Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5432 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. III, 27/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 27/02/2020), n.5432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14300-2017 proposto da:

FIDEURAM INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING SPA, in persona della

Dott.ssa P.A. procuratrice speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 47, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO TODARO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ENRICO SISTI;

– ricorrente –

contro

F.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LISBONA 3, presso lo studio dell’avvocato FLORIANO D’ALESSANDRO, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO

D’ALESSANDRO, FRANCESCO D’ORSO;

– controricorrente –

e contro

C.C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4437/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione 8-6-2009 F.G.M. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza la Banca Fideuram SpA ed il suo promotore finanziario C.C.A. per sentirli dichiarare entrambi responsabili per l’indebita appropriazione da parte di quest’ultimo di alcune somme di denaro, e, per l’effetto, condannare entrambi al risarcimento dei danni.

A sostegno della domanda espose: che, nel dicembre 2003, aveva aperto, presso la filiale di Monza della detta Banca un conto corrente ed un conto deposito, custodia ed amministrazione titoli e strumenti finanziari; che la Banca aveva incaricato per gestire gli investimenti il promotore finanziario C.C.A., il quale, guadagnata ben presto la fiducia del F., era solito presentargli la documentazione da sottoscrivere per effettuare gli investimenti proposti e, in caso di indisponibilità della provvista, farsi consegnare denaro in contanti; che il C., inoltre, era solito consegnare al F. appositi prospetti su carta intestata Fideuram (denominati sintesi di portafoglio), ove venivano riepilogati tutti i presunti depositi ed investimenti in corso; che nell’aprile 2016 la Banca lo aveva informato che il C. aveva confessato di avere sottratto denaro a numerosi clienti della Banca (tra cui lo stesso attore) e che, nell’occasione, la Banca aveva consegnato al F. un progetto (aggiornato al 31-3-2016) dal quale risultava che il valore degli investimenti effettivamente presenti presso Banca Fideuram ammontava ad Euro 470.628,58, a fronte della somma di Euro 811.700,10 risultante dal prospetto denominato “sintesi di portafoglio”, rilasciatogli dal C. su carta intestata Fideuram; che, nello specifico, nel progetto fornito dalla Banca non risultavano alcune somme dall’attore affidate al C. (Euro 150.000,00 ed Euro 170.000 versate in contanti, ed Euro 7.750,00 mediante assegno bancario.

Con sentenza 1458/2011, depositata il 18-5-2011, l’adito Tribunale rigettò la domanda nei confronti della Banca ed accolse quella proposta nei confronti del C., che condannò a pagare al F. la somma di Euro 327.750,00, oltre interessi; in particolare il Tribunale, nel rigettare la domanda nei confronti della Banca, ritenne non raggiunta dall’attore la prova inerente i fatti costitutivi della domanda; nello specifico, evidenziò: che la confessione resa dal C. avanti al PM nel procedimento penale a suo carico aveva valore di confessione stragiudiziale, liberamente valutabile dal Giudice ai fini della responsabilità della Banca; che le “sintesi di portafoglio” non erano documenti ufficiali della Banca, che aveva infatti inviato regolarmente estratti del conto e del deposito titoli, non contestati dal F.; che quest’ultimo, in violazione dell’art. 16 del contratto inter partes, aveva proceduto al versamento delle somme in parte in contanti e in parte con un assegno di Euro 7.500,00 senza indicazione del beneficiario.

Con sentenza 4437/2016, depositata il 29-11-2016 la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento del gravame principale proposto dal F. ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza, ha dichiarato anche la Banca responsabile ex artt. 2049 c.c. e art. 31 TUF per il fatto illecito del C., e l’ha condannata, in solido con quest’ultimo, al pagamento, in favore del F., di Euro 327.500,00, oltre rivalutazione ed interessi, e dell’ulteriore somma a titolo di danno non patrimoniale; ha poi dichiarato il C. obbligato a tenere indenne la Banca di quanto quest’ultima tenuta a pagare in virtù di quanto sopra; ha, infine condannato la Banca al pagamento, in favore del F., ai sensi dell’art. 96 c.p.c., dell’ulteriore importo di Euro 20.000,00.

