Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5434 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. III, 08/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 08/03/2011), n.5434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6723/2010 proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CHIANA 35, Sc. 3, int. 24, presso il proprio studio

rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

C.M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 14, presso lo studio dell’avvocato

DONATO PIETRO MARE, rappresentata e difesa dall’avvocato DEL GIUDICE

FIORAVANTE giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

22/10/08, depositata il 19/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. L’Avvocato M.G. ha proposto ricorso per cassazione contro C.M.L. avverso la sentenza del 19 gennaio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto avverso la sentenza resa in primo grado nella controversia inter partes dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi.

L’intimata ha resistito con controricorso.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata al ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., norma che, pure abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 è rimasta ultrattiva, in forza dell’art. 58, comma 5 della stessa legge, in riferimento ai ricorsi per cassazione proposti successivamente alla sua entrata in vigore contro i provvedimenti pronunciati anteriormente ad essa.

Infatti, l’illustrazione dell’unico motivo su cui si fonda il ricorso – con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 3 e degli artt. 323, 324 e 329 c.p.c. – non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto, necessario in relazione alla riconducibilità della lamentata violazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto relativa a norme del procedimento (per tutte Cass. (ord.) n. 4329 del 2009; (ord.)n. 1310 del 2010)”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro mille, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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