Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5433 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 5433 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA

sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;
ricorrente contro
COMUNE DI STALETTI’, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato avverso il decreto della Corte d’Appello di Salerno,
depositato in data 19 dicembre 2012.

AaG
5-4

1

Data pubblicazione: 07/03/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21 febbraio 2014 dal Presidente relatore Dott.
Stefano Petitti.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 16 giugno

Stalettì chiedeva la condanna del Ministero dell’economia
e delle finanze al pagamento del danno non patrimoniale
derivato dalla irragionevole durata di un giudizio
iniziato dinnanzi al TAR di Catanzaro il 28 settembre
1994, ancora pendente alla data di presentazione della
domanda;
che l’adita Corte d’appello accoglieva la domanda e
condannava il Ministero al pagamento, in favore del
Comune, della somma di euro 9.750,00, oltre interessi
legali dalla data della domanda al saldo, ritenendo
superata la durata ragionevole del giudizio presupposto di
tredici anni e applicando il criterio di liquidazione di
750,00 euro per anno di ritardo;
che avverso questo decreto il Ministero dell’economia
e delle finanze ha proposto ricorso, affidato ad un
motivo;
che l’intimato Comune non ha svolto difese.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;

2010 presso la Corte d’appello di Salerno, il Comune di

che con l’unico motivo del ricorso l’amministrazione
ricorrente denuncia violazione e omessa motivazione in
ordine agli articoli 2 della legge n. 89 del 2001 e 6,
par. l, e 34 della CEDU, nonché dell’art. 99 cod. proc.

che il Ministero deduce che la Corte d’appello,
accogliendo la domanda di equa riparazione proposta da un
ente pubblico, avrebbe violato le citate disposizioni,
dalle quali, e in particolare dall’ultima, deriverebbe che
soggetti legittimati a proporre il ricorso individuale per
equa riparazione sono esclusivamente “le persone fisiche,
gruppi di individui e /e
governative”, queste

organizzazioni non

ultime dovendo definirsi come le

formazioni sociali, regolarmente costituite secondo il
diritto interno, che non detengano e/o esercitino un
pubblico potere;
che il ricorso è fondato;
che questa Corte ha già avuto modo di affermare che
«il procedimento di cui alla legge n. 89 del 2001 non può
essere promosso dagli enti – quali i Comuni – che, ai
sensi dell’art. 34 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, non sono
qualificabili come “organizzazioni non governative”,
trattandosi di enti che detengono o esercitano un pubblico
potere» (Cass. n. 1007 del 2013; Cass. n. 11083 del 2013);

3

civ.;

che il decreto impugnato si discosta da tale principio
e va quindi cassato;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384

Comune di Stalettì, che, non rientrando tra le
organizzazioni non governative, non è abilitato a proporre
nei confronti dello Stato la domanda di equa riparazione
per la irragionevole durata di un processo del quale sia
stato o sia parte;
che la novità della questione alla data di
proposizione della domanda di equa riparazione giustifica
la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i
gradi del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di
equa riparazione proposta dal Comune di Stalettì; compensa
tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il
21 febbraio 2014.

cod. proc. civ. con il rigetto della domanda proposta dal

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