Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5438 del 03/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 13/02/2017, dep.03/03/2017),  n. 5438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12211/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

DYVA s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Loris Tosi e

Giuseppe Marini, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei

Monti Parioli n. 48 presso lo studio del secondo, per procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

EQUITALIA POLIS s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 37/30/11 depositata il 29 marzo 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Udito l’Avv. Giovanni Palatiello per la ricorrente.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In parziale accoglimento dei ricorsi proposti da DYVA s.r.I., esercente attività di produzione e commercio di calzature da donna, la Commissione tributaria provinciale di Venezia parzialmente annullava l’avviso di accertamento e la cartella di pagamento emessi nei confronti della società per l’anno d’imposta 2003, riducendo il maggior imponibile accertato con metodo analitico-induttivo.

In accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Veneto dichiarava interamente illegittimi avviso e cartella, reputando che la percentuale di non corrispondenza tra materie prime e prodotti finiti non fosse tale da giustificare alcun accertamento di maggior reddito e che fossero deducibili i costi per ricerche di mercato viceversa ripresi a tassazione.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi.

DYVA s.r.l. resiste mediante controricorso.

L’agente della riscossione EQUITALIA POLIS s.p.a. è rimasta intimata.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 art. 2729 c.c., art. 115 c.p.c., comma 2, per aver il giudice d’appello disconosciuto la valenza presuntiva dello scostamento tra materiali e imballaggi (suole, scatole) e prodotti finiti (scarpe).

1.1. Il motivo è infondato.

E’ censurabile per violazione di legge l’assunzione da parte del giudice di merito di un’inesatta nozione di notorietà, non anche il concreto esercizio – positivo o negativo – del suo potere discrezionale di ricorrere alla massima di esperienza (Cass. 21 febbraio 2007, n. 4051, Rv. 595951); se non è impiegato un erroneo criterio di notorietà, il riconoscimento o il disconoscimento di un fatto come notorio ex art. 115 c.p.c., comma 2, può essere censurato solo per vizio di motivazione (Cass. 15 marzo 2016, n. 5089, Rv. 639057).

Nella specie, il giudice d’appello si è limitato a definire notoria l’esistenza di sfrido e scarti nella produzione di scarpe, ciò che non tradisce l’utilizzo di criteri di notorietà giuridicamente inesatti.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia insufficiente motivazione circa fatto controverso e decisivo, non avendo il giudice d’appello spiegato perchè corrisponda al notorio l’esistenza di una percentuale di scarti e sfrido ulteriore a quella stimata forfettariamente dal primo giudice.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Anche nel più liberale regime vigente ratione temporis (anteriore cioè alla L. n. 134 del 2012), la censura per vizio di motivazione non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni di merito, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394, Rv. 612747); quella censura deve evidenziare un vizio tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione (Cass. 20 agosto 2015, n. 17037, Rv. 636317).

Nella specie, il giudice d’appello ha valutato che l’esigua percentuale di non fatturato (1,25%) fosse giustificata da scarti di lavorazione, prototipi e sfrido nonchè dalla documentata distruzione di una partita di scatole: motivazione – come si vede – logicamente sostenibile e quindi insindacabile dal giudice di legittimità.

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, art. 2697 c.c., per aver il giudice d’appello disconosciuto l’onere della contribuente di provare l’inerenza dei costi per ricerche di mercato.

3.1. Il motivo è inammissibile.

La violazione dell’art. 2697 c.c., è configurabile nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, la valutazione della prova potendo essere censurata soltanto per vizio di motivazione (Cass. 5 settembre 2006, n. 19064, Rv. 592634; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907).

Nella specie, il giudice d’appello non ha sollevato la contribuente dall’onere della prova di inerenza, ma ha ritenuto che la società avesse assolto tale onere con documenti (corrispondenza e bonifici).

4. Il quarto motivo di ricorso denuncia insufficiente motivazione circa fatto controverso e decisivo, avendo il giudice d’appello ritenuto provata l’inerenza dei costi sulla base di documenti comprovanti semmai la loro effettività.

4.1. Il motivo è fondato.

L’inerenza del costo quale requisito di deducibilità dal reddito d’impresa è la correlazione con un’attività potenzialmente idonea a generare utili (Cass. 21 gennaio 2009, n. 1465, Rv. 606467; Cass. 27 febbraio 2015, n. 4041, Rv. 634740).

Limitata all’effettività del costo (documenti su esecuzione della prestazione e relativo pagamento), la motivazione della sentenza d’appello è logicamente mùtila, giacchè un costo non effettivo non può essere inerente, ma un costo effettivo può non essere inerente.

5. Il quinto motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia, avendo il giudice d’appello pretermesso l’eccezione di indeducibilità del costo per attinenza ad operazione con società in Paese a fiscalità privilegiata.

5.1. Il motivo è fondato.

Assorbita in primo grado, l’eccezione di che trattasi è stata riproposta in secondo grado dall’Agenzia delle entrate senza appello incidentale: correttamente, giacchè l’Agenzia era risultata vittoriosa sull’indeducibilità dei costi per ricerche di mercato.

Il giudice d’appello ha tuttavia ignorato l’eccezione di indeducibilità ritualmente riproposta, che pure onera il contribuente alla prova degli specifici elementi indicati dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 11, applicabile ratione temporis (effettiva attività commerciale dell’impresa estera, interesse economico alla sua prestazione, concreta esecuzione dell’operazione).

L’omessa pronuncia è rilevante, in quanto la sottaciuta eccezione può escludere la deducibilità del costo, anche se di questo fosse accertata l’inerenza.

6. Il ricorso deve essere accolto nei motivi quarto e quinto, respinti gli altri; la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso nei motivi quarto e quinto, respinti gli altri; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA