Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5436 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. III, 27/02/2020, (ud. 18/11/2019, dep. 27/02/2020), n.5436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25468-2018 proposto da:

M.L., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALFREDO CIRO MATARANTE;

– ricorrente –

contro

T.L., MA.NI., T.C.A.,

T.G., ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, REALE MUTUA

ASSICURAZIONI SPA, D.F.D.;

– intimati –

Nonchè da:

MA.NI., T.L., T.G.,

T.C.A., quali eredi di TO.GI., domiciliati

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato BERNARDO MUCCI;

– ricorrenti incidentali –

contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dott. N.E.M.

procuratore e rappresentante della società, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE, 8, presso lo studio

dell’avvocato MILENA LIUZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato

VITTORIO RUSSI;

ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, nella qualità di impresa designata dal

FGVS in persona dei legali rappresentanti Dott. P.R. e

Dott. DI.MA.GI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO, 17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE,

che la rappresenta e difende;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

M.L., D.F.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 456/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il (OMISSIS) si verificò un sinistro stradale che coinvolse due veicoli:

-) il ciclomotore Malaguti Phantom, di proprietà e condotto da M.L., privo di copertura assicurativa, sul quale era trasportato T.G.;

-) l’autoveicolo Fiat Coupè di proprietà e condotto da D.F.D., assicurato dalla Reale Mutua Assicurazioni.

In conseguenza del sinistro T.G. perse la vita.

2. Nel 2009 i genitori della vittima ( T.L. e Ma.Ni.) ed i fratelli della vittima ( T.C.A. erroneamente indicata in sentenza come ” C.A.” – e To.Gi.) convennero dinanzi al Tribunale di Lucera, sezione di Apricena, M.L., D.F.D., la Reale Mutua Assicurazioni, la Allianz s.p.a. (nella veste di impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada), chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza della morte del rispettivo figlio e fratello.

3. Con sentenza 6 marzo 2013 il Tribunale di Lucera:

-) dichiarò improponibile la domanda nei confronti della Allianz, sul presupposto che la richiesta stragiudiziale di risarcimento, condizione di proponibilità della domanda, era stata inviata soltanto alla impresa designata, e non anche alla Consap S.p.A., come richiesto dall’art. 287 codice delle assicurazioni;

-) escluse qualsiasi responsabilità di D.F.D.;

-) attribuì alla vittima un concorso di colpa del 30%, per avere accettato di essere trasportato in ora notturna su un veicolo privo di fari e omologato per il trasporto di una sola persona.

4. La sentenza venne appellata in via principale dai congiunti della vittima; in via incidentale da D.F.D.; in via incidentale condizionata dalla Allianz; in via incidentale da M.L..

5. Con sentenza 13 marzo 2018 n. 456 la Corte d’appello di Bari:

-) confermò la statuizione di improcedibilità della domanda nei confronti della Allianz;

-) confermò la statuizione che attribuì alla vittima un concorso di colpa del 30%;

-) ritenne che tutti e due i conducenti coinvolti contribuirono in pari misura all’avverarsi dello scontro;

-) li condannò di conseguenza a risarcire i danni patiti dagli attori non in solido, ma ciascuno per la propria quota;

-) rigettò il motivo di gravame con cui i danneggiati lamentavano cv di non essere stati risarciti del danno morale, osservando che non vi è alcuna distinzione concettuale tra tale danno e il “danno da perdita del rapporto parentale”, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata in via principale da M.L., con ricorso fondato su tre motivi, ed in via incidentale dai congiunti di T.G., con ricorso fondato su tre motivi.

La Allianz ha resistito con due separati controricorsi tanto al ricorso principale, quanto a quello incidentale.

D.F.D. ha resistito con controricorso al ricorso principale. La Reale Mutua Assicurazioni ha resistito con due separati controricorsi tanto al ricorso principale, quanto al ricorso incidentale. La Allianz e la Reale Mutua hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Improcedibilità del ricorso principale.

1.1. E’ superfluo dare conto dei motivi del ricorso principale, in quanto esso va dichiarato improcedibile ex art. 369 c.p.c..

Il ricorrente principale, infatti, ha dichiarato espressamente che la sentenza d’appello gli è stata notificata il 11 giugno 2018, ma ha omesso di depositare la copia notificata (a mezzo PEC), che fosse corredata della relata di notifica, e dell’attestazione di conformità agli originali, debitamente sottoscritta, della sentenza e del messaggio di posta elettronica cui era allegata.

Deve quindi trovare applicazione il disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a norma del quale “insieme col ricorso debbono essere depositati, (…) a pena di improcedibilità (…) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione”.

2. Improcedibilità del ricorso incidentale.

2.1. Improcedibile, del pari, va dichiarato il ricorso incidentale proposto dai coniugi T.- Ma. e dai loro figli.

I ricorrenti incidentali avevano infatti, anch’essi, l’onere di depositare copia del provvedimento impugnato e della relativa relazione di notificazione (anche i ricorrenti incidentali hanno infatti dichiarato che la sentenza d’appello è stata loro notificata il 11.6.2018), deposito che nella specie non risulta avvenuto.

3. Le spese.

3.1. Nei rapporti tra i ricorrenti principali e quelli incidentali le spese del presente giudizio vanno compensate interamente, in considerazione della soccombenza reciproca.

3.2. M.L. è soccombente nei confronti della Allianz, della Reale Mutua e di F.D., in quanto ha impugnato sia la statuizione di improponibilità della domanda nei confronti della Allianz, sia quella di riparto paritario delle colpe nei confronti del conducente antagonista e del suo assicuratore.

Egli dovrà dunque rifondere le spese di lite sostenute dà tutti e tre questi soggetti.

3.3. Lo stesso dicasi per i ricorrenti incidentali, i quali hanno impugnato sia la statuizione di improponibilità della domanda risarcitoria nei confronti della Allianz (e sono dunque soccombenti rispetto a quest’ultima), sia le statuizioni concernenti la percentuale colpa ascritta alla vittima e la stima del danno: l’inammissibilità dell’impugnazione li rende dunque soccombenti anche rispetto agli altri due controricorrenti.

3.4. Tutte le parti soccombenti sono tenute in solido alla rifusione delle spese in favore delle parti vittoriose sopra indicate, con riparto interno della relativa obbligazione che andrà ascritto per il 50% a M.L., e per il 50% ai ricorrenti incidentali.

3.5. L’improcedibilità dei ricorsi costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico tanto del ricorrente principale, quanto dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara improcedibile il ricorso principale;

(-) dichiara improcedibile il ricorso incidentale;

(-) compensa integralmente tra il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali le spese del presente giudizio di legittimità;

(-) condanna M.L., T.L., Ma.Ni., T.C.A. e T.G., in solido, alla rifusione in favore di Allianz s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna M.L., T.L., Ma.Ni., T.C.A. e To.Gi., in solido, alla rifusione in favore di Reale Mutua di Assicurazioni delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna M.L., T.L., Ma.Ni., T.C.A. e T.G., in solido, alla rifusione in favore di D.F.D. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di T.L., Ma.Ni., T.C.A., To.Gi., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.L. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 18 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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