Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5432 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. III, 08/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 08/03/2011), n.5432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6595/2010 proposto da:

D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SALARIA 400, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

PASSALACQUA, rappresentata e difesa dagli avvocati CIMINO Antonio,

ANGELO PISANO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 303/2009 del TRIBUNALE di PALMI SEZIONE

DISTACCATA di CINQUEFRONDI del 18/11/09, depositata il 19/11/09;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. D.A. ha proposto ricorso per cassazione contro il Comune di Laureana di Borrello avverso la sentenza dell’8 aprile 2009, con la quale il Tribunale di Palmi, Sezione Distaccata di Cinquefrondi, in accoglimento dell’appello proposto dal detto Comune ed in riforma della sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace di Laureana di Borrello ha rigettato la sua domanda intesa ad ottenere il risarcimento di asseriti danni alla persona sofferti a causa di una caduta su una strada comunale per la presenza, a suo dire, di una buca.

L’intimato non ha resistito.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., norma che, pure abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, è rimasta ultrattiva, in forza dell’art. 58, comma 5 della citata legge, in riferimento ai ricorsi per cassazione proposti successivamente alla sua entrata in vigore contro i provvedimenti pronunciati anteriormente ad essa.

Infatti, i due motivi su cui il ricorso si fonda, deducenti promiscuamente – a stare alla intestazione – vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e vizio di violazione di violazione di norme di diritto (poi indicate nell’illustrazione) non risultano articolati nel rispetto della citata norma, perchè, per quanto attiene al primo vizio l’illustrazione non si conclude e nemmeno contiene il momento di sintesi espressivo della c.d. chiara enunciazione, alla quale alludeva l’art. 366 bis c.p.c. (in termini, ex multis, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007), mentre per quel che afferisce al secondo vizio non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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