Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5431 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. III, 27/02/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 27/02/2020), n.5431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23856-2018 proposto da:

D.R., D.M., domiciliati ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato FABIO RISPOLI;

– ricorrenti –

contro

C.M., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato C.M. difensore di sè medesimo;

– controricorrente –

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1029/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione 15-6-2009 S.A. e C.M., premesso di essere creditori di D.R., lo convennero in giudizio, insieme al figlio D.M., dinanzi al Tribunale di Chieti per sentire accertare la natura di donazione indiretta, in favore di quest’ultimo, dell’acquisto della nuda proprietà di un appartamento sito in Chieti effettuato con atto 15-6-2004 dai coniugi D.R. e A.R. per conto del figlio M., all’epoca minore (a ciò autorizzati dal Giudice Tutelare), e quindi dichiarare, ai sensi dell’art. 2901 c.c., inefficace nei loro confronti il detto atto; in particolare, a sostegno della natura di donazione indiretta, evidenziarono che, come poteva desumersi dalla richiesta di autorizzazione al Giudice tutelare, avevano donato al figlio la somma necessaria per l’acquisto.

Si costituirono i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda; in particolare sostennero che le somme pagate per l’acquisto del bene erano riconducibili alla sola A., come poteva desumersi dalla circostanza che gli assegni consegnati in pagamento alla parte venditrice provenivano da un c/c intestato alla sola A. in regime di separazione dei beni.

Con sentenza 10-4-2012 l’adito Tribunale, in accoglimento della domanda, accertò la natura di donazione indiretta dell’atto in questione, e ne dichiarò l’inefficacia nei confronti degli attori per la quota dell’immobile, pari a 31,765 dell’intero, spettante a D.R.; nello specifico il Tribunale evidenziò che l’appartenenza del denaro ad entrambi i coniugi poteva desumersi da quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione al Giudice tutelare (ove era precisato che “la somma occorrente per l’acquisto verrebbe erogata per intero dai sunnominati coniugi”) e, in particolare che D.R. aveva partecipato con denaro proprio (per Euro 31.764,00) all’acquisto del bene per conto del figlio minore nella misura del 31,765%; ed invero, sul c/c della A., alla data di scioglimento della comunione legale (avvenuta con atto 10-5-2004, nel quale i coniugi avevano pattuito la separazione dei beni), risultava, infatti, un saldo positivo di Euro 8.034,47 (somma che doveva presumersi – ex artt. 177 e 195 c.c. – comune ad entrambi i coniugi), cui doveva aggiungersi la somma di Euro 55.495,19, accreditata sul c/c successivamente allo scioglimento, ma derivante dal disinvestimento di titoli acquistati in regime di comunione (per un totale, quindi, di Euro 63.529,66, la cui metà, a carico di D.R., era pari ad Euro 31.764,83, arrotondata ad Euro 31.764,00).

Con sentenza 1029/2018 del 30-5-2018 la Corte d’Appello di L’Aquila ha rigettato il gravame proposto da R. e D.M., correggendo, solo per errore materiale, il dispositivo dell’impugnata sentenza, nel senso che con la stessa veniva dichiarata l’inefficacia della predetta compravendita nei confronti degli attori per la quota della nuda proprietà dell’immobile, pari a 31,765% dell’intero, spettante a D.M.”.

In particolare la Corte territoriale, nel rigettare l’unico motivo di gravame (articolato in venti punti), ha precisato:

che non vi erano incertezze nè sull’oggetto della revocatoria, concernente l’atto di donazione indiretta del bene (limitatamente alla metà della nuda proprietà dell’appartamento) nè sul contenuto della sentenza impugnata, che aveva accertato che l’operazione negoziale posta in essere aveva realizzato una donazione indiretta della nuda proprietà dell’immobile (e non della somma impiegata per il suo acquisto), ed aveva quindi revocato l’atto di compravendita nella parte in cui D.M. aveva acquistato, con denaro di D.R., la nuda proprietà dell’appartamento nella misura del 31,76% dell’intero;

che il Tribunale aveva pronunziato sull’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria, precisando che il termine prescrizionale doveva decorrere dalla data dell’atto, mentre erano irrilevanti i rilievi in ordine alla maturazione del termine rispetto all’atto di separazione dei beni;

che correttamente il Tribunale, sulla base sia del dato inequivocabile della dichiarazione contenuta nell’istanza di autorizzazione al Giudice Tutelare sia della comunione “de residuo” sulle somme giacenti sul c/c della A. e sui titoli confluiti sul c/c successivamente allo scioglimento della comunione (art. 177 c.c., lett. c) e art. 195 c.c.), aveva ricondotto ad entrambi i coniugi le somme utilizzate per l’acquisto; al riguardo ha anche evidenziato che i coniugi avevano proceduto con l’atto 10-5-2004 al mutamento del regime patrimoniale da comunione a separazione, senza tuttavia procedere alla divisione dei beni in comunione;

che il Tribunale, anche considerando che sul bene acquistato gravava un diritto di abitazione di D.R., aveva comunque correttamente determinato la quota di partecipazione di quest’ultimo con denaro proprio all’acquisto della nuda proprietà a favore del figlio;

che il mancato promovimento di azioni esecutive ed il sorgere del credito successivamente all’atto non costituivano condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria (sul punto, peraltro, gli appellanti si erano limitati a riproporre le eccezioni, senza muovere alla decisione specifiche censure);

che nessuna specifica censura era stata formulata in ordine alla motivata decisione del primo Giudice in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico della proposta azione; infondata era comunque, al riguardo, sia la censura sulla insussistenza dell’elemento psicologico in capo a D.R. per non avere lo stesso versato alcuna somma per il pagamento del prezzo (atteso che, come detto, quest’ultimo aveva invece versato somme) sia, attesa la gratuità dell’atto, la censura sull’insussistenza dell’elemento psicologico in capo al terzo (minore);

che la censura sull’acquisizione di documentazione (conti bancari dell’ A.) era inammissibile, oltre che in parte incomprensibile, per omessa indicazione della norma violata.

Avverso detta sentenza R. e D.M. propongono ricorso per Cassazione, affidato ad otto motivi.

Resiste con controricorso C.M..

S.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

R. e D.M. hanno presentato memoria di replica per posta pervenuta il 29-11-2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Gli otto motivi, che nello stesso ricorso sono sintetizzati nell'”omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia e violazione ed errata applicazione delle norme di diritto ex art. 360 punto n. 3 e 5; art. 2901 e 2903 c.c.; art. 191 e 215 c.c.; art. 177 c.c., lett. c) e ssg; Decreto 18-12-2003 Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29-12-2003″, si risolvono, invero, in una reiterazione delle doglianze già formulate in appello, senza che nell’esposizione dei singoli motivi vengano individuate le singole norme violate (ed il contenuto precettivo delle stesse) e senza mettere questa Corte in condizione di comprendere in cosa sia consistita la violazione di legge.

In particolare i motivi denunzianti violazioni di legge (primo, secondo, quarto, quinto e sesto) sono inammissibili in quanto gli argomenti addotti dal ricorrente non consentono di individuare le norme e i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (Cass. 21819/2017); nello specifico, infatti, ci si duole, senza specificamente individuare la violazione di legge e senza comunque chiarire in cosa sia consistita detta eventuale violazione, che la Corte territoriale non abbia considerato: che la proposta azione aveva per oggetto non l’immobile ma la somma conferita (primo motivo); che vi era stata separazione dei beni (secondo motivo); che vi era stata un’erronea ripartizione tra nuda proprietà e diritto di abitazione (quarto); che il credito (avente oggetto le spese legali) era sorto successivamente (quinto motivo); che il c/c (OMISSIS) era intestato solo a A.R. (sesto motivo).

I vizi motivazionali (terzo, settimo ed ottavomotivo) non sono in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile “ratione temporis”, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che ha precisato che per “fatto” deve intendersi non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) ad evidenziare che la Corte territoriale non aveva tenuto conto che oggetto della proposta revocatoria era la somma versata dal D. e non la nuda proprietà dell’immobile e che l’istanza al Giudice Tutelare non poteva considerarsi manifestazione di volontà vincolante (terzo e settimo motivo); che i titoli in questione non potevano essere oggetto di revocatoria (ottavo motivo).

In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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