Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5438 del 07/03/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5438 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso 29060-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE
DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ELIA MARIA;
– intimata avverso la sentenza n. 5611/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 4.11.2010, depositata
12/2010;
Data pubblicazione: 07/03/2014
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/02/2014 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Preden (per delega verbale
avv. Vincenzo Triolo) che si riporta agli scritti.
Ric. 2011 n. 29060 sez. ML – ud. 04-02-2014
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Ragioni della decisione
La tesi alla base del ricorso dell’INPS è conforme ad una lunga serie di decisioni di questa Corte
(‘ex plurimis’: Cass. sez. lav. n. 11558 del 2010, nonché n. 202 del 2011 e n. 11152 del 2011), le
quali affermano il seguente principio di diritto, che in questa occasione si ribadisce ai sensi dell’art.
360-bis, cpc:
Si aggiunga, che il comma 18° dell’art. 18 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito con
modificazioni nella legge n. 111 del 2011, sancisce quanto segue: “L’articolo 4 del decreto
legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e (l’articolo 01), comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la
retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato
dalla contrattazione collettiva”.
Di conseguenza, il ricorso per cassazione deve essere accolto, con riferimento ai motivi che
pongono tali questioni, e la domanda deve essere rigettata, essendo possibile la decisione nel merito
in quanto non vi è necessità di ulteriori accertamenti.
Le spese dell’intero processo devono essere compensate, poiché solo con l’intervento legislativo del
2011 le oscillazioni giurisprudenziali derivanti dalla difficoltà d’interpretazione della normativa
sono state definitivamente superate.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda d’inclusione della quota TFR nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione nel
settore agricoltura. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del
ti, . 2. • 20144
Il ricorso dell’INPS concerne il computo o meno della “quota di TFR” nel calcolo dell’indennità di
disoccupazione in agricoltura.