Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5434 del 07/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5434 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA í

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sul ricorso 5659-2013 proposto da:
BELLINI ALESSANDRA BLLLSN60M41A861J,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTEFALCO 61, presso

lo

studio dell’avvocato COLACURTO ANDREA, rappresentata e

difesa dall’avvocato BETTINI PAOLO, giusta procura ad
litem a margine del ricorso per regolamento di
competenza;
– ricorrente contro

2013
10007

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO;

intimato

avverso la sentenza n. 6/2013 del TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione
16/01/2013;

Distaccata di

BRENO,

depositata

il

Data pubblicazione: 07/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/12/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. RENATO BERNABAI.

E’

presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. IMMACOLATA ZENO che si riporta alla

requisitoria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5 luglio 2012, la signora
Alessandra Bellini proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di
Brescia, a due ingiunzioni fiscali notificatele a cura del comune di

C127.846,00 e di C 62.930,00 a titolo di imposta comunale sugli
immobili (Ici) per gli anni 2006, 2007 e 2008, oltre interessi,
sanzioni e spese, maturata per terreni di sua proprietà.
Costituitosi ritualmente, il comune di Bagnolo San Vito
eccepiva il difetto di giurisdizione, assumendo che essa
apparteneva al giudice tributario, vertendosi in materia di
ingiunzioni fiscali ex art.2 d. Igs. n.546/1992.
Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc.
civile, pronunziata all’ udienza del 16 gennaio 2013, il Tribunale
monocratico di Brescia-sezione distaccata di Breno affermava la
giurisdizione ordinaria, ma si dichiarava territorialmente
incompetente, ritenuta la competenza del Tribunale di Mantova,
nella cui circoscrizione aveva sede il comune convenuto.
Avverso il provvedimento la sig.ra Alessandra Bellini
proponeva regolamento, definito necessario, di competenza,
deducendo che il comune non aveva mai eccepito l’incompetenza
territoriale; e che questa era stata rilevata d’ufficio – nonostante
l’assenza di alcuna norma che qualificasse inderogabile la
competenza in subiecta materia – e comunque tardivamente, oltre
la prima udienza ex art. 183 cod. proc. civile (richiamato dall’art.
38, terzo comma, cod. proc. civile).

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Bagnolo San Vito per il pagamento, rispettivamente, di

Il comune di Bagnolo San Vito non svolgeva attività difensiva.
Il P.G. concludeva per la dichiarazione ex officio del difetto di
giurisdizione, previa riqualificazione del ricorso come regolamento
facoltativo di competenza – stante la compresenza, nel
provvedimento impugnato, della pronunzia affermativa della

riserva il relativo potere della Corte nell’ambito del solo
regolamento necessario.
***

Così richiamati i fatti di causa, si osserva

che appare

rilevante, ai fini del decidere, il riesame del dibattuto rapporto di
pregiudizialità tra la questione di giurisdizione e quella di
competenza.
Ad avviso di questo collegio, sembra condivisibile l’opinione
risalente, un tempo maggioritaria, che la competenza rivesta
carattere prioritario: giacché l’accertamento della spettanza della
giurisdizione – o anche, in radice, dell’esistenza stessa della
giurisdizione, in ipotesi di assoluta carenza di azione – non può che
essere decisa dal giudice in astratto competente per materia, valore
e territorio a conoscere della controversia, sulla base della
prospettazione della domanda.
In virtù del principio che ogni giudice è competente a decidere
della propria competenza, sembra evidente che tale accertamento
sia pregiudiziale rispetto a qualunque altra questione, di rito o di
merito, costituendo un riflesso del principio costituzionale del
giudice naturale (art.25 Cost.): tanto più, rispetto a questioni,
come quella della giurisdizione, suscettibili di pronuncia con

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giurisdizione – e superamento dell’indirizzo giurisprudenziale che

attitudine a preclusione pro judicato (Cass., sez. unite, 17 dicembre
2007 n.26483).
Che l’esistenza, o no, della potestas judicandi nel caso
concreto possa essere accertata da un giudice potestativamente
individuato dalla parte – eventualmente in violazione di tutti i criteri

eccentrica ai principi generali che informano il processo; e certo,
non assimilabile all’evenienza, tutt’altro che rara, di statuizione
sulla giurisdizione emessa da giudice ritenutosi erroneamente
competente: non inficiata, a differenza della prima, da
incompatibilità di

decisum,

e dunque intimamente coerente,

restando solo soggetta ad un fisiologico sindacato nella naturale
sede di impugnazione.
Né si può sostenere, sotto altro profilo, che l’accertamento
sulla sussistenza della giurisdizione resti salvo all’esito di translatio
iudicii al giudice competente.

La conservazione degli effetti processuali (oltre che sostanziali,
come l’interruzione-sospensione della prescrizione, l’efficacia della
trascrizione, l’impedimento di decadenze, ecc.) è preservata in
ordine ai soli atti istruttori – e cioè, tipicamente, le prove assunte:
che non degradano ad argomenti sussidiari di prova ex art.116,
secondo comma, cod. proc. civile, come invece nella trasmigrazione
tra giurisdizioni diverse (art.59, comma 5, legge 18 giugno 2009, n.
69 ) – ed eventualmente cautelari (principio affermato, sia pure con
efficacia interinale, dall’art.15, settimo comma, cod. proc. amm. e
dall’art.27 cod. proc. pen.). Ma non certo per le sentenze, che
vengono, per definizione, travolte ex post dall’accoglimento del
regolamento di competenza, necessario, facoltativo o d’ufficio: e

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di radicamento della competenza – appare, infatti, tesi del tutto

che dunque nascerebbero inutiliter datae nell’ipotesi speculare di
un’incompetenza dichiarata ex ante.
Con l’unica eccezione, senza dubbio vistosa, della sentenza
dichiarativa di fallimento pronunziata dal giudice incompetente:
fatta salva dalla norma – di natura speciale, se non eccezionale – di

Nell’ottica della ricostruzione dogmatica condivisa da questo
collegio appare dunque oggettivamente contraddittorio il
provvedimento del Tribunale di Brescia-sezione distaccata di Breno
che afferma la giurisdizione del giudice ordinario in una
controversia della quale si dichiara contestualmente incompetente,
per territorio, a conoscere.
Con l’ulteriore corollario che tale accertamento positivo resta
tamquam non esset;

onde questa Corte, investita di un

regolamento – definibile, per l’effetto, incontestabilmente
necessario – potrebbe rilevare d’ufficio la carenza di giurisdizione
del giudice ordinario in ordine ad una controversia di natura
tributaria (in tema di I.c.i.), rimessa alla cognizione delle
commissioni tributarie: in conformità con l’indirizzo assolutamente
costante secondo cui il fatto che l’opposizione ad ingiunzione
prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, art. 3, dia luogo ad un
ordinario processo di cognizione – in cui è assicurata al privato
destinatario la possibilità di contestare e, ricorrendone gli estremi,
di far cadere la pretesa fatta valere in ingiunzione, mediante
l’accertamento negativo della sussistenza dei presupposti di legge
cui viene rapportata l’obbligazione – non è rilevante ai fini della
soluzione della questione di giurisdizione: in quanto la norma in
esame non reca deroga all’ordinario riparto di giurisdizione nel

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cui al novellato art.9 bis. I. fall.

vigente ordinamento giuridico e pertanto non può essere invocata
per ricondurre nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice
ordinario vertenze che, con riguardo alla natura dei rapporti in esse
dedotti, debbano essere riservate alla cognizione di altro giudice
(Cass., sez. un., 08/02/2013, n. 3043; Cass., sez. un.,

Per pervenire ex officio a tale riaffermazione di principio non
sarebbe necessario, in ultima analisi, procedere al

révirement

(sollecitato nelle conclusioni del P.G.) della giurisprudenza di
legittimità, preclusiva, per contro, del rilievo officioso nell’ambito di
un regolamento facoltativo di competenza ( Cass., sez.3, 12
novembre 1999 n.12566; Cass., sez. unite 23 giugno 1995
n.7086); pur se condivisibili, al riguardo, appaiono le
argomentazioni dell’organo requirente. La dizione testuale
dell’art.37 cod. pro c. civ. (“Il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario nei confronti della pubblica istruzione dei giudici speciali è
rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”),

sembra infatti prescindere – fuori dell’ipotesi di un giudicato, anche

18/12/2008, n. 29529; Cass. sez. un. 1232/2002).

implicito – dal limite, connaturale al principio devolutivo, Ci

ri

dell’articolazione di un motivo ad hoc.
Questo collegio deve peraltro prendere atto che la
ricostruzione dogmatica suesposta, recepita, in passato, dalla
giurisprudenza di legittimità e da autorevole seppur risalente
dottrina – anche sulla base dell’argomento sussidiario ( per la
verità, di più dubbia consistenza) che la questione di giurisdizione
abbia natura di merito – è stata contraddetta in taluni precedenti di
questa Corte, ove si assegna, invece, alla giurisdizione una
posizione gradatamente prioritaria, sotto il profilo logico, rispetto

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alla questione di competenza (Cass., sez. unite 26.483/2007 cit.;
Cass., sez. unite 22 aprile 1999 n. 248. Nessuna delle quali,
peraltro, emessa a composizione di un contrasto giurisprudenziale).
Si palesa dunque necessario rimettere di nuovo la
problematica alle sezioni unite per un’eventuale rivisitazione critica

giurisdizione, pur se in astratto preliminare in rapporto alla
competenza, che ne rappresenta una frazione – principio richiamato
nella ratio decidendi riprodotta nelle relative massime e su cui si
dovrebbe consentire, ove a decidere fosse ab initio la Corte di
legittimità, deputata a dirimere in via definitiva il riparto di
giurisdizione e di competenza – non si traduce in pregiudizialità
giuridica qualora sia invece il giudice di primo grado
(potestativamente adito dalla parte attrice) ad esaminarla; e che
dovrebbe invece astenersene, ove riconosca di non essere stato
correttamente individuato: riservandone la cognizione, unitamente
al merito, al diverso giudice da lui ritenuto competente.

P.Q.M.
– Rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale
assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
Roma, 10 Dicembre 2013

IL REL. EST

dell’indirizzo più recente: movendo dal rilievo che la questione della

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