Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5431 del 18/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 18/02/2022), n.5431
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l. E., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif.
dall’avv. Stefano Grolla, stefano.grolla.ordineavvocatidivicenza.it,
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in
Vicenza, Contrà Garibaldi n. 16, come da procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
ADER- Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Equitalia s.p.a.), in
persona del Direttore p.t., rappr. e dif. ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it, presso i
cui uffici di Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;
– controricorrente –
e contro
Fallimento (OMISSIS) s.r.l. E., in persona del curatore p.t.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Venezia n.
143/2021 del 27.01.2021 in R.G. n. 1855/2020;
vista la memoria del ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 1 febbraio 2022 dal consigliere relatore Dott. Ferro Massimo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. Poliform s.r.l. E. impugna la sentenza della corte d’appello di Venezia n. 143/2021 del 27.01.2021 in R.G. n. 1855/2020, che ne ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 L. Fall. avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 78/2020 del 21.9.2020, già dichiarativa del proprio fallimento, reso su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, creditrice della fallita di una somma di oltre 8.000.000,00 Euro;
2. la corte d’appello ha premesso che il tribunale aveva ritenuto che: a) ADER era legittimata alla richiesta del fallimento, in quanto creditrice per oltre 8 mln Euro; b) la società, non costituitasi, non aveva dato la prova dell’essere sotto la soglia di fallibilità dell’art. 1 L. Fall., risultando insolvente per plurime procedure prefallimentari, rilevanza del debito tributario, cancellazione dal registro delle imprese (dal 5.11.2019), infruttuosità delle esecuzioni e irreperibilità anche del legale rappresentante;
3. la corte d’appello ha ritenuto che: a) quanto all’eccezione di ADER, circa l’erronea notifica del reclamo alla PEC del creditore e non al domicilio eletto nel ricorso per la dichiarazione di fallimento, la sua infondatezza derivava dall’improprio richiamo all’art. 22 L. Fall., dovendosi applicare l’art. 18 L. Fall., comma 6 (per l’assicurazione del litisconsorzio necessario) e comunque prendendosi atto che il creditore si era costituito, così superandosi ogni eventuale nullità del procedimento notificatorio, ex art. 156 c.p.c.; b) quanto ai motivi di reclamo, era infondato il primo, poiché la notifica del decreto di fissazione dell’udienza di fronte al tribunale era avvenuta in conformità alla sequenza ivi prevista per il caso di insuccesso dell’adempimento telematico, seguito da pari impossibilità della notifica di persona dell’ufficiale giudiziario, con conclusione dunque mediante il deposito presso la casa comunale, non assumendo alcun rilievo il fatto che il terzo adempimento fosse avvenuto ‘a ridosso di Ferragostò, trattandosi di procedimento sottratto alla sospensione feriale ed irrilevante la sua esecuzione diretta al legale rappresentante; c) anche il secondo motivo di reclamo era infondato, sussistendo la legittimazione attivà del creditore, in quanto, da un lato, non tutti i titoli fonte dei crediti dell’Agenzia delle Entrate erano stati oggetto di impugnazione (per debiti non contestati oltre la soglia di Euro 30.000,00) e, dall’altro lato, l’art. 6 L. Fall. non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, spettando al tribunale esprimere una delibazione incidentale, compatibilmente con il carattere sommario del rito e tenuto conto che, nella vicenda, nemmeno erano stati forniti elementi sufficienti per disattendere il giudizio già negativo delle commissioni tributarie;
4. il ricorso è su due motivi, integrato da memora, l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso per rispondervi, non invece il fallimento; con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 L. Fall., per avere la corte d’appello considerato la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza regolarmente notificati, nonostante della notifica non risulti traccia nel fascicolo telematico e la notifica sia, comunque, stata effettuata ‘a ridosso di Ferragostò; con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’assenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, per avere la corte d’appello considerato rilevanti, ai fini dell’individuazione della legittimazione attiva a proporre ricorso per la dichiarazione di fallimento, dei crediti invero ancora sub judice.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360bis c.p.c., n. 1; la corte d’appello ha esplicitamente operato un richiamo alle risultanze di causa, tra cui – come riconosce lo stesso ricorrente – la documentazione, prodotta dalla reclamata ADER, della notifica telematica ‘negativà, quale esperita dalla cancelleria del tribunale e, come tale risultata, inviata al creditore istante perché procedesse in autonomia secondo gli adempimenti successivi dell’art. 15 L. Fall.; sul punto, il ricorso difetta di specificità, omettendo di riportare almeno nei tratti essenziali il documento di cui pur contesta la ritualità processuale, genericamente e del tutto impropriamente invocando un vizio ed invece all’altezza dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.;