In particolare la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, dopo aver ribadito che la confessione resa dal C. al P.M. di Monza doveva essere oggetto di libero apprezzamento da parte del Giudice ex art. 2735 c.c., ha ritenuto, in primo luogo, provata la dazione, da parte del F. ed in favore del C., delle somme richieste in citazione; al riguardo ha evidenziato: 1) che le su menzionate “sintesi di portafoglio” potevano, insieme ad altre circostanze, far ritenere provata detta dazione, non rilevando la circostanza che le stesse non provenissero dalla Banca; quest’ultima, infatti, rispondeva nei confronti dell’attore, ai sensi dell’art. 2049 c.c. e art. 31 TUF, quale responsabile civile per il fatto del suo promotore finanziario, e non per avere incassato il denaro; 2) che il mancato rispetto, da parte del F., delle clausole contrattuali, non incideva sulla responsabilità della Banca, dovendo quest’ultima rispondere (come detto) del danno arrecato al cliente dal reato di appropriazione indebita commesso dal suo dipendente, e non rilevando a tal fine la conformità dei versamenti del cliente alle pattuizioni contrattuali; 3) che la prova della dazione delle dette somme derivava, inoltre, dalla sussistenza di altri elementi; nello specifico: a) dalla quietanza, sottoscritta dal promotore, relativa al versamento di Euro 150.000,00 in contanti, eseguito dal F. al C. nell’aprile 2004; b) dal prospetto redatto dal promotore in occasione della sua confessione alla Banca (c.d. prospetto C.), contenente l’indicazione delle persone raggirate e delle somme da ciascuna di esse ricevute, ove per il F. era indicato l’importo di Euro 400.000,00; prospetto fatto proprio dalla Banca e dalla stessa posto a base sia della denuncia-querela al PM di Monza, sia del proposto ricorso per sequestro conservativo, sia infine della richiesta giudiziale di risarcimento; in particolare siffatta richiesta si era conclusa con sentenza 2484/2008 del Tribunale di Monza, passata in giudicato, con la quale il C. era stato condannato a rifondere alla Banca le somme di cui al prospetto; il C., pertanto, aveva reso confessione stragiudiziale alla Banca, e quest’ultima si era avvalsa di detta confessione in altro giudizio.

La Corte, poi, ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, evidenziando che il F. aveva sofferto, per effetto della subita appropriazione indebita, un evidente patema d’animo, liquidato in Euro 20.000,00.

La Corte, inoltre, ha ritenuto fondata anche l’ulteriore pretesa risarcitoria, proposta dall’attore ex art. 96 c.p.c. per avere la Banca resistito nel presente giudizio con mala fede o colpa grave; al riguardo ha, infatti, rilevato che la Banca nel presente giudizio aveva negato, in fatto, la consegna delle somme in contanti al C., quando invece nel diverso giudizio conclusosi con la citata sentenza passata in giudicato aveva posto proprio detta dazione a fondamento della sua pretesa risarcitoria.

La Corte, infine, nell’esaminare l’appello incidentale subordinato proposto dalla Banca, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di diminuzione – ex art. 1227 c.c. – della somma da corrispondere al danneggiato per avere il F. per negligenza (e, in particolare, per avere violato l’art. 16 delle condizioni generali del c/c, consegnando al C. ingenti somme in contanti) contribuito a cagionare il danno; al riguardo ha evidenziato che, per affermare siffatto concorso di colpa del cliente nell’infedeltà dell’investitore, era necessario (come affermato dalla giurisprudenza di legittimità) ritenere sussistente tra i due una collusione, quanto meno nel senso dell’adozione di modalità improvvide di consegna del denaro al fine di assicurare anche al cliente un vantaggio illecito; ipotesi ritenuta non ricorrente nella fattispecie.

Avverso detta sentenza la Fideuram Intesa San Paolo Private Banking SpA (già Banca Fideuram SpA) propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

F.G.M. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione o falsa applicazione degli art. 2727,2728,2729 e 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto provata la dazione delle somme di danaro dal F. al C. e la distrazione delle stesse ad opera di quest’ultimo; in particolare lamenta che la Corte non abbia considerato: che l’importo “confessato” dal C. con riferimento al F. era di Euro 400.000,00, e non di Euro 327.500,00; che le “sintesi di portafoglio”, da non confondere con gli estratti conto, non provavano l’effettiva dazione della somma di Euro 327.500,00; che le dazioni di denaro, nella specie, non erano state provate e documentate, e quindi dovevano ritenersi non effettivamente avvenute; che la ricevuta del pagamento in contanti di Euro 150.000,00, che poteva essere fatta da chiunque (e non poteva essere disconosciuta dalla Banca in quanto da essa non proveniente), non poteva costituire elemento di prova, e non poteva comunque comportare la condanna al pagamento di Euro 327.500,00; che il prospetto prodotto dalla Banca nella richiesta di sequestro conservativo conteneva l’elenco di somme “presuntivamente” distratte dal C. ai suoi clienti; erronea era, di conseguenza, anche la condanna della Banca al risarcimento del danno non patrimoniale.

