Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5435 del 08/03/2011
Cassazione civile sez. III, 08/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 08/03/2011), n.5435
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7706/2010 proposto da:
U.G. (OMISSIS), elettivamente in ROMA, VIA
LAVINIO N. 18, presso lo studio dell’avvocato D’AMBROSIO Giuseppe,
che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
P.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA M. FANI 109, ass. GRIPPO-CAPUANO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CAPUANO Raffaele Francesco, giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –
e contro
F.G. nella qualità di liquidatore della EDIL PA.MA.
s.d.f., CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) EDIL PA.MA. S.d.f.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 182/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del
29/05/08, depositata il 20/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p. 1. U.G. ha proposto ricorso per cassazione contro P.V., la Curatela Fallimentare 24/03 Edil PA.MA. s.d.f. e F.G., nella qualità di liquidatore della Edil PA.MA. s.d.f., avverso la sentenza del 20 febbraio 2009, con cui la Corte d’Appello di Salerno ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di Eboli nella controversia introdotta dal P. con un’opposizione avverso un’esecuzione immobiliare iniziata da esso ricorrente.
Il solo P. ha resistito con controricorso.
p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto tardivamente, siccome eccepito, del resto, dal resistente.
Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione in materia esecutiva, non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale e, quindi, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro l’anno solare (da ultimo, Cass. (ord.) n. 6672 del 2010; Cass. (ord.) n. 9997 del 2010), mentre risulta proposto, con riguardo al perfezionamento della notificazione dal punto di vista del ricorrente, mediante consegna del ricorso per la notificazione in data 3 marzo 2010, cioè dopo il decorso dell’anno solare”.
p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleseicento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011