Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5438 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. II, 05/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio

dell’avvocato D’OTTAVI MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

TONNI FABRIZIO;

– ricorrente –

contro

IMP EDILE F.F. P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato PIZZOLI GIANCARLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BONCI LIVIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 644/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito l’Avvocato PINZOLI Giancarlo, senza delega, risulta solo

domiliatario;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 16 gennaio 1993 P.A.M., premesso che con contratto del (OMISSIS) aveva appaltato all’impresa F.F. da (OMISSIS) la ristrutturazione di un fabbricato in (OMISSIS), convenne l’appaltatore dinanzi al tribunale di Ancona esponendo che i lavori erano stati condotti con lentezza, piu’ volte sospesi ed interrotti definitivamente nel luglio 1992 per cui, applicata la penale di L. 150.000 al giorno, chiedeva la condanna al pagamento di L. 66.521.188, previa compensazione col lavoro eseguito. Il convenuto nego’ l’esistenza di ritardi, addebito’ alla committente l’omesso versamento di acconti secondo gli stati di avanzamento e chiese la condanna dell’attrice a L. 43.185.000 oltre interessi e rivalutazione.

Il Tribunale, acquisita documentazione ed assunta prova testimoniale, con sentenza 17 giugno 2003, rigetto’ la domanda attorea ed accolse la riconvenzionale. Propose appello la P., resistette il F. e la Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 644/04 confermo’ la prima decisione, oltre le ulteriori spese osservando che la possibilita’ di azionamento della clausola penale presuppone l’inadempimento od il ritardo e resta esclusa quando siano giuridicamente irrilevanti o giustificati dall’inadempimento di controparte.

Era pacifico che la committente, alla data della citazione, era debitrice di L. 43.185.000. Ricorre la P. con due motivi, resiste F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi, unitariamente trattati, la ricorrente denunzia 1) omessa e contraddittoria motivazione; 2) falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Riporta alcuni brani della sentenza, sottolinea che la premessa e’ errata, riferisce della vicenda, critica come illogica la considerazione della Corte territoriale “ne’ potrebbe la committente eccepire che sarebbe stato onere dell’appaltatore organizzarsi in modo da poter assolvere contemporaneamente ad entrambi gli incarichi, non potendo la stessa P. ignorare le dimensioni modeste dell’impresa individuale F.”, deduce che vi e’ un ritardo pacifico del convenuto ed afferma, a pagina dodici, che “questi sono i fatti incontestati ed incontestabili che la Corte non ha tenuto affatto in considerazione”. Seguono altre considerazioni.

Trattasi di censura generica e non autosufficiente, che contrappone una diversa tesi e tende ad un riesame del merito, evidente gia’ nella tecnica espositiva, indugiando in particolari non decisivi rispetto ad una motivazione che si fonda sulla pacifica circostanza che, alla data della citazione, era maturato in favore dell’appaltatore un credito rilevante mentre l’applicazione della penale presuppone l’inadempimento od il ritardo ingiustificato.

In particolare la sentenza impugnata ha ricordato essere univoco nella giurisprudenza di legittimita’ e del tutto prevalente in dottrina l’orientamento secondo cui la possibilita’ di azionamento della clausola penale da parte di un contraente, presupponendo l’inadempimento od il ritardo nell’adempimento, resta esclusa, secondo le regole generali quando l’inadempimento o il ritardo siano giuridicamente irrilevanti o perche’ dovuti a causa non imputabile al debitore della prestazione o perche’ giustificati dall’inadempimento dell’altro contraente in forza dell’art. 1460 c.c., sottolineando in punto di fatto che la committente, ancora alla data della citazione, era debitrice per il saldo dei lavori e che la verifica della giustificabilita’ dell’inadempimento (recte del tardivo adempimento) del convenuto dava esito affermativo.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 1700,00 di cui 1500,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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