Il motivo è inammissibile, in quanto diretto, sub specie di violazione di legge, ad una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360, n. 5 che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (v. Cass. sez. unite 8053, 8054 e 19881 del 2014; v. anche Cass. 11892/2016, secondo cui “il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante”).

In ogni modo, in particolare, non sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito (in motivazione) da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Nè sussiste la violazione dell’art. 115 c.p.c., che, come precisato dalla citata Cass. 11892/2016, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche quando (come nella specie) il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

Nè è rispettato il canone fissato da Cass. sez. unite 1785/2018 per la deduzione della violazione “in iure” dei paradigmi normativi sulle presunzioni semplici, essendosi la ricorrente, anche in tal caso, limitata a prospettare una diversa ricostruzione in fatto quale esito dei pretesi ragionamenti presuntivi.

Non sussiste, infine, neanche la violazione dell’art. 2697 c.c., che, come ribadito da Cass. S.U. 16598, “si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni”, e non quando, come in ricorso, ci si duole solo che la Corte territoriale, a seguito del procedimento di acquisizione e valutazione del materiale probatorio strumentale alla decisione, abbia ritenuto raggiunta la prova dei fatti dedotti a fondamento della proposta domanda.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., si duole che la Corte territoriale, ritenendo non sussistente la “collusione” tra cliente e promotore, abbia considerato non applicabile alla fattispecie l’art. 1227 c.c., nonostante le “modalità improvvide di consegna del denaro e la evidente “anomalia” del rapporto “parallelo” tra il F. ed il C. (anomalia desumibile dalla dazione in contanti di ingenti somme, dalle “sintesi di portafoglio” differentì dalle rendicontazioni ufficiali, dalla poca chiarezza dell’importo delle somme asseritamente distratte).

Il motivo è inammissibile.

Al riguardo, in linea con quanto affermato anche dall’impugnata sentenza e con quanto sostenuto dalla stessa ricorrente, va ribadito che “in tema di intermediazione mobiliare, la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività dello stesso e la consumazione dell’illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell’intermediario preponente; nè un tal fatto può essere addotto dall’intermediario come concausa del danno subito dall’investitore, in conseguenza dell’illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l’ammontare del risarcimento dovuto. Le disposizioni di legge e regolamentari dettate in ordine alle modalità di corresponsione al promotore finanziario dell’equivalente pecuniario dei titoli acquistati o prenotati, infatti, sono dirette unicamente a porre a suo carico un obbligo di comportamento al fine di tutelare l’interesse del risparmiatore e non possono, quindi, logicamente interpretarsi come fonte di un onere di diligenza a carico di quest’ultimo, tale da comportare un addebito di colpa (concorrente, se non addirittura esclusiva) in capo al soggetto danneggiato dall’altrui atto illecito, e salvo che la condotta del risparmiatore presenti connotati di “anomalia”, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso “iter” funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche” (Cass. 6829/2011; conf. Cass. 9892/2016; Cass. 4037/2016).

Il motivo, pertanto, benchè formulato sub specie di violazione di legge (e, in particolare sub specie di violazione dell’art. 1227 c.c.), si risolve anch’esso in una critica, inammissibile in questa sede, alla valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla Corte in ordine all’affermata insussistenza di una “collusione” tra cliente e promotore.

In ogni modo, per quanto precisato nel precedente motivo, non sussiste la denunziata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione degli artt. 96,115 e 116 c.p.c., si duole che la Corte territoriale, con valutazioni parziali e superficiali dell’intera vicenda, l’abbia condannata al risarcimento del danno per avere resistito nella presente causa alla domanda risarcitoria attorea con mala fede o colpa grave.

Anche detto motivo è inammissibile, risolvendosi in una critica, inammissibile in sede di legittimità, alla valutazione di merito operata dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza della colpa o mala fede della Banca nel resistere al predetto giudizio.

In ordine all’insussistenza delle denunziate violazione degli art.. 115 e 116 c.p.c. valgono le stesse considerazioni di cui ai precedenti motivi.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 12.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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