provata la tesi del dolo incidente relativo ai taciuto e dissimulato vizio dell’agrumeto, vengono confutate con i seguenti rispettivi profili di censura: 1) una completa lettura dell’accertamento tecnico preventivo espletato tra gli odierni ricorrenti ed il Consorzio di Bonifica della Piana di Catania, avrebbe consentito di rilevare che i prolungati ristagni erano forieri di marciume radicale, vizio che tuttavia con una potatura pesante ed una concimazione ricca di azoto, sarebbe venuto in rilievo solo dopo uno o due anni, sicchè non poteva addebitarsi ai compratori scarsa diligenza per non essersi rivolti ad un tecnico nella fase delle trattative, quando l’inconveniente non sarebbe stato ancora accettabile; 2) la corte territoriale non aveva ammesso una prova testimoniale che avrebbe potuto dimostrare come era avvenuto in un precedente giudizio tra l’ A. ed alcuni vicini ai cui atti non era stato possibile reperire, la preesistenza del marciume radicale e la relativa conoscenza da parte dei venditori; 3) una più attenta valutazione della perizia stragiudiziale dell’ottobre 1992 e dell’accertamento tecnico preventivo avrebbero consentito di rilevare che solo parte del fondo si presentava in ottime caratteristiche produttive, mentre altrettanto non poteva dirsi per quella rimanente;

4) nè sussistevano contraddizioni nell’ulteriore relazione peritale prodotta, dalla quale, contrariamente a quanto dedotto dalla corte mediante estrapolazione di alcune parti, era invece possibile desumere che il fondo, prima della vendita, era stato sottoposto a lavori idonei a mascherare il vizio da cui era affetto; 5) poco chiaro era il criterio seguito dalla corte al fine di considerare, sulla base della quantità di prodotto venduta e dei corrispettivi ricevuti, copiosa e di buona qualità la produzione, in contrasto con quanto asseverato dai vari tecnici sul potenziale produttivo del fondo se in buone condizioni.

Il ricorso è fondato.

Deve anzitutto escludersi carattere dirimente all’argomentazione della corte di merito, circa la mancanza di opportune e preventive cautele da parte degli acquirenti, il cui comportamento, in fattispecie nella quale il vizio non sarebbe stato agevolmente riconoscibile, nè sospettabile, non avrebbe potuto integrare quella colpa talmente grave, per violazione della regole della più elementare diligenza, da risultare prevalente agli effetti della causazione del danno risarcibile ex art. 1440 c.c., rispetto a quello doloso della controparte che, comunque inosservante dell’obbligo di comportarsi in buona fede nella fase delle trattati ve, avrebbe indotto alla stipula di una compravendita a condizioni più onerose di quelle che sarebbero state concluse, ove non taciuto ed occultato il vizio della cosa. A tal riguardo l’istruttoria compiuta dalla corte di merito risulta carente in ordine sia alla valutazione, solo parziale, degli elementi probatori forniti dagli attori, sia al diniego di accoglimento delle richieste istruttorie, non adeguatamente motivato.

Sotto il primo profilo va anzitutto rilevato come i ricorrenti, in osservanza del principio dell’autosufficienza, abbiano riportato un significativo passo della relazione peritale prodotta ai giudici di merito, nel quale veniva riferito come il “marciume radicale”, dovuto alla particolare natura del substrato argilloso del fondo, fosse “facile da nascondere” mediante operazioni di “potatura pesante” e “concimazione ricca di azoto”, tali da far apparire la pianta “in buona condizioni”, con tendenza tuttavia ad evidenziarsi nuovamente dopo uno o due anni. Tale parte dell’elaborato tecnico, che contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, risulta testualmente conferente alla tesi del vizio non solo taciuto, ma addirittura mascherato, al l’atto delle trattative, ed alla necessità di un certo lasso di tempo perchè lo stesso si rivelasse, non risulta presa in adeguata considerazione dalla corte etnea, che si è limitata a qualificare “a dir poco sorprendenti” le conclusioni cui era pervenuto l’estensore, senza tuttavia meglio spiegare le ragioni del proprio dissenso.

