Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5435 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5435 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.24759/2011 R.G. proposto da
Pagani Giorgio, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Glendi ed, anche
disgiuntamente, dall’avv. Luigi Manzi, presso cui elettivamente domicilia in
Roma alla via Federico Confalonieri n.5

– ricorrente contro
Equitalia Nord S-p-A. (già Equitalia Esatri S.p.A.),

in persona del

I.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Fiertler, elettivamente
domiciliata in Roma alla via Federico Cesi n.21 presso l’avv. Salvatore
Torrisi

– controricorrente avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale
della Lombari— ez.5,
15/6 – 9/7/2010, n.102//5/10 del 15 giugno 2010,
ci d)
depositata il 919 tibre_12010 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2017
dal Consigliere Andreina Giudicepietro;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello, che ha chiesto l’accoglimento

1

Data pubblicazione: 07/03/2018

del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale, la cassazione, senza
rinvio, della sentenza impugnata.

RILEVATO CHE:
1.

Pagani Giorgio ricorre con tre motivi (il secondo ed il terzo

subordinati al mancato accoglimento del primo) contro l’Equitalia Nord – già

per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe emessa dalla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.102/5/10, concernente
l’impugnativa della cartella di pagamento n.06820070393537484 anno di
imposta 2000;
2.

con la suddetta impugnativa il contribuente ha dedotto l’omessa

notifica dell’avviso di accertamento, quale atto presupposto della cartella,
nonchè numerosi vizi della cartella di pagamento, della sua notifica e
dell’iscrizione a ruolo;
3.

la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando

la precedente decisione del Giudice Tributario di prima istanza, ha rigettato
il ricorso;
4.

a seguito del ricorso del contribuente, l’Equitalia Nord – già Equitalia

Esatri s.p.a., Agente della Riscossione per la provincia di Milano, si
costituisce con controricorso, spiegando ricorso incidentale subordinato, con
cui lamenta il mancato esercizio da parte della C.T.R. della Lombardia dei
poteri istruttori in violazione dell’art.7 D.Lgs. n. 546/92, in relazione all’art.
360, comma 1, n.4;
5.

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 dicembre

2017, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il
primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168,
conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

2

Equitalia Esatri s.p.a., Agente della Riscossione per la provincia di Milano,

CONSIDERATO CHE:
1.1. è fondato il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma
1, n. 4, c.p.c., col quale il ricorrente si duole della nullità della sentenza
impugnata, per la sua motivazione solo apparente su questioni decisive,
deducendo la violazione dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 del d.lgs. n.
546/92;

difetto di conformità al modello previsto dall’art.132 comma secondo n.4
cod.proc.civ. (il cui contenuto è replicato dall’art.36 comma 2 n.4 della
d.lgs. n.546 del 1992 con riferimento al processo tributario) nell’ipotesi in
cui la sentenza sia accompagnata da una motivazione meramente
apparente, tale da non consentire l’individuazione delle ragioni poste dal
giudice a fondamento della decisione adottata (Sez. 5, Sentenza n. 13990
del 22/09/2003, Rv. 567045; Sez. U, Sentenza n. 10892 del 07/08/2001,
Rv. 548840);
1.3. nel caso di specie, il ricorrente lamenta la motivazione superficiale,
apodittica e solo apparente, relativamente all’invalidità derivata della
cartella di pagamento, conseguente all’omessa notifica dell’avviso di
accertamento, ed alla mancata sottoscrizione del ruolo;
1.4. sul punto la C.T.P. ha omesso di pronunciarsi e la C.T.R. della
Lombardia, investita con specifico motivo di appello, si è limitata a rilevare
che nella cartella di pagamento era indicata l’avvenuta notifica dell’avviso di
accertamento in data 3 aprile 2007 e che sarebbe stato opportuno per il
contribuente chiedere informazioni, anche per la verifica dell’effettiva
sottoscrizione del ruolo, all’ufficio competente;
1.5. la motivazione addotta dalla C.T.R. della Lombardia è del tutto
carente in riferimento alla mancata notifica dell’avviso di accertamento,
quale atto presupposto della cartella di pagamento, perché non chiarisce in
alcun modo gli elementi attraverso i quali la C.T.R. della Lombardia perviene
ad affermare che vi sia una sufficiente dimostrazione dell’avvenuta notifica
dell’avviso di accertamento e , quindi, ad escludere l’invalidità derivata della
cartella di pagamento;
1.6. egualmente carente appare la motivazione in ordine alla prova

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1.2. in particolare, ricorre la fattispecie di nullità della sentenza per

della mancata sottoscrizione del ruolo, poiché il giudice di appello non
palesa in alcun modo l’iter logico che gli ha consentito di superare la
doglianza del ricorrente;
2.1. atteso l’accoglimento del primo motivo di ricorso, i motivi secondo
(violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3,
dell’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 e dell’art. 115, comma 2 -in realtà

360, comma 1, n.3, dell’art. 12, comma 4, D.P.R. 602/73 e dell’art. 115,
comma 1, c.p.c.), così qualificati in base al contenuto, quale si evince dal
loro tenore letterale, vanno dichiarati assorbiti;
3.1. il ricorso incidentale condizionato proposto dal concessionario, sulla
violazione dell’art.7 D.Lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 360, comma 1,
n.4, è inammissibile;
3.2. in particolare, Equitalia Nord S.p.A. ha chiesto che, nel caso di
accoglimento del ricorso principale, fosse cassata la sentenza impugnata,
poiché il giudice di merito non aveva esercitato i poteri istruttori d’ufficio,
che la legge gli riconosce, al fine di acquisire la documentazione
comprovante l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento;
3.3. ” in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di
interesse il ricorso incidentale condizionato, allorché proponga censure che
non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono
relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato,
ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la
soccombenza, che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la
facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di
annullamento della sentenza” (Cass. sent. n. 22095/2017);
3.4. nella fattispecie in esame, la censura oggetto del ricorso incidentale
condizionato riguarda una questione non esaminata dal giudice di merito,
perché assorbita dal rigetto dei motivi di appello del contribuente relativi
all’omessa notifica dell’avviso di accertamento;
3.5. dunque, non sussiste la soccombenza dell’Equitalia Nord sulla
questione oggetto del ricorso condizionato, che risulta inammissibile;

4

comma 1-, c.p.c.) e terzo (violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art.

4.1. per i motivi fin qui esposti è necessario cassare la sentenza
impugnata, rinviando alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione,
affinchè, decidendo nel merito, motivi adeguatamente in ordine alla prova
della notifica dell’avviso di accertamento (quale atto presupposto della
cartella di pagamento) e della sottoscrizione del ruolo, disciplinando anche
le spese processuali del giudizio di legittimità;

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il
secondo e terzo motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa
la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese , alla C.T.R. della
Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il giorno 21 dicembre 2017.

P.Q.M.

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