Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5437 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5437 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GUIDA RICCARDO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27577/2011 R.G. proposto da
RUSSO VINCENZO, in proprio e quale legale rappresentante della
Vincenzo Russo & Figli s.n.c.; RUSSO GIUSEPPE, RUSSO FRANCESCO„
RUSSO ALESSANDRO, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente,
dall’avv. Oreste Cantillo e dall’avv. Guglielmo Cantillo, con domicilio eletto
in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17, presso il loro studio;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore

pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, sezione staccata di Salerno, sezione 12, n. 148/12/2011,
pronunciata il 28/02/2011, depositata il 19/04/2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2017
dal Consigliere Riccardo Guida;

Data pubblicazione: 07/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Vincenzo Russo, in proprio e quale legale rappresentante della Vincenzo
Russo & Figli s.n.c., e i soci Giuseppe Russo, Francesco Russo e Alessandro
Russo, propongono ricorso, con due motivi, cui resiste con controricorso
l’Agenzia delle entrate, per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (in seguito:

questa pronuncia, in riforma della sentenza di primo grado, ha
confermato sei avvisi di accertamento, riguardanti il recupero a tassazione,
per il periodo di imposta 1994, ai fini IRPEG, IRPEF ed ILOR, di maggiori
ricavi, redditi di impresa e redditi di partecipazione dei singoli soci, derivanti
dall’acquisto di beni, senza emissione di fatture, da parte della Vincenzo
Russo & Figli s.n.c., dalla Evoluzione sa. che, a sua volta, aveva acquistato
la stessa merce, senza fatturarla, dalla società Rondine Italia s.p.a., come
accertato dalla GdF di Brescia e dalla GdF di Nocera Superiore;
i giudici della CTR – dinanzi alla quale la causa è stata riassunta dai
contribuenti, a seguito della sentenza della Cassazione 18/03/2009, n.
6536, che su ricorso dell’Ufficio ha annullato con rinvio la precedente
decisione della CTR n. 11/04/2005, viziata per l’omesso rilievo del valore
indiziario delle dichiarazioni testimoniali di terzi (autisti), suscettibili di
essere corroborate da altre circostanze di fatto – hanno ritenuto provata la
contestazione, alla predetta società, di acquisti sottofatturati (dalla
Evoluzione s.a.), e, quindi, corretto l’accertamento dei maggiori redditi della
Russo Vincenzo s.n.c. e dei suoi soci;
in data 5/12/2012, l’Agenzia delle entrate ha depositato un’istanza
affinché, in riforma dell’impugnata sentenza, sia dichiarata l’estinzione del
giudizio, ai sensi dell’art. 16, comma 8, legge n. 289 del 27 dicembre 2002,
sul presupposto che, con nota 14/10/2012, prot. 145970/12, la Direzione
Provinciale di Salerno ha comunicato che il contribuente Vincenzo Russo ha
presentato domanda di definizione della controversia, ai sensi dell’art. 39,
comma 12, d.l. n. 98 del 6 luglio 2011 (che richiama il predetto articolo 16),
provvedendo al versamento di tutte le somme dovute;

2

CTR) n. 148/12/2011;

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo censura la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 63 d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, 384,
comma 2, 392, 394 cod. proc. civ., in quanto la CTR ha ritenuto che la
sottofatturazione delle cessioni effettuate dalla Evoluzione s.a., a favore
della Vincenzo Russo & Figli s.n.c., abbia trovato conferma: «sia nelle

triangolare dello stesso carico di merce tra la società Rondine Italia s.p.a. Evoluzione s.a. e Russo s.n.c. […]) che nel ricostituito collegamento degli
acquisti effettuati senza fattura dalla società contribuente (bolle, ordini,
data e ora dell’inizio dei trasporti, numero dei colli e dei pezzi,
destinatario).», con ciò contravvenendo al principio di diritto enunciato dalla
sentenza della Cassazione 18/03/2009, n. 6536, secondo cui quelle
dichiarazioni non erano prove, ma meri indizi;
il secondo motivo denuncia l’omessa valutazione, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 5 cod. proc. civ., di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per l’insufficiente o, addirittura, puramente apparente motivazione
che ha condotto la CTR a ritenere dimostrata l’esistenza delle contestate
sottofatturazioni;
tuttavia, è preliminare ed assorbente, rispetto all’esame dei motivi di
ricorso, l’effetto processuale della comunicazione dell’Agenzia delle entrate
secondo cui il contribuente Vincenzo Russo ha presentato domanda di
definizione della controversia ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 ed ha
versato tutte le somme dovute;
il venire meno dell’originario contrasto tra il contribuente e l’Ufficio in
ordine allo specifico oggetto del processo comporta l’estinzione del giudizio
(rispetto a tutti i ricorrenti) ai sensi dell’art. 16, comma 8, cit., a norma del
quale: «L’estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione
degli uffici di cui al comma i attestante la regolarità della domanda di
definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto.»,
compensazione, tra le parti, delle spese dell’intero giudizio.

3

con la

dichiarazioni degli autisti-vettori (con l’attestazione del passaggio

P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuto condono;
compensa, tra le parti, le spese processuali dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2017
Il Presidente

(dott. Aurelio Cappabianca)

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