Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5433 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. III, 27/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 27/02/2020), n.5433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1377-2018 proposto da:

R.C., in qualità di amministratrice di sostegno di

M.W., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO

VENTURINI;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA KENIA, 16,

presso lo studio dell’avvocato TIZIANA PUGLIESE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENRICO LUIGI BATTAGLIESE;

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CILIBERTI, che la rappresenta e difende;

ZURICH INSURANCE PLC, in persona del Procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 95, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI PIERI NERLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DANIELE CATTANEO;

– controricorrenti –

e contro

D.E.;

– intimati –

Nonchè da:

D.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 12-B, presso lo studio dell’avvocato ZOSIMA VECCHIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO MINGIONE;

– ricorrente incidentale –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), R.C., G.A., ZURICH

INSURANCE PLC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2341/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/11/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

l’amministratore di sostegno di M.G. agì per il risarcimento dei danni riportati dall’amministrato a causa della caduta dal proprio motoveicolo, determinata ad una brusca frenata, cui era conseguita una gravissima invalidità permanente;

sostenne l’attore che l’incidente era dipeso da una manovra di emergenza posta in essere dal M. che, mentre percorreva (OMISSIS), aveva visto invadere parzialmente la propria carreggiata da un’autovettura condotta da G.A., proveniente dalla laterale (OMISSIS); aggiunse che sussisteva una responsabilità concorrente di D.E., che aveva parcheggiato la propria autovettura in zona vietata ed in posizione tale da ostacolare la libera visuale dell’incrocio;

convenne pertanto in giudizio sia il G. e la sua compagnia assicuratrice Generali Italia s.p.a. che la D., i quali si costituirono contestando la domanda; propose intervento volontario la Zurich Insurance P.l.c., assicuratrice della D.;

il Tribunale rigettò le richieste attoree e compensò le spese di lite;

la Corte di Appello di Milano ha rigettato sia l’appello principale del M. che quello incidentale della D., condannando il primo al pagamento delle spese del grado in favore di tutti gli appellati e dichiarando interamente compensate le spese del giudizio di appello fra la D. e la Zurich;

la Corte ha osservato, fra l’altro, che:

era pacifico che non vi era stato alcuno scontro fra veicoli, risultando pertanto inapplicabile la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2;

neppure risultava applicabile la previsione di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, in difetto della prova della correlazione causale fra l’altrui condotta colposa e il danno subito dall’attore;

dai rilievi della Polizia locale e dalle dichiarazioni del teste F. – ritenute più attendibili di quelle rese dal teste D.M. – emergeva che il G. proveniva da una strada avente diritto di precedenza e che, comunque, la sua auto non aveva invaso la carreggiata occupata dal motociclista, il quale – invece – percorreva una strada inibita ai veicoli ordinari e procedeva a velocità eccessiva;

il sinistro era dunque riconducibile “in via esclusiva alla condotta gravemente colposa del M., il quale aveva “perso il controllo dello scooter avendo posto in essere manovre di emergenza inconsulte, dato che nessun veicolo, per quanto con diritto di precedenza, stava per interessare la sua corsia di percorrenza nella quale si sarebbe potuto e dovuto fermare senza alcun pregiudizio qualora avesse adottato una velocità consona ai luoghi”;

nè era ravvisabile alcun profilo di responsabilità a carico della D. – ancorchè sanzionata ai sensi dell’art. 158 C.d.S. – in quanto la violazione prospettata non aveva “svolto alcun contributo causale nell’evento dannoso”, trovandosi il M. “nelle condizioni di poter percepire la presenza di auto in movimento e in fase di avvicinamento all’intersezione, particolarmente ampia, come ben visibile nelle fotografie in atti, e di assumere una velocità consona ai luoghi”;

ha proposto ricorso per cassazione il M., rappresentato dal proprio amministratore di sostegno, affidandosi a quattro motivi; hanno resistito, con controricorso, il G., la D., la Generali Italia e la Zurich Insurance; la D. ha anche proposto ricorso incidentale nei confronti della Zurich (che ha resistito con autonomo controricorso) e ricorso incidentale condizionato nei confronti del M.;

hanno depositato memoria il M., la D. e la Zurich Insurance.

Considerato, quanto al ricorso principale, che:

il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e art. 158 C.d.S. e la “mancata applicazione da parte del giudice di merito dei principi fondamentali di diritto”: assume il ricorrente che, nella specie, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 2054 c.c., comma 1 essendo pacifico che il danno era derivato dalla circolazione di veicoli (nella cui nozione doveva ricomprendersi anche la sosta degli stessi); aggiunge che l’onere della prova a carico del danneggiato doveva “riguardare il nesso di causalità tra la circolazione dei veicoli ed il danno, rimanendo in capo ai signori G. e D. la dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento”; precisa che “il fatto che nel caso di specie non vi sia stato scontro tra i veicoli (…) non può certamente valere ad aggravare la posizione del soggetto danneggiato; al contrario grava i danneggianti dell’onere della prova liberatoria una volta -ovviamente- che sia dimostrato il nesso di causalità tra la circolazione del veicolo ed il danno”; contesta, infine, che la posizione irregolare del veicolo della D. non abbia aggravato la condizione di pericolosità dell’incrocio, rilevando che gli stessi elementi considerati dalla Corte “non fanno che confermare l’ostruzione della visibilità”;