Anche per quanto attiene alla valutazione dell’accertamento tecnico preventivo, di cui è menzione a pag. 9 della motivazione, la corte compie un esame parziale, limitandosi a valorizzare il dato secondo il quale su una parte, quella nord, del fondo vegetavano piante in buone condizioni, senza anche considerare che, come pur si riferisce nella stessa sentenza, nella fascia sud e lungo il fosso (quello stesso evidenziato quale concausa degli inconvenienti dal primo agronomo, anche incaricato dagli attori, di cui pur è menzione a pagg. 8), gli alberi erano carenti nello sviluppo e nel tono clorofilliano.

Quanto alle bolle di vendita degli agrumi negli anni 1991 e 1992, prodotte da parte convenutala relativa favorevole valutazione compiuta dalla corte territoriale, risulta sostanzialmente apodittica e non correlata a concreti elementi di riferimento che, in una materia i cui non avrebbero potuto soccorrere semplici nozioni di comune esperienza ex art. 115 cpv. c.p.c., avrebbero dovuto essere necessariamente di natura tecnica, con particolare riguardo alla riferibilità ed adeguatezza della produzione a tutto o a parte del fondo ed al livello dei prezzi di mercato dei prodotti in questione.

In siffatto contesto di risultanze processuali quanto meno dubbie, evidenziato dagli stessi giudicanti, che non era caratterizzato da totale assenza di elementi a sostegno della domandaci diniego di ammissione della consulenza tecnica di ufficio, la cui richiesta era stata reiterata dagli appellanti, risulta ingiustificato ed oggetto di aprioristica sfiducia nell’attendibilità della tesi attrice. La natura, infatti, dei lamentati e taciuti difetti della cosa venduta, essenzialmente ascritti alla particolare composizione del sottosuolo di un parte del fondo, carattere non transeunte o eliminabile, se non con radicali opere di trasformazione (che avrebbero comunque lasciato traccia), ben avrebbe potuto essere individuataci pari di altre eventuali concause, con l’eventuale ausilio delle risultanze descrittive, ove convergenti, de gli accertamenti tecnici precedentemente compiuti, anche a distanza di tempo. Del pari immotivato risulta il giudizio di “inutilità” della, pur richiesta, prova testimoniale, la cui articolazione è stata anche riportata, in osservanza al principio dell’autosufficienza, nel ricorso. Tale richiesta, nell’ambito di un processo regolato dall’art. 345 c.p.c. nel testo previgente alle modifiche apportate dalla L. n. 353 del 1990 (nella specie ratione temporis ancora applicabile), avrebbe potuto essere formulata anche in appello, e nella specie risultava rilevante, essendo tra l’altro diretta a provare, oltre alle rassicurazioni ingannevoli fornite dai venditori, anche e soprattutto, nell’impossibilità di procurarsi le copie dei relativi atti del processo inter alias svoltosi, che uno degli A. aveva intentato un giudizio civile contro i proprietari di un fondo confinante con quello di cui è causa, ritenuti responsabili di aver determinato il ristagno delle acque ed il conseguente “marciume radicale” nell’agrumeto. Quale che fosse stato l’esito di tale giudiziosa circostanza sarebbe stata particolarmente significativa ai fini della dimostrazione della sussistenza dell’inconveniente e della piena consapevolezza dello stesso da parte dei venditori, con conseguente decisivo riflesso sulla contestata responsabilità ex art. 1440 c.c..

Sussistendo, pertanto ed in buona parte, le dedotte carenze di motivazione su punti decisivi della controversia, il ricorso va accoltola sentenza impugnata cassata ed il giudizio rinviato, per nuovo esame, ad altra sezione della corte di provenienza, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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