Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5433 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. II, 05/03/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G.B.MARTINI 2, presso lo studio dell’avvocato BIANCHETTI

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato REALE SANTO;

– ricorrente –

contro

S.M. (OMISSIS), S.D.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. CARONCINI

6, presso lo studio dell’avvocato CONTARDI GENNARO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1118/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/02/2010 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 10.11.2000 B.E. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Siracusa, S.M. e D., per l’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre il definitivo di vendita di cui alla scrittura privata intercorsa tra le stesse parti nel (OMISSIS), con cui le convenute si erano obbligate a vendergli l’appartamento sito in (OMISSIS), dietro corrispettivo di L. 125.000.000, di cui L. 15.000.000 versate a titolo di caparra confirmatoria, e la residua somma di L. 110.000.000 da versarsi entro il 31.3.2000 contestualmente alla stipula del definitivo, salvo ritardi nell’erogazione del mutuo da parte dell’Istituto Finanziario Proposto.

Assumeva l’attore che a causa del ritardo nell’erogazione del mutuo, di cui aveva dato comunicazione alle promittenti venditrici con lettera del 21.3.2000, aveva fissato l’incontro con il notaio per la stipula del definitivo e per il pagamento della somma residua per la data del (OMISSIS), dandone tempestiva comunicazione con lettera A.R. 3.10.2000, a cui le destinatarie avevano risposto per mezzo dell’avv. C.G., che con lettera 10/14 nov.

2000 aveva asserita l’avvenuta risoluzione del preliminare per inadempimento del promissario e la conseguente ritenuta della caparra confimatoria.

Le convenute, costituitesi, addebitavano all’attore la mancata esecuzione del preliminare e, in via riconvenzionale, chiedevano di essere risarcite del danno per il dedotto inadempimento. L’adito Tribunale, in composizione monocratica, con sentenza n. 1283/2000, depositata in data 18.11.02. Rigettava sia la domanda attorea sia la riconvenzionale delle convenute, compendando per un terzo le spese di lite e ponendo la restante parte a carico dell’attore.

La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1118/06, depositata il 9.11.06, notificata il 26 gen. 2007, rigettava l’appello principale proposto dal B. e quello incidetale delle S., compensando le spese del grado. Per la cassazione della decisione ricorre il B., esponendo due motivi, cui resistono con controricorso le intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. nel punto in cui il Tribunale, prima, e la Corte di merito, poi, investiti della domanda di esecuzione in forma specifica, invece di verificare se sussistessero o meno i requisiti e le condizioni di cui all’art. 2932 c.c., pur escludendo la natura essenziale del termine hanno considerato che il ritardo fatto registrare dal promissario, rispetto al termine previsto nel preliminare per la stipula del definitivo, era di tale gravita’ da comportare la risoluzione del contratto. Si sostiene che le parti non stabilirono un termine per il pagamento del prezzo, ma convennero che esso sarebbe avvenuto contestualmente alla stipula dell’atto pubblico di vendita, fissato per il (OMISSIS), salvo proroghe.

Nel caso che ne occupa, poiche’ era previsto che il prezzo sarebbe stato saldato contestualmente alla stipula dell’atto pubblico di vendita, la domanda di esecuzione specifica doveva essere accolta, per l’operativita’ del principio fissato dall’art. 2932 c.c., comma 2 secondo cui e’ considerato adempiente colui che fa l’offerta della prestazione nelle forme di legge.

In relazione allo stesso motivo e’ stato, quindi, proposto il seguente quesito:”Se la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. deve essere accolta se il proponente abbia offerto la sua prestazione quando le contrapposte prestazioni debbano eseguirsi contestaualmente al momento della stipula del definitivo”.

Con il secondo motivo di ricorso, non accompagnato dal relativo quesito, si censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione, nel punto in cui ha ritenuto grave l’inadempimento del promissario per non avere stipulato il definitivo entro la data del (OMISSIS), laddove non avendo il promissario avanzato domanda di inadempimento, tutta l’argomentazione della Corte in ordine alla gravita’ ex art. 21455 c.c. era ininfluente.

Il ricorso e’ inammissibile in entrambe le sue proposizioni.

Vale innanzitutto evidenziare, in relazione al quesito proposto dal ricorrente, che l’inadempimento e’ consistito nell’avere ritardato l’indicazione della propria disponibilita’ a stipulare il definitivo di vendita.

Se questo e’ il tema decidendum, devesi rilevare che il quesito proposto non ha attinenza alla materia del contendere.

D’altro canto, nemmeno e’ dato sapere se fosse o meno previsto nel preliminare che la stipula del definitivo sarebbe avvenuta contestualmente al pagamento del residuo prezzo senza determinazione di tempo.

Ben vero, il ricorrete ha omesso di riportare in ricorso lo specifico della relativa clausola contrattuale, incorrendo, quindi, nel vizio di autosufficienza del ricorso.

Ne consegue che il ricorso e inammissibile e il ricorrente ne sopporta le spese di lite.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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