2. su un secondo profilo, la contestazione dell’attuale ricatTribigaSone 18/02/2022 del tutto generica, in particolare non confrontandosi con la ratio della norma la quale descrive il non compimento della notifica telematica siccome integrato da qualsiasi ragione ed attestato, con prova fino a querela di falso, dall’atto del cancelliere; né la società ora ricorrente ha contrastato con circostanze ad essa del tutto estranee l’impossibilità di funzionamento della notifica telematica stessa, ad esito negativo; trova dunque applicazione il principio per cui ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, del D.L. n. 185 del 2008, ex art. 16 e, come già chiarito da questa Corte, tale indirizzo costituisce l’indirizzo “pubblico informatico” che i predetti hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese – e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso – la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l’Ufficio camerale (cfr. Cass. n. 31 del 2017; Cass. n. 16864 del 2018);
3. inoltre, l’art. 15 L. Fall., comma 3, costituisce norma speciale propria del procedimento prefallimentare e sancisce che, quando la notificazione non può essere compiuta con le modalità indicate nella prima parte della disposizione, (a) all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, oppure b) presso la sede risultante dal registro delle imprese) si esegue, in terza battuta, “con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso”; detta specialità supera, per un verso, il generico raccordo invocato in questa sede con l’art. 140 c.p.c. e, per l’altro, conferma pienamente l’inserzione dell’adempimento nel contesto di un procedimento per il quale la sospensione feriale dei termini rende irrilevante la sua effettuazione ‘a ridosso di ferragostò, circostanza che la parte non ha meglio collocato in relazione ad un diverso istituto applicabile;
4. tanto basta per ribadire, come da Cass. 5311/2020, che il cit. art. 15 L. Fall. introduce una disciplina speciale semplificata che esclude l’applicabilità anche di quella ordinaria prevista dall’art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica, apparendo dunque sufficienti i soli adempimenti ivi dettati; infatti, questa Corte ha anche precisato che la connotazione non esclusiva, ma meramente alternativa, del procedimento notificatorio semplificato di cui all’art. 15 L. fall., comma 3, non esclude, sussistendone i presupposti, l’impiego delle forme ordinarie (Cass. 16864/2018), ma appunto presuppone una discrezionale scelta del creditore, che non può esservi costretto tanto più ove abbia esercitato la prima e ordinaria opzione, rispettandone la sequenza; va infine osservato che nemmeno l’atto dell’ufficiale giudiziario appare essere stato aggredito con querela di falso, determinandosi la correttezza del deposito presso la casa comunale, come adempimento di chiusura regolare della fattispecie notificatoria;
5. non può infine invocarsi una diversa lettura della norma, avendo la stessa Corte Cost. n. 146 del 2016 descritto che la contestata disposizione si propone di coniugare la finalità di tutela del medesimo diritto dell’imprenditore con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell’imprenditore, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell’impresa;
6. il secondo motivo è parimenti inammissibile, contrastando con il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e non superato ex art. 360bis c.p.c., n. 1, per cui la dichiarazione di fallimento presuppone un’autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell’istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento; in realtà, a parte la confusione terminologica, è certo che ADER si è qualificato come creditore (dunque, con legittimazione al ricorso ex art. 6 L. Fall.), mentre per il merito della sua condizione è intervenuto un accertamento sommario positivo della posizione sostanziale; in tale ambito il giudice, pur dovendo valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l’insussistenza dell’obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (così Cass. 23494/2020, nonché 30827/2018, e prima ancora Cass. Sez. Un. 30827/2013), è comunque tenuto ad esprimere un sindacato di merito che, anche nella specie, risulta articolato in motivazione non apparente e, come tale, non censurabile oltre i nuovi limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui non dedotti (Cass. s.u. 8053/2014), tenuto conto dell’ampia gamma di circostanze comprovanti il credito di ADER;
7. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; ne consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 8.200, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022