Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5434 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. II, 26/02/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 26/02/2021), n.5434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15193-2016 proposto da:

P.M., P.L., C.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO VITALI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANDREA MANIEZZO, giusta procura in atti;

– ricorrenti –

contro

EDILFURLAN S.A.S. DI R.F. & C., V.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 381/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che la vicenda giudiziale qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– i coniugi P.L. e C.R. e il loro figlio P.M. erano ricorsi al giudice richiedendo disporsi accertamento tecnico preventivo nei confronti della società Edilfurlan perchè fossero descritti vizi e difetti nella posa di pavimento, che aveva interessato due distinti appartamenti, costituenti le rispettive abitazioni;

– nelle more la Edilfurlan s.a.s. citava in giudizio P.M., chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo non corrisposto, ammontante a Euro 3.725,46; il convenuto, costituitosi, chiedeva in via principale la risoluzione del contrato con condanna dell’attrice e, in via subordinata, la riduzione del prezzo dovuto;

– con successivo atto di citazione i coniugi P. chiedevano, previo accertamento dei vizi, condannarsi la Edilfurlan al risarcimento del danno; la convenuta, costituitasi, chiedeva rigettarsi la domanda;

– il Tribunale di Padova, riunite le due cause, accertati i vizi denunciati nella posa del parquet, condannò la Edilfurlan al risarcimento del danno in favore di P.L. e C.R. e in favore di P.M.;

– la Corte d’appello di Venezia, adita dalla Edilfurlan s.a.s., rigettò le domande formulate dagli attori e condannò P.M. al pagamento della somma di Euro 3.725,46 in favore dell’appellante;

ritenuto che i coniugi P. e P.M. ricorrono, col supporto di due motivi, avverso la decisione d’appello e che la Edilfurlan in concordato preventivo è rimasta intimata;

ritenuto che con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 112, dell’art. 183, comma 5 (ante riforma di cui al D.L. n. 35 del 2005), in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, assumendo che:

– la controparte aveva ribadito con l’atto e la comparsa conclusionale d’appello l’eccezione di prescrizione e decadenza nei soli confronti di P.M., avendo negato in radice la sussistenza del rapporto negoziale con i genitori di quest’ultimo; di conseguenza l’eccezione in parola, formulata genericamente in primo grado, attraverso il richiamo alla comparsa depositata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, doveva intendersi abbandonata, ai sensi dell’art. 346, nei confronti dei coniugi P.;

– la Corte territoriale aveva errato (fermo restando che la riunione dei procedimenti non fa venir meno l’autonomia d’ognuno d’essi in relazione alla specifica posizione dalle parti in ciascuno dei giudizi) presupponendo che una tale eccezione fosse stata avanzata e, comunque, riproposta, anche nei confronti dei coniugi P., ai quali aveva addebitato di non aver dimostrato la tempestività della denuncia, onere che sui medesimi non incombeva, in assenza di valida eccezione;

considerato che la censura, avuto riguardo a P.L. e C.R. appare fondata (il motivo, com’è evidente, non è utile a P.M.), dovendosi osservare che:

– la società appellante, siccome riporta la sentenza della Corte locale, con il primo motivo d’impugnazione censurava la sentenza di primo grado per avere reputato sussistere rapporto negoziale con i coniugi P.; rapporto che, invece, era intercorso, per entrambi gli appartamenti, solo con il figlio della coppia, M.; con il secondo motivo aveva negato sussistere il grave inadempimento dell’appaltatore, tale da giustificare la risoluzione del contratto; con il terzo motivo aveva giudicato erronea la decisione di primo grado per essere stata disattesa l’eccezione di decadenza dalla garanzia formulata dalla società; con il quarto motivo aveva criticato l’interpretazione di una clausola di limitazione della responsabilità;

– la Corte di Venezia, giudicando come più liquida la questione sollevata con il terzo motivo, escluso sussistere riconoscimento del vizio, al contrario di quanto reputato dal Tribunale, giungeva alla conclusione che la parte committente non avesse dimostrato di aver effettuato tempestiva denunzia ai sensi dell’art. 1667 c.c.;

– così ragionando il Giudice di secondo grado, che non ha preso in alcuna considerazione la prospettazione dell’appellante, secondo la quale il rapporto negoziale era intercorso esclusivamente con P.M., ha risolto la causa presupponendo che l’eccezione di non tempestiva denunzia del vizio fosse stata rivolta dalla Edilfurlan anche nei confronti di P.L. e C.R., e non solo nei confronti del loro figlio;

– esaminato l’atto d’appello, facente parte del fascicolo d’ufficio, trasmesso a seguito di formale istanza della ricorrente ai sensi dell’art. 369 c.p.c., esame reso necessario dalla natura processuale del fatto d’accertare, consta che la Edilfurlan solo nei confronti di M. ha riproposto l’eccezione di tardività della denuncia, nel mentre nei confronti dei genitori di quest’ultimo ha negato in radice la sussistenza del rapporto;

– ciò posto, una tale eccezione avrebbe dovuto intendersi rinunziata in appello, per non essere stata riproposta, riproposizione che, è utile soggiungere, come ha chiarito di recente questa Corte, pur se libera da forme, deve essere specifica, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Sez. 3, n. 25840, 13/11/2020, Rv. 659852);

– infine, va soggiunto che la riunione di cause connesse lascia inalterata l’autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull’altro processo sol perchè questo è stato riunito al primo (Sez. 3, n. 15383, 13/7/2011, Rv. 618719).

Diritto

CONSIDERATO

che accolto, per le anzidette ragioni, il primo motivo, il secondo, con il quale i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 2697 c.c., affermando la natura occulta dei vizi, resta assorbito;

considerato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio e il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità rimesso al Giudice del rinvio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo limitatamente alla posizione di P.L. e C.R. e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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