Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5438 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5438 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 13616-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SANTOPIETRO PASQUALE, EQUITALIA POLIS SPA;
– intimati –

Nonché da:
EQUITALIA POLIS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO DIDDORO, rappresentato
VINCENZO POLISI;

e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 07/03/2018

- controricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, SANTOPIETRO PASQUALE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 79/2009 della COMM.TRIB.REG. dtee,

etiorAAA

Nheeti, depositata il 23/03/2009;

consiglio del 21/12/2017 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO FEDERICI.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate con un unico motivo ha proposto ricorso per la cassazione
della sentenza n. 79/15/2009, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della
Campania e depositata il 23.3.2009;
ha riferito che a Santopietro Pasquale, quale erede di Santopietro Erminio, il
26.09.2006 era notificata la cartella esattoriale (n. 02820020026578716/00)

dal suo dante causa. Il contribuente impugnava la cartella denunciandone la tardività
perché notificata oltre il termine previsto dall’art. 17 e dall’art. 25 del d.P.R. n.
602/1973. La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta accoglieva il ricorso; la
Commissione regionale campana, con la sentenza ora impugnata, confermava la
sentenza del giudice di primo grado;
con il ricorso l’Agenzia censura la sentenza per violazione dell’art. 2946 c.c., e
falsa applicazione dell’art. 1, co. 5 ter, n. 1, lett. A, n. 1c, I. n. 156/05, in relazione
all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. per non aver tenuto conto che la nuova disciplina
regolante i termini di notifica delle cartelle di pagamento, prevista dall’art. 25 del
d.P.R. n. 602 del 1973, fosse riferita esclusivamente agli accertamenti in rettifica
divenuti definitivi per mancata impugnazione, non anche alle ipotesi di accertamento
definitivo riconducibili a sentenza passata in giudicato, come nel caso di specie.
Formulava a tal fine anche il quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c. ratione temporis
vigente;
si costituiva con controricorso e con ricorso incidentale anche Equitalia, affidato ad
un motivo, che aderiva alle ragioni della Agenzia;
il controricorrente Santopietro, cui risultava correttamente notificato il ricorso, non
si costituiva.

Considerato che:
Preliminarmente

deve

dichiararsi

l’inammissibilità

dell’atto

denominato

controricorso e ricorso incidentale di Equitalia Polis s.p.a. perché tardivo. A tal fine,
poiché con tale atto difensivo l’agenzia per la riscossione non contesta il ricorso
principale ma vi aderisce, esso deve correttamente qualificarsi come ricorso
incidentale adesivo (cfr. Cass., Sez. 1, ord. n. 24155/2017); va pertanto richiamata la
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il soccombente deve impugnare la
sentenza entro i termini di legge, perché l’art. 334 c.p.c., che consente l’impugnazione
incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata “ex
RGN 13616/2010
IeL Federici
I

dell’importo di C 52.725,86 e relativa all’Irpef e all’Ilor degli anni 1983-1984, dovuti

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adverso”, è applicabile solo all’impugnazione incidentale in senso stretto, cioè a quella
proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o
che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c.,
mentre la parte che propone un ricorso incidentale adesivo a quello principale è tenuta
a rispettare il termine lungo di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. (Cass., Sez. 5, sent. n.
21990/2015; Cass., Sez. L., sent. n. 14558/2012). Nel caso di specie la sentenza del
giudice d’appello era stata depositata il 23.3.2009, mentre Equitalia, soccombente

provveduto a spedire il proprio ricorso incidentale adesivo il 24.6.2010, ben oltre il
termine lungo (annuale), ratione temporis vigente;
nel merito il ricorso della Agenzia è fondato e trova accoglimento. Il giudice
d’appello ha inteso applicare alla fattispecie la disciplina dei termini prevista dall’art.
25 del d.P.R. n. 602/1973, così come innovata dal d.l. n. 106 del 2005, convertita con
modificazioni in I. n. 156 del 2005; sennonché tale disciplina regola i termini di
notificazione della cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato,
nei cui confronti procede, ,per le ipotesi in cui all’avviso di accertamento o all’atto
impositivo non sia seguita alcuna impugnazione, non anche quando all’atto della
Amministrazione finanziaria abbia fatto seguito l’impugnazione del contribuente e un
contenzioso, definitosi infine con sentenza passata in giudicato. In questa seconda
ipotesi infatti il diritto di credito si prescrive nell’ordinario termine decennale, ex art.
2953 c.c. in quanto il titolo in base al quale la riscossione viene intrapresa non è più
l’atto amministrativo ma la sentenza, che, pronunciando sul rapporto, ne conferma la
legittimità (tre le tante, Cass., Sez. 5, sent. n. 9076/2017; sent. n. 16730/2016). Nel
caso di specie la stessa pronuncia del giudice regionale dava atto che il rapporto
d’imposta relativo al’Irpef e all’Ilor per gli anni d’imposta 1983 e 1984 aveva trovato
una definitiva statuizione nella sentenza n. 188/1999 pronunciata dalla CTR campana,
deposita il 21.06.1999 e divenuta definitiva il 20.09.2000; ne discende che le cartelle
notificate nel settembre 2006 erano tempestive ed il diritto alla riscossione delle
relative imposte non era prescritto.
In conclusione la sentenza gravata non ha tenuto conto dei suesposti principi di
diritto e il ricorso è pertanto fondato.

Considerato che
La sentenza va cassata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, è possibile
decidere la causa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente; in
RGN 13616/2010
R I. Fgderici

dinanzi alla CTR e destinataria della notifica del ricorso principale della Agenzia, ha

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conseguenza alla soccombenza il Santopietro va condannato alle spese processuali
sostenute dalla Agenzia nel presente processo, nella misura specificata in dispositivo,
mentre vanno compensate quelle dei gradi di merito e nulla va disposto sulle spese
relative alla costituzione dell’agente riscossore, dichiarata inammissibile.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale adesivo di Equitalia Polis

decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo di Santopietro Pasquale;
condanna il Santopietro al pagamento delle spese di causa sostenute dalla
Agenzia nel presente processo, che si liquidano in C 2.800,00, oltre spese prenotate a
debito; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta civile della
Corte suprema di cassazione, il giorno 21 dicembre 2017.
Il Presidente
Aurelio a pabianca

s.p.a.; accoglie il ricorso della Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e,

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