Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5435 del 26/02/2021
Cassazione civile sez. II, 26/02/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 26/02/2021), n.5435
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13084-2016 proposto da:
M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO
PICARDI 4/C, presso lo studio dell’avvocato DIEGO IODICE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIANO DE CESARE, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.M.R., D.S.L., elettivamente domiciliati in
ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE
VERSACE, rappresentati e difesi dall’avvocato RAFFAELE PELLEGRINO,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4825/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 18/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
Fatto
RITENUTO
che M.L. ricorreva avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli di cui epigrafe, nei confronti di D.S.L. e C.M.R., i quali resistevano con controricorso;
che il 6/11/2020 perveniva atto di rinuncia al ricorso accettato dai controricorrenti;
che, pertanto, s’impone declaratoria d’estinzione del giudizio,
senza statuizione sulle spese, a mente dell’art. 391 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021