Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5434 del 18/02/2022
Cassazione civile sez. trib., 18/02/2022, (ud. 10/02/2022, dep. 18/02/2022), n.5434
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19127/2016 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
cui ha domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Gianluca Antonio Francesco Ferri, presso cui è elettivamente
domiciliata in Roma al via G. D’Arezzo n. 18;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 29 della Commissione tributaria regionale
della Liguria, pronunciata in data 4 febbraio 2015, depositata in
data 14 gennaio 2016 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio
2022 dal consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina.
Fatto
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi contro la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia (di seguito Fondazione) per la cassazione della sentenza n. 29 della Commissione tributaria regionale della Liguria, pronunciata in data 4 febbraio 2015, depositata in data 14 gennaio 2016 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa del diniego tacito di rimborso Irpeg relativa all’anno di imposta 1998;
con la sentenza impugnata, la C.t.r. rilevava testualmente: “La Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso opposto dall’Agenzia delle Entrate di La Spezia. In data 30 marzo 2001 l’Ufficio emetteva avviso di dichiarazione regolare dalla quale risultava un credito di Euro 148.116,00 da utilizzarsi in compensazione. La Fondazione presentava, dunque, istanza di rimborso, cui non seguiva alcun provvedimento da parte dell’ufficio, dando così luogo alla fattispecie di silenzio rifiuto, contro il quale la Fondazione presentava rituale ricorso. L’Ufficio si costituiva in giudizio ritenendo di non concedere il rimborso sulla base della tardiva presentazione della relativa istanza ed in quanto, per l’anno d’imposta in questione, risultava che la Fondazione avesse già ottenuto altri tipi di agevolazione”;
tanto premesso, la C.t.r. riteneva di confermare la decisione di primo grado, ritenendo illegittimo il diniego opposto dall’Ufficio;
in particolare, i giudici di appello sostenevano che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il rigetto dell’istanza di rimborso del credito d’imposta indicato dal contribuente in dichiarazione doveva avvenire secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, o previo controllo delle dichiarazioni secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis;
nel caso di specie, l’Ufficio non aveva provveduto ad attivarsi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43 ed aveva effettuato con esito positivo il controllo formale sul Modello Unico 1999 presentato dalla Fondazione, riconoscendo così il diritto al rimborso evidenziato nella dichiarazione;
pertanto, secondo la C.t.r., il credito in questione doveva ritenersi consolidato a partire dal momento del suo riconoscimento, in data 30 marzo 2001, e si estingueva solo per effetto della prescrizione ordinaria decennale, in data 30 marzo 2011;
dunque, l’istanza di rimborso presentata dalla Fondazione doveva ritenersi tempestiva in quanto presentata in termini;
la C.t.r. riteneva, altresì, priva di fondamento l’eccezione sollevata dall’Ufficio avente ad oggetto la mancanza dei requisiti in capo alla Fondazione per l’applicazione dei benefici previsti dal D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12, comma 2, in quanto la condotta tenuta dalla Fondazione risultava rispondente a quanto indicato dallo stesso Ufficio nella Risoluzione 2 ottobre 2001, n. 145, Interpello 954- 5/2001;
secondo la C.t.r., la Fondazione aveva provveduto ad adeguare il proprio Statuto alle prescrizioni indicate, così come risultava dagli atti, senza per questo andare a modificare le proprie finalità sociali;
a seguito del ricorso, la Fondazione resiste con controricorso;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 febbraio 2022, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;
successivamente parte contribuente ha depositato copia autentica della sentenza della C.t.r. della Liguria n. 30, pronunciata il 4 febbraio 2015 e depositata il 14 gennaio 2016, con attestazione del passaggio in giudicato, nonché una memoria, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle entrate attesa l’efficacia preclusiva del giudicato formatosi per la medesima annualità 1998;
anche parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, lett. g), e art. 21, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
la ricorrente rileva che il competente Ufficio dell’Agenzia aveva espressamente negato il rimborso con provvedimento del 16 aprile 2009 (questo provvedimento era stato, poi, prodotto quale quarto allegato al ricorso in appello dell’Agenzia);
peraltro, tale provvedimento espresso di diniego era stato anche impugnato dalla contribuente e ne era originato un diverso giudizio, circostanza in alcun modo negata dalla Fondazione che, in una memoria illustrativa depositata nel corso del giudizio di primo grado, aveva affermato di “essere stata costretta a impugnare sia il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, sia il provvedimento il provvedimento di diniego dello steso Ufficio, e ciò a scopo meramente precauzionale stante l’irrituale modalità di comunicazione dell’anzidetto provvedimento che è stato inoltrato mediante posta ordinaria”;
aggiungeva la contribuente che “la contemporanea pendenza di ricorsi aventi il medesimo oggetto (…) non ha dato luogo ad alcuna ipotesi di litispendenza, atteso che le relative controversie sono instaurate davanti allo stesso Ufficio giudiziario (…). La pendenza di identiche controversie con le medesime parti costituisce, semmai, motivo di riunione – anche d’Ufficio – ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29”;
deduce, quindi, l’Agenzia ricorrente che era pacifico, tra le parti, che all’istanza di rimborso comunicata dalla contribuente aveva fatto seguito un provvedimento espresso di diniego da parte dell’Ufficio finanziario: la stessa Fondazione lo aveva confermato, sia pure sollevando eccezioni circa la ritualità delle modalità di comunicazione del diniego;
risultava, pertanto, evidente che, sull’istanza formulata dalla Fondazione del 13 marzo 2009, non si era formato alcun provvedimento implicito di diniego, con la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, rivolto all’impugnazione di un atto inesistente;
con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29, e dell’art. 273 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
secondo la ricorrente, i giudici di merito erano incorsi nell’errore di non disporre la riunione dei due giudizi, creando le premesse per giudicati potenzialmente contrastanti;
con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denunzia, rispettivamente, la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 43 e 36-bis e del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, art. 12, comma 6;
preliminarmente va accolta l’eccezione di giudicato esterno formatosi per la medesima annualità in contestazione a seguito di impugnazione del provvedimento espresso di diniego;
tale giudicato, eccepito e documentato dalla controricorrente con la documentazione allegata alla memoria depositata ex art. 380-bis c.p.c., si è formato dopo la proposizione del ricorso in Cassazione e riguarda le stesse parti e la medesima questione proprio per l’annualità oggetto di contestazione;
pertanto il giudicato esterno, correttamente dedotto e provato, è pienamente deducibile in sede di legittimità;
in conclusione, alla luce del giudicato favorevole alla contribuente sull’impugnativa del diniego dell’stanza di rimborso per l’annualità in contestazione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata alle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo;
rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio, n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.700,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, Euro 200,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022