Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5436 del 07/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5436 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9746-2013 proposto da:
SICOM SRL – SOCIETA’ INDUSTRIALE CONTENITORI METALLICI
00185180650 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA G.B. VICO 22, presso lo studio dell’avvocato BELLACOSA
MAURIZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato BELLACOSA ADRIANO, giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO DELLA ITALCONSERVE SRL in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 140, presso lo studio
dell’avvocato ASTRONE MAURIZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati
EMIDDIO PELUSO, COSIMATO ANIELLO, giusta delega in calce al controricorso;

– controrícorrente avverso il decreto nel procedimento R.G. 3804/2010 del TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE del 2.10.2012, depositato il 10/01/2013;

i

Data pubblicazione: 07/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2014 dal
Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art.
380-bis cod. proc. civile:

proposta dalla Sicom s.r.l. allo stato passivo del fallimento dell’Itakonserve s.r.I., con cui si lamentava
l’esclusione paqiale di un proprio credito dovuta all’inidoneità della prova documentale.
Il tribunale confermava che la documentazione offerta a riprova era priva del requisito della data
certa anteriore alla dichiarazione di fallimento; e rilevava, per altro verso, che la prova testimoniale
espletata si era rilevata insufficiente a dimostrare l’esistenza de/credito verso la società in bonis.
Avverso il decreto asseritamente notificato a mezzo posta elettronica il 6 marzo 2013 la Sicom
s.r.l. proponeva ricorso per cassazione affidato due motivi e notificato il 10 aprile 2013.
Resisteva con controricorso la curatela de/fallimento Italconserve s.r.1..
***
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, inammissibile per tardività.
Secondo quanto esposto nella stessa premessa narrativa, il decreto reso dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 10 gennaio 2013 è stato comunicato alla Sicom s.r.l. presso il suo difensore, a mezzo
posta elettronica il 6 marzo 2013.
Il successivo ricorso per cassazione è stato invece notificato solo in data 10 aprile 2013: e
dunque, oltre il termine perentorio di 30 giorni prescritto dalfart.99, ultimo comma, legge fallimentare.
La statuizione assorbe l’ulteriore causa preclusiva rilevabile in limine – stavolta di
improcedibilità – dipendente dall’omesso deposito di copia autentica de/provvedimento impugnato con la
relnione di notificazione, pur data per avvenuta (art.369, secondo comma, n.2, cod. proc. civ.).”
– che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti;
– che la parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa;

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

“Con decreto emesso il 10 gennaio 2013 il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava l’opposizione

- che appare opportuno rinviare la causa in pubblica udienza;

P.Q.M.
– Rinvia la causa in pubblica udienza.

Roma, 25 Febbraio 2014

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