Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5433 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. III, 08/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 08/03/2011), n.5433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6644/2010 proposto da:

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA APPIA NUOVA 251, presso lo studio dell’avvocato SARACINO

Maria, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONUCCI

FERNANDO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 56/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

10/1/09, depositata il 29/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. P.F. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Intesa San Paolo s.p.a., già San Paolo Imi s.p.a., avverso la sentenza del 29 gennaio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Bari ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello da lui proposto avverso la sentenza resa in prime cure dal Tribunale di Foggia il 20 ottobre 2003.

L’intimata non ha resistito.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare manifestamente fondato quanto al primo motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sotto il profilo che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la consegna dell’atto di appello all’ufficiale giudiziario per la notificazione, avvenuta il 6 dicembre 2004, fosse avvenuta quando ormai era decorso il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 20 ottobre 2003.

Si sostiene, infatti, che tale termine, maggiorato della sospensione dei termini per il periodo feriale dal 1 agosto 2004 al 15 settembre 2004, veniva a scadere il 5 dicembre 2004, con la conseguenza che si intendeva prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo, cioè proprio al 6 dicembre 2004.

Il motivo è concluso da idoneo quesito di diritto, individuabile nella seguente proposizione finale della sua illustrazione: Si chiede quindi che la Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione chiarisca se il termine lungo di impugnazione della sentenza civile sia di 1 anno e 46 giorni, da computare ex numeratione dierum, a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito della sentenza impugnata, e se la scadenza di tale termine in un giorno festivo (domenica), comporti la proroga del termine al primo giorno feriale successivo.

La fondatezza del motivo appare palese, perchè il giorno 6 dicembre 2004, nel quale la sentenza impugnata dice essere stato consegnato per la notificazione l’atto di appello era l’ultimo giorno utile per provvedere all’adempimento nell’osservanza del c.d. termine lungo.

Infatti, sommando all’anno solare decorso dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, indicata dalla sentenza impugnata come avvenuta il 20 ottobre 2003, il periodo di durata della sospensione dei termini per il periodo feriale dell’anno 2004 dal 1 agosto di quell’anno al 15 settembre 2004 e, quindi, quarantasei giorni, il termine lungo veniva a scadere, aggiungendo detti giorni dopo il 20 ottobre 2004, il giorno 5 dicembre 2004. Tale termine, però, cadeva di domenica e, quindi, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 3, si intendeva prorogato di diritto fino al lunedì successivo, circostanza che la Corte barese ha omesso di considerare e che avrebbe dovuto indurla a ritenere tempestivo l’appello.

La sentenza impugnata sembra, dunque, doversi cassare con rinvio con la prescrizione al giudice di rinvio di dover considerare tempestivo l’appello.

Il secondo motivo resta assorbito”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

La sentenza impugnata è cassata in accoglimento del primo motivo. Il secondo motivo è assorbito.

Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione nella Corte d’Appello di Bari, comunque in diversa composizione, deciderà sull’appello considerandolo ammissibile sotto il profilo della tempestività.

Lo stesso giudice provvederà quanto alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione nella Corte d’Appello di Bari, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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