Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5438 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 08/03/2011), n.5438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4518/2007 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO,

rappresentato e difeso dall’avvocato EPIFANIO Lucio, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE DIFESA, STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI DI

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 490/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/01/2006 R.G.N. 7139/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/11/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Si domanda la cassazione della sentenza sopra specificata che ha giudicato infondato l’appello di S.G. contro la decisione del Tribunale di Cassino n. 1337 del 29.9.2001, recante il rigetto della domanda proposta nei confronti del Ministero della difesa e dello Stabilimento militare propellenti di (OMISSIS) per ottenerne la condanna al pagamento dell’indennità di sede disagiata nella misura di L. 80.000 a decorrere dal 1 luglio 1998.

La Corte di appello di Roma, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dello Stabilimento sopra indicato, giudica priva di fondamento la domanda perchè la sede di (OMISSIS), nella quale il S. prestava servizio come capo tecnico, era stato compresa tra le sedi disagiate da fonti normative abrogate, mentre gli accordi sindacali 15.9.1997, art. 2, e 1.1.1998, art. 2, facevano riferimento al servizio presso località particolarmente isolate e disagiate tra le quali non poteva restare compresa la sede di servizio di (OMISSIS).

Il ricorso di S.G. si articola in unico motivo; non svolgono attività di resistenza le parti intimate (Ministero e Stabilimento).

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Preliminarmente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti dello Stabilimento militare propellenti di (OMISSIS):

non si domanda, infatti, la cassazione della statuizione di difetto di legittimazione passiva pronunciata dalla Corte di Roma, e sussiste perciò la preclusione da giudicato interno.

L’unico motivo di ricorso proposto nei confronti del Ministero denuncia violazione di norme di diritto, sostenendo che la fonte normativa del credito rivendicato (D.P.R. n. 807 del 1950) non era stata abrogata in ordine all’individuazione delle sedi disagiate, essendosi le fonti successive limitate ad assorbire l’indennità di disagiata residenza in altri compensi, sicchè, introdotta tale (nuova) specifica indennità dagli accordi sindacali che recavano il riferimento alle zone precedentemente individuate come disagiate, si doveva fare riferimento all’elencazione contenuta nel decreto interministeriale emanato in base al D.P.R. n. 807 del 1950, come si desumeva anche dalla circolare del ministero della difesa L. 75 del 16.9.1997.

La Corte giudica il ricorso infondato.

Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità della censura relativa al mancato esame della circolare ministeriale indicata dal ricorrente, siccome si è in presenza di denunzia di vizio di motivazione concernente il contenuto di un atto di natura non normativa che non viene precisato nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

In ordine alle critiche alla sentenza che investono l’interpretazione degli atti normativi, si osserva che, con D.P.R. 11 settembre 1950, n. 807, all’art. 5, venne prevista la corresponsione di un’indennità al personale militare e a quello civile delle forze armate nella sussistenza delle condizioni di servizio indicate nel D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 850, art. 1, lett. b) e c), (servizio prestato in sedi particolarmente disagiate). La stessa norma rinviò la determinazione delle località alle designazioni effettuate mediante decreti interministeriali (di concerto con il Ministro del tesoro, secondo l’ordinamento dell’epoca) e il D.I. 15.9.1050 ebbe ad inserire (OMISSIS) tra queste località.

L’indennità in questione fu soppressa per effetto dell’assorbimento nell’assegno perequativo dalla L. 27 ottobre 1973, n. 628, art. 2, per il personale militare, e dalla L. 15 novembre 1973, n. 734 per i dipendenti civili dello Stato.

Si deve condividere l’interpretazione del giudice del merito secondo cui, abrogata la norma attributiva del diritto all’indennità di sede disagiata, restava caducato il decreto interministeriale emanato per la sua attuazione, siccome rimasto ormai privo dell’oggetto della regolamentazione.

Pertanto, introdotta una nuova (completamente svincolata dalla precedente disposizione di legge) indennità di sede disagiata, mediante gli accordi sindacali del 1997 invocati dal ricorrente, con la previsione (riportata dalla sentenza impugnata) che l’indennità di L. 80.000 mensili compete “ai dipendenti in servizio presso località particolarmente isolate e disagiate, già individuate come tali per il personale militare”, il giudice del merito ha, con valutazione non sindacabile in questa sede e del resto non specificamente censurata per violazione dell’art. 1362 c.c., e segg., o per vizio di motivazione (non si è in presenza di accordi collettivi nazionali ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 1991), ritenuto che le parti stipulanti non avessero inteso riferirsi a disposizioni abrogate in tempi risalenti e relative a situazioni mutate nel tempo, ma a disposizioni vigenti. In particolare, alla L. 23 marzo 1983, n. 78, art. 16 – Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare -, che contempla la corresponsione di indennità supplementare per servizio presso sedi individuate con decreto interministeriale e dislocate sul territorio nazionale in località, oltre quelle direttamente nominate, non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo nonchè altre installazioni e infrastrutture militari analogamente dislocate o in particolari condizioni ambientali; nonchè al D.P.C.M. 13 aprile 1984, art. 7, che precisa le condizioni di attribuzione del compenso incentivante di cui al D.P.R. n. 344 del 1983, art. 10, per le prestazioni in condizioni disagiate presso località specifiche o impianti particolari, ubicati in località particolarmente isolate e disagiate da individuarsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Con giudizio di fatto, non investito da censure, il giudice del merito ha escluso che la sede di servizio di (OMISSIS) avesse le caratteristiche di sede disagiata ai sensi della normativa applicabile.

Al rigetto del ricorso non consegue la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, in difetto di resistenza delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro del 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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