Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5437 del 07/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5437 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 30300-2011 proposto da:
SRL TECNOMEDITERRANEA SERVIZI DI INGEGNERIA PER
IL TERRITORIO 06322701001 in persona dell’amministratore unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso
lo studio dell’avvocato STANISCIA NICOLA, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
ROMA CAPITALE in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21,
presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MAGNANELLI ANDREA, giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/03/2014

nonchè contro
SPA EQUITALIA SUD già SPA EQUITALIA GERIT;

intimata

avverso la sentenza n. 21244/2010 del TRIBUNALE di ROMA del

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/02/2014 dal Presidente Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Andrea Magnanelli che insiste
per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 30300 sez. M2 – ud. 07-02-2014
-2-

25.10.2010, depositata il 27/10/2010;

r.g. n. 30300.11

La Corte,
vista la propria precedente ordinanza del 23.10.2013,disponente la notificazione dell’avviso

Tecnomediterranea Servizi Ingegneria Territorio s.r.l. con sede in Roma alla via A. Mordini
n. 14), con invito a munirsi di nuovo difensore,atteso il sopravvenuto impedimento legale
dell’avv. Nicola Staniscia a rappresentarla e difenderla;
rilevato che la notificazione dell’avviso in questione presso la suddetta sede sociale,di fatto
non più esistente, non è stata possibile e che si rende pertanto necessario rinnovarla,ai sensi
dell’art. 145 c.p.c, nei confronti del legale rappresentante indicato in atti,sig.ra Emiliana
Rossif o di quello che le sia succeduto nella carica,ove individuabile e reperibile in base agli
opportuni accertamenti,presso i registri delle imprese e/o anagrafici,o,in difetto,ai sensi degli
artt. 140 e 143 c.p.c.;
P.Q.M.
Rinvia il giudizio a nuovo ruolo,disponendo che la cancelleria,espletati gli opportuni
accertamenti,notifichi avviso della nuova udienza e comunichi la relazione ex art. 380 bis
c.p.c, alla suddetta persona,con contestuale avviso a munirsi di nuovo difensore e che,in
difetto,i1 giudizio sarà comunque definito.
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2014.

di fissazione dell’udienza camerale direttamente alla parte ricorrente (società

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