Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5435 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. II, 26/02/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 26/02/2021), n.5435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13084-2016 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO

PICARDI 4/C, presso lo studio dell’avvocato DIEGO IODICE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIANO DE CESARE, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.R., D.S.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE

VERSACE, rappresentati e difesi dall’avvocato RAFFAELE PELLEGRINO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4825/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che M.L. ricorreva avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli di cui epigrafe, nei confronti di D.S.L. e C.M.R., i quali resistevano con controricorso;

che il 6/11/2020 perveniva atto di rinuncia al ricorso accettato dai controricorrenti;

che, pertanto, s’impone declaratoria d’estinzione del giudizio,

senza statuizione sulle spese, a mente dell’art. 391 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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