il motivo è infondato: la Corte ha deciso in conformità allo stesso criterio individuato dal ricorrente, giacchè ha negato l’applicabilità dell’art. 2054 c.c., comma 1 dopo avere escluso la sussistenza di nesso causale fra le condotte del G. e della D. e la caduta del motociclista; dal che ha fatto correttamente conseguire l’impossibilità di richiedere ai convenuti la prova liberatoria (sull’assenza di colpevolezza) prevista dall’art. 2054 c.c., comma 1; il tutto in conformità al principio secondo cui “la circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce l’applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 ma non la presunzione di responsabilità prevista nel comma 1 cit. articolo, poichè tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno all’altro veicolo. La prova del nesso di causalità, che grava a carico dell’attore, si risolve nella prova di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda” (Cass. n. 8249/1998, conforme a Cass. n. 2786/1978);

nè – alla luce di tale condivisibile principio – potrebbe ritenersi sufficiente (come parrebbe ritenere il ricorrente) che il danno si sia verificato nell’ambito della circolazione, giacchè l’onere del convenuto di fornire la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” può sorgere soltanto una volta che sia stato dimostrato (dall’attore) che il danno è stato “prodotto” (ossia causato) dall’asserito responsabile;

col secondo motivo (“omessa motivazione su fatto controverso e decisivo (…), erronea applicazione del ragionamento logico presuntivo ed al giudizio di causalità giuridica, violazione art. 41 c.p.”), il ricorrente lamenta che la Corte di Appello “ha violato i principi che presiedono al ragionamento presuntivo, affermando che dall’esclusione della responsabilità di G.A. dovesse automaticamente discendere la negazione del nesso di causalità tra la condotta di D.E. ed il sinistro”, giacchè “l’ostruzione della visuale ha fatto sì che il motociclista abbia visto l’automobile avvicinarsi quando già era nell’immediata vicinanza dell’incrocio”; aggiunge che la Corte ha anche violato i principi di cui all’art. 41 c.p., in punto di concorso di cause, facendo “discendere automaticamente dalla dichiarazione di responsabilità del M. l’esclusione di un concorso della D.”;

il motivo, inammissibile laddove denuncia un vizio di omessa motivazione non più deducibile ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile ratione temporis), è parimenti inammissibile nella parte in cui ipotizza l’erroneo ricorso a criteri presuntivi e la violazione dei principi sul concorso causale senza individuare specifici errori di diritto, ma contestando – nella sostanza – l’apprezzamento di merito circa l’irrilevanza causale della posizione irregolare del veicolo della D.;

il terzo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e la nullità della sentenza “per travisamento della prova”: il ricorrente rileva che la Corte “ha fondato la propria decisione sulla circostanza, smentita dagli atti di causa, che lungo la (OMISSIS) fosse vietato il transito ai veicoli”, evidenziando che nel verbale relativo all’incidente non vi era alcuna menzione del divieto di transito;

il motivo è inammissibile in quanto prospetta un errore di lettura delle risultanze istruttorie che avrebbe dovuto essere fatto valere in via revocatoria; il tutto a prescindere dalla considerazione che -alla luce della complessiva motivazione – la circostanza della circolazione in strada vietata ai mezzi ordinari non ha costituito elemento decisivo per l’affermazione dell’esclusiva responsabilità del M.;

col quarto motivo (“violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., interpretazione e comunque mancata applicazione da parte del giudice di merito dei principi fondamentali di diritto, nullità della sentenza (…) per contrasto tra motivazione e dispositivo”), il ricorrente assume che le gravi ragionì che secondo la Corte di appello avevano giustificato la compensazione delle spese del giudizio di primo grado avrebbero dovuto condurre a compensare anche le spese del secondo grado, tenuto conto dei “risvolti umani delicatissimi” della vicenda;

il motivo è infondato, giacchè la circostanza che la Corte di Appello abbia ritenuto non censurabile la decisione del primo giudice che aveva disposto la compensazione non comportava che anche il giudice del gravame dovesse avvalersi della facoltà di compensare (il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità), tanto più in una situazione in cui non si poneva la necessità di effettuare per la prima volta la ricostruzione delle modalità dell’incidente.

Considerato, quanto al ricorso incidentale della D., che:

con i due motivi, la ricorrente censura la sentenza per non avere condannato la Zurich a rifondere alla propria assicurata le spese di costituzione in giudizio, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 3;

l’interesse della D. a censurare la statuizione sulle spese non è sorto in conseguenza della proposizione del ricorso principale, ma era originario e conseguente al fatto stesso della pronuncia della sentenza;

tanto premesso e considerato che il ricorso incidentale risulta tardivo (in quanto proposto il 7.2.18, oltre la scadenza del termine “lungo” di impugnazione), deve affermarsene l’inammissibilità alla luce del principio secondo cui “l’impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale” (Cass. n. 12387/2016 e Cass. n. 6156/2018).

Considerato, quanto al ricorso incidentale condizionato della D., che lo stesso risulta assorbito dal rigetto del ricorso principale.

Diritto

CONSIDERATO

altresì, che:

le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

sussistono, in relazione al ricorso principale e a quello incidentale, le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale e assorbito il ricorso incidentale condizionato;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, per compensi, in Euro 4.000,00 in favore del G. e della Generali Italia e in Euro 5.000,00 in favore di ciascuno degli altri controricorrenti, oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge;

condanna la D. al pagamento delle spese in favore della Zurich Insurance, liquidandole in Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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