Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5434 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 13/02/2017, dep.03/03/2017),  n. 5434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3283/2012 R.G. proposto da:

Banca di Credito Cooperativo di Montepulciano s.c.r.l., rappresentata

e difesa dall’Avv. Giuseppe Greco, presso il cui studio in Roma alla

via S. Caterina da Siena n. 46 elettivamente domicilia, per procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– controricorrente –

e contro

Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la provincia

di Siena – Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 31/35/11 depositata il 22 marzo 2011;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2017

dal Consigliere Enrico Carbone;

Udito l’Avv. Patrizia Rapone su delega per la ricorrente e l’Avv.

Giovanni Palatiello per la controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In accoglimento dell’appello erariale, la Commissione tributaria regionale della Toscana riformava la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Montepulciano quale fideiussore per il rimborso accelerato IVA in favore dell’azienda agrituristica Torre delle Fate.

Il giudice d’appello riteneva corretto l’operato dell’amministrazione finanziaria nell’escussione di una garanzia rilasciata con clausola “senza eccezione alcuna”.

La Banca di Credito Cooperativo di Montepulciano ricorre per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

L’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.

L’agente della riscossione resta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia difetto di giurisdizione del giudice tributario, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, artt. 1936 e 1944 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione, per non aver il giudice d’appello rilevato che il rapporto fideiussorio resta devoluto alla giurisdizione ordinaria in ragione dell’autonomia dal rapporto tributario.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Fu proprio la Banca di Montepulciano ad adire il giudice tributario per opporsi all’escussione della garanzia, riuscendo vittoriosa nel merito in primo grado e soccombente nel merito in secondo.

Le Sezioni Unite hanno statuito che l’attore soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello per denunciare il difetto della giurisdizione da lui stesso adita, egli non essendo soccombente su tale autonomo capo della sentenza (Cass., sez. un., 20 ottobre 2016, n. 21260, Rv. 641347; Cass., sez. un., 19 gennaio 2017, n. 1309, Rv. 642001).

Vale il corollario: “in tema di rimborso accelerato dell’IVA, il fideiussore che abbia impugnato presso il giudice tributario la cartella di pagamento emessa in escussione della garanzia a prima richiesta D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 38-bis non può impugnare per difetto di giurisdizione la sentenza che l’abbia dichiarato soccombente nel merito”.

Nella memoria, la ricorrente estende l’eccezione di difetto della giurisdizione tributaria, includendovi il difetto di titolo della cartella; l’estensione è tuttavia inammissibile, perchè eccede la natura meramente illustrativa dell’atto e lede il diritto di difesa della controparte (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26670, Rv. 634022; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471, Rv. 638962).

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per extrapetizione e carenza assoluta di motivazione.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Si duole la ricorrente che il giudice d’appello abbia deciso extra petita sul merito dell’accertamento a carico dell’azienda garantita e che ciò abbia fatto senza esporre motivazione alcuna.

Tuttavia, neppure astrattamente ciò potrebbe qui eccitare l’interesse impugnatorio del garante, atteso che la fideiussione a prima richiesta D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 38-bis integra un contratto autonomo di garanzia, non accessorio all’obbligazione garantita e insensibile alle pertinenti eccezioni (Cass. 15 marzo 2004, n. 5239, Rv. 571150; Cass. 19 dicembre 2014, n. 26965, Rv. 634133).

3. I motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili, con aggravio di spese per soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la Banca di Credito Cooperativo di Montepulciano s.c.r.l. a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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