Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5432 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. II, 05/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GROTTAGLIE in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.P. DE CALCOLI 9, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO RODOLFO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DE GIORGI LUIGI;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA

3, presso lo studio dell’avvocato BARCELLONA GIANDOMENICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato AMATO FULVIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 262/2003 del GIUDICE DI PACE di GROTTAGLIE,

depositata il 05/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;

udito l’Avvocato Rocco CRINCOLI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Fulvio AMATO, difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 8 luglio 2003 C.C. conveniva in giudizio,davanti al giudice di pace di Grottaglie, il Comune di Grottaglie chiedendo l’annullamento del verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Municipale in data (OMISSIS) per violazione dell’art. 158 C.d.S., per avere lasciato in sosta la sua autovettura tg. (OMISSIS) nello spazio riservato ai veicoli per persone invalide, negando l’addebito e asserendo, a conferma della sua difesa, che in verbale non era precisato il numero civico della via (OMISSIS) necessario per individuare il luogo della sosta.

All’udienza di prima comparizione compariva per il Comune il Mar.lo di Polizia Municipale P.M., che, esaminato il verbale, ammetteva che nel medesimo non era riportato il numero civico di via (OMISSIS) ove era indicato il divieto di sosta. Il giudice adito con sentenza n. 262/03, depositata in data 5.12.03, accoglieva il ricorso e annullava il verbale n. (OMISSIS) della Polizia Municipale di Grottaglie, ritenendo compensate le spese di lite. Per la cassazione della decisione ricorre il Comune di Grottaglie esponendo quattro motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 163 bis e 180 c.p.c., della L. n. 742 del 1969, art. 1 e della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4: il ricorso depositato in data 8.7.03, era stato notificato in data 14.7.03, sicche’ l’udienza di comparizione, fissata per il 18.9.03, veniva a cadere a ridosso del periodo feriale dell’attivita’ giurisdizionale ordinaria, venendo cosi’ ad incidere sul termine minimo inderogabile di difesa, per la costituzione del convenuto;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al principio dell’onere della prova;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 – 2700 c.c. in relazione al valore probatorio del processo verbale di accertamento;

4) erronea valutazione dei fatti.

Resiste con controricorso l’intimato.

Infondato e’ il primo motivo di ricorso, perche’ l’avvenuta costituzione nel giudizio di merito del Comune e’ valsa a sanare ogni irregolarita’ formale della chiamata in giudizio dello stesso ente.

Vanno, invece, accolti i restanti motivi di ricorso sotto il profilo del difetto della motivazione adottata, perche’ se e’ vero che il Maresciallo dei Vigili Urbani, assunto in sede di merito, ha confermato che in verbale non era chiaramente individuata la zona riservata agli invalidi, per cui non poteva affermarsi che l’opponente avesse effettivamente parcheggiato la sua autovettura nella zona vietata, e’ altrettanto vero che tale testimonianza non era sufficiente ad escludere il fatto addebitato in verbale, occorrendo, semmai, acquisire la pianta della strada con i relativi spazi di sosta riservata e assumere al riguardo lo stesso vigile che aveva elevato il verbale.

Vero e’, infatti, che il verbale di constatazione dell’addebito fa fede fino a querela di falso dei fatti caduti sotto la diretta percezione dell’agente verbalizzante, ma e’ altrettanto vero e’ che l’efficacia fidefaciente del verbale di constatazione non impedisce al giudice di ricostruire in fatto l’intera vicenda.

Ne consegue che, rigettato il primo motivo di ricorso; accolti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice di pace di Grottaglie.

P.Q.M.

Respinge il primo motivo di ricorso; accoglie gli altri, in ragione di quanto espresso in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice di pace di Grottaglie.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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