Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5433 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5433 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 27805-2011 proposto da:
BANCA

POPOLARE

SONDRIO

DI

SCPA,

elettivamente

domiciliata in ROMA VIA GUIDO D’AREZZO 18, presso lo
studio dell’avvocato GIORGIO MARCO IACOBONE, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA,

Data pubblicazione: 07/03/2018

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI
SONDRIO, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimati –

avverso

la

TRIBUTARIA

decisione
CENTRALE

n.
di

3014/2010
MILANO,

della COMM.
depositata

il

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/12/2017 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE LOCATELLI.

04/10/2010;

N.R.G.27805/2011

FATTI DI CAUSA
La Banca popolare di Sondrio S.c.p.a. in data 3 aprile 1989 versava
la somma di lire 6.546.834.000 a titolo di saldo Ilor per l’anno di imposta
1988. Con il d.l. n.202 del 29 maggio 1989, convertito nella legge 28
luglio 1989 n.263, recante disposizioni a favore delle zone settentrionali
colpite da eccezionali avversità atmosferiche, veniva stabilita il

imposte Irpef, Irpeg ed Ilor dovute “in base a dichiarazione per i periodi
di imposta in corso nel periodo di tempo compreso tra il 18 luglio 1987 e
il 31 dicembre 1988” (art.2 comma 2 lett.b del d.l. citato). In data
21.6.1989 la Banca Popolare di Sondrio presentava istanza di rimborso
della somma versata, ritenendo che anch’essa avrebbe dovuto
beneficiare del differimento e della rateizzazione dei versamenti di
imposta previsti dal citato d.l. n.202 del 1989.
A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, la Banca
popolare di Sondrio presentava ricorso alla Commissione tributaria di
primo grado di Sondrio, che lo accoglieva con decisione n.2174 del 1990.
L’intendenza di Finanza proponeva appello alla Commissione
tributaria di secondo grado di Sondrio che lo rigettava con decisione
n.257 del 1994.
L’Intendenza di Finanza proponeva ricorso alla Commissione
tributaria centrale che lo accoglieva con decisione del 4.10.2010,
rigettando l’originario ricorso della contribuente.
Contro la decisione della Commissione tributaria centrale, la Banca
popolare di Sondrio propone due motivi di ricorso per cassazione.
Deposita memoria.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
1.Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art.2 comma 2
lett.b) del d.l. n.202/1989 (art.360 comma 1 n.3 cod.proc.civ. “, avendo
la Commissione tributaria centrale stabilito arbitrariamente che
l’agevolazione fiscale prevista dalla citata norma si applica ai soli soggetti

i

differimento e la rateizzazione in quattro anni del pagamento delle

che non hanno ancora effettuato il versamento delle imposte anziché a
tutti i soggetti residenti nella provincia di Sondrio colpita dall’ alluvione.
Il motivo è infondato. L’art.2 comma 2 lett.b) del d.l. n.202 del 29
maggio 1989, entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione
avvenuta il 30.5.1989, corrispondente all’ultimo giorno utile per il
versamento delle imposte, ha introdotto una agevolazione fiscale
consistente nel differimento (e rateazione) del pagamento del debito

ancora effettuato i versamenti, non essendo ragionevole ipotizzare che il
beneficio fiscale del differimento del termine di pagamento di imposta
(avente quale presupposto logico che il pagamento non sia ancora
avvenuto) potesse essere fruito anche da parte dei contribuenti che
avevano già assolto il proprio debito tributario. In ogni caso difetta
certamente il presupposto legittimante la richiesta di rimborso, costituito
dalla non debenza, totale o parziale, della somma versata, la quale
invece era pacificamente dovuta dalla contribuente al momento del
versamento, e, anche in caso di differimento e rateazione, sarebbe stata
comunque integralmente dovuta entro il novembre del 1993, data di
scadenza dell’ultima rata desumibile dall’art.2 comma 2 lett.b) del d.l.
n.202 del 1989. Né l’istanza di rimborso dell’imposta Ilor poteva essere
rimodulata in una istanza di rimborso di interessi compensativi, i quali
hanno natura accessoria e quindi presuppongono l’accertata esistenza del
diritto al rimborso di una somma versata in eccedenza, situazione non
verificatasi nel caso in esame.
2.Secondo motivo: “Insufficiente e contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia e in particolare sulla presunta
decadenza dal beneficio della rateazione di cui all’art.2 comma 2 lett.b)
d.l. 202/89 (art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ.”, nella parte in cui la
Commissione tributaria regionale ha affermato che la banca ha
“liberamente” anticipato il pagamento dell’imposta.
Il motivo è inammissibile perché la natura “libera” del pagamento del
saldo Ilor, effettuato dall’istituto di credito in data 3 aprile 1989, non è
questione controversa né rilevante, non essendo mai stato dedotto in
giudizio che il versamento ( dovuto) della imposta sia ascrivibile ad una
coartazione della volontà della contribuente.

2

tributario, applicabile, per sua natura, ai soli soggetti che non avevano

Spese regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese
in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro novemila oltre
eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso il 21.12.2014.

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