Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5432 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5432 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 20491-2011 proposto da:
GI & GI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO
SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA
GRADARA, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati LUIGI CORRADI, GASPARE FALSITTA, GAETANO
SIGNORIELLO;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2011 della COMM.TRIB.REG. da-

Data pubblicazione: 07/03/2018

13P,

NA, depositata il 07/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/12/2017 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE LOCATELLI.

N.R.G.20491/2011

FATTI DI CAUSA
La società GI & GI srl, corrente in Emilia Romagna, affidava in
subappalto alla Tecno Costruzioni srl, con sede in Sardegna, l’esecuzione
delle opere edili relative alla realizzazione “chiavi in mano”, nella
provincia di Oristano, di uno stabilimento industriale per la produzione di
dolciumi, commissionato dalla società appaltante Isola Dolce s.r.I.,
partecipata dalla GI & GI srl.

dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate contestava alla società
GI & Gi di avere artificiosamente aumentato i costi delle prestazioni
effettuate in favore delle società partecipata Isola Dolce, al fine
consentire ad essa la percezione dei contributi a fondo perduto previsti
dalla legge n.488 del 1992. Pertanto emetteva a carico di GI & GI un
avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2003, con il quale
accertava una maggiore Irpeg di euro 178.971, ed Irap per euro 22.369,
derivanti dal disconoscimento e recupero a tassazione dei seguenti
componenti negativi di reddito: minusvalenza dedotta per la
svalutazione della partecipazione nella società Isola Dolce srl; quota di
accantonamento fondo-rischi su crediti in ragione della ritenuta fittizietà
del credito vantato da GI & GI nei confronti della partecipata Isola Dolce.
Contro l’avviso di accertamento la società GI & GI proponeva ricorso
alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia che lo accoglieva
con sentenza n.31 del 2009.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria
regionale che lo accoglieva con sentenza n.29 del 7.3.2011, confermando
l’atto impugnato.
Contro la sentenza di appello la società GI & GI propone ricorso per
cassazione sulla base di due motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
1.Primo motivo: “Violazione dell’art.56 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633
e dell’art.7 legge 27 luglio2000 n.212, anche in relazione ai principi
costituzionali del contraddittorio e della parità delle armi, riguardo

Sulla base degli elementi emersi nel corso di una verifica effettuata

all’art.360 n.3 cod.proc.civ. Al processo verbale di constatazione redatto
dalla Guardia di Finanza di Cagliari a carico della Tecno Costruzioni srl ,
pur costituendo l’unica origine e l’unica fonde delle rettifiche a carico della
GI & GI srl, non è mai stato esibito alla odierna ricorrente , né è mai
stato prodotto nel presente giudizio in violazione di quanto
reiteratamente richiesto dal contribuente e dal giudice di primo grado”.
Il motivo è infondato. L’art.56 comma 5 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633

l’obbligo di allegazione ( o di riproduzione del contenuto essenziale) degli
atti richiamati nell’avviso di accertamento nella sola ipotesi in cui essi
non siano già stati ricevuti o comunque conosciuti dal contribuente. Nel
caso di specie l’avviso di accertamento ( riportato per esteso nel
controricorso) da un lato richiama il processo verbale di constatazione
redatto il 28.11.2005 dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia a carico
della GI & GI e ad essa consegnato ( verbale già contenente le
contestazioni essenziali di cui al p.v.c. della Guardia di Finanza di
Cagliari); dall’altro riproduce a propria volta e per esteso, nelle parti di
interesse, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di
Finanza di Cagliari a carico della società Tecno Costruzioni srl, con la
conseguenza che, secondo quanto osservato dal giudice di appello, la
contribuente ha potuto svolgere pienamente le proprie difese in
riferimento a tutti i punti oggetto di contestazione di cui aveva avuto
piena contezza.
2.Secondo motivo: “Violazione dell’art.112 cod.proc.civ. in relazione
all’art.360 n.4 cod.proc.civ. La C.T.R. ha totalmente frainteso la materia
del contendere, ritenendo erroneamente che l’avviso di accertamento
emesso per l’anno 2003 fosse identico all’avviso di accertamento emesso
per gli anni 2001 e 2002; di conseguenza è incorsa nell’omesso esame
delle questioni prospettate dalla società e nel vizio di ultrapetizione
rispetto al petitum della Agenzia”.
La censura è fondato. La motivazione della sentenza impugnata (n.29
pronunciata il 21.2.2011) è costituita dalla letterale riproduzione della
motivazione delle sentenze n.27 e 28, emesse in pari data dalla
medesima C.T.R. nei confronti della stessa GI & GI in relazione agli anni
di imposta 2001 e 2002, ma riguardanti una controversia diversa,

2

(al pari dell’art.42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 )stabilisce

attinente alla inesistenza totale o parziale delle operazioni di cui alle
fatture emesse da Tecno Costruzioni e contabilizzate da Gi & GI. Ne
consegue che la sentenza qui impugnata ha esaminato una questione del
tutto estranea all’oggetto del giudizio ed ha omesso completamente di
pronunciarsi in ordine alle questioni, dedotte nel giudizio di appello,
relative alla insussistenza o meno dei componenti negativi di reddito
dedotti ( minusvalenza e accantonamento fondo rischi su crediti), sulle

cod.proc.civ. anche sotto il dedotto profilo del vizio di ultrapetizione, nella
parte in cui la C.T.R. ha confermato l’avviso di accertamento anche con
riguardo al rilievo Irap, nonostante l’espressa rinuncia alla pretesa Irap
contenuta nell’atto di appello dell’Ufficio.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza deve
essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale
dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, alla quale è demandata la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche sulle
spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna in
diversa composizione.
Così deciso il 21.12.2017.

Presidente
Aurelio Capi bianca

quali le parti controvertevano. Ricorre la violazione dell’art.112

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