Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5431 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. III, 08/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 08/03/2011), n.5431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27037/2009 proposto da:

M.F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIA 81, presso lo studio dell’avvocato PARENTE Giovanni Carlo, che

la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA MERIDIONALE APPALTI COSTRUZIONI SRL (OMISSIS),

in persona del Curatore fallimentare, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato TIRONE

MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato CARUGNO Maurizio,

giusta mandato a margine del controricorso e giusto decreto

autorizzativo resa dal G.D. in data 13/01/2010;

– controricorrente –

contro

UNICREDIT BANCA SPA, SRT SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 261/2008 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 30/09/08, depositata il 18/10/08;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. M.F.M. ha proposto ricorso per cassazione contro l’Unicredit Banca s.p.a., il Fallimento della MAC (Meridionale Appalti Costruzioni) s.r.l. e la S.R.T. s.p.a. (Servizi Riscossione Tributi per la Provincia di Isernia) avverso la sentenza del 18 ottobre 2008, con la quale la Corte d’Appello di Campobasso ha rigettato l’appello da lei proposto avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Isernia in una controversia di opposizione di terzo da essa ricorrente introdotta relativamente ad un’esecuzione esattoriale, iniziata contro la s.r.l. MAC (Meridionale Appalti Costruzioni) dalla s.r.l. S.R.T. (Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Isernia) e nella quale era intervenuta la Banca Popolare del Molise s.p.a. (poi assorbita dalla Unicredit Banca s.p.a.). Al ricorso ha resistito con controricorso la Unicredit Banca s.p.a..

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Preliminarmente si deve rilevare che il ricorso appare tempestivamente proposto, in quanto la controversia non risulta più sottratta alla sospensione dei termini per il periodo feriale a seguito della declaratoria della cessazione della materia del contendere sull’originaria domanda di opposizione di terzo all’esecuzione pronunciata in primo grado dal Tribunale per effetto dell’estinzione della procedura esecutiva opposta e non appellata. Da essa è scaturita – o meglio è stata fatta scaturire senza che alcuna delle parti sollevasse obiezioni sul punto e, quindi, con conseguente formazione di cosa giudicata interna – la concentrazione della controversia esclusivamente sull’accertamento del diritto della terza opponente sul bene a suo tempo pignorato. La relativa controversia appare soggetta alla sospensione, onde il ricorso, proposto oltre l’anno solare, appare tempestivo (in termini sulle conseguenze della cessazione della materia del contendere sull’esclusione della soggezione alla sospensione del termini per il periodo feriale delle opposizioni in materia esecutiva, si veda Cass. (ord.) n. 9997 del 2010).

3.1. – Ciò premesso, il ricorso appare inammissibile, per come eccepito anche dalla resistente, per l’inosservanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Invero, i due motivi prospettati dal ricorso si fondano sul contenuto di un documento, la scrittura privata del 30 aprile 1989, riguardo al quale prospettano errori esegetici commessi dalla sentenza impugnata.

Di tale documento, in disparte il rilievo che se ne riproduce solo una parte consistente in due righi preceduti da puntini sospensivi, non si indica nè la sede del giudizio di merito in cui venne prodotta, nè, soprattutto, se e dove il relativo documento sia stato prodotto in questa sede di legittimità. Ne consegue che diletta la sua indicazione specifica supposta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, nei sensi in cui e stata ricostruita da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e, quindi, da Cass. sez., un. n. 28547 del 2008. nonchè da numerosa giurisprudenza successiva (ed ora ribadito da Cass. sez., un. n. 7161 del 2010)”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali parte ricorrente ha mosso rilievi che omettono qualsiasi considerazione della giurisprudenza richiamata dalla relazione, con la quale si sarebbe dovuta confrontare.

Onde il Collegio ritiene che il dovere di motivazione sul progetto di sentenza espresso nella relazione non richieda ulteriori considerazioni.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilacinquecento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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