Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5436 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. II, 26/02/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 26/02/2021), n.5436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7624-2016 proposto da:

SOCIETA’ S.F. & C SAS rappresentata e difesa

dall’avvocato Mariagrazia D’Angelo, con studio in Alba Adriatica

(TE) via Cesare Battisti n. 2;

– ricorrente –

contro

KINESISPORT SAS DI B.S. & C, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Silvio Pellico, 16, presso lo studio

dell’avvocato Piero Faletti, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Sandro Sorbara;

– controricorrente –

nonchè contro

ESSETRE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 325/2015 del Tribunale di Aosta, depositata il

15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

– lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

procuratore generale Dott. Capasso Lucio, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la società S.F. ed E. s.a.s (già s.n.c.) propone il presente ricorso per cassazione nei confronti della sentenza d’appello con cui il Tribunale di Aosta, in riforma della sentenza gravata, aveva accolto l’opposizione proposta da Kinesisport s.a.s. e revocato il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di asseriti lavori di adeguamento dell’impianto elettrico effettuati dalla ricorrente nell’immobile promesso in vendita dalla costruttrice Essetre s.r.l. alla Kinesisport;

– il tribunale, quale giudice di appello, aveva osservato come pur ammettendo l’esistenza di un rapporto tra la società ingiungente e la società Kinesisport, nell’ambito del quale quest’ultima risultava avere corrisposto l’importo di Euro 2000, mancava la prova certa della natura e della entità dei lavori oggetto di tale rapporto con la conseguenza che non poteva ritenersi dovuto il residuo importo richiesto in Euro 4611 di cui al decreto ingiuntivo opposto;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis.1. c.p.c., cui resiste con controricorso la società Kinesisport s.a.s mentre non ha svolto attività difensiva l’intimata Essetre s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 114 e 115 c.p.c. e art. 111 Cost. per omessa valutazione di fatti decisivi (il riferimento del contratto preliminare al capitolato generale, all’attestazione di conformità, ecc.);

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 114 c.p.c., per l’errata interpretazione del principio del libero convincimento del giudice e dell’art. 2727 c.c. svolta dal giudice d’appello;

– con il terzo motivo si denuncia la violazione del diritto alla prova in relazione alla tipologia dei lavori richiesti, nonostante la dettagliata elencazione riportata nella perizia di parte e quella contenuta nel capitolato generale;

– i motivi strettamente connessi, perchè involgenti la valutazione delle prove, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati;

– con essi si lamentano infatti asseriti vizi nella valutazione del material probatorio, trascurando che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la documentazione allegata è stata considerata dal tribunale, così come le deposizioni testimoniali;

sulla base di esse il giudice d’appello ha ritenuto, con motivazione attinta dal ricorso, che non fosse stata fornita la prova certa della natura e dell’entità lavori oggetto del rapporto pure riconosciuto fra la società S. e la Kinesisport;

– il tribunale si è pure pronunciato sulla richiesta di ctu e ha motivato il rigetto perchè esplorativa ed avente ad oggetto la prova di fatti non demandabile al ctu;

– tale statuizione, non efficacemente contrastata, esprime il convincimento giudiziale dell’irrilevanza dell’elenco stilato dalla perizia di parte ed è insindacabile nei termini formulati, da parte del giudice di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014; 23940/2017);

– atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi, il ricorso va respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in Euro 1